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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 16986/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUCIA °[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 21 gennaio 2022 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Frosinone il 14 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto con strappo (così riqualificata l'originaria ipotesi di rapina), fatto commesso il 30 ottobre 2020, e, riconosciute sia le circostanze attenuanti generiche che quella del risarcimento del danno e stimate le stesse equivalenti alle aggravanti della minorata difesa e della recidiva qualificata, con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo ed il terzo motivo).

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione in appello, benchè formalmente indirizzato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato in nessun modo notificato al Difensore: donde - si afferma - la nullità delle attività processuali del giudizio di secondo grado e della sentenza conclusiva.

2.2. Con il secondo motivo censura promiscuamente violazione di legge (artt. 624-bis e 625, comma 3, recte: comma 4, cod. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe illogica, erronea e contraddittoria in relazione alla qualificazione del reato contestato come furto con strappo anziché come furto aggravato dalla destrezza.

Alla stregua delle dichiarazioni - che si riferiscono nel ricorso - rese dalla vittima nell'esame svolto quale atto di integrazione probatoria cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, si ritiene che l'azione dell'agente sia stata contraddistinta da repentinità piuttosto che da violenza diretta a superare la coesione fisica, avendo sorpreso la volontà contraria della persona offesa.

2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole promiscuamente di violazione di legge (art. 61, num. 5, cod. pen.) e di vizio di motivazione, che sarebbe anche essa illogica, erronea e contraddittoria in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, che, in base alle emergenze istruttorie, non sussisterebbe, essendosi l'azione svolta alle ore 20.00 nel centro storico di Frosinone, notoriamente affollato di giovani.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo (mancata notifica del decreto di citazione in appello all'Avvocato), si tratta di motivo strutturato in maniera vaga e non autosufficiente, dicendosi solo che l'atto, banche formalmente indirizzato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato in nessun modo notificato allo stesso.

In realtà, dall'accesso diretto agli atti del fascicolo (consentito, lamentandosi, sia pure genericamente, vizio procedurale), il decreto risulta essere stato regolarmente inviato il 27 dicembre 2021, alle ore 17.20, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo attribuito al Difensore dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

In ogni caso, all'udienza in appello, tenutasi il 31 gennaio 2022, assente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il co-difensore di fiducia presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nulla ha eccepito.

1.2. In relazione al secondo motivo (secondo cui il reato sarebbe furto aggravato dalla destrezza e non già furto con strappo), rileva il Collegio come si tratti della mera reiterazione del primo motivo di appello: ebbene, la Corte territoriale ha già, con adeguata motivazione, disatteso la prospettazione difensiva, spiegando, alla terzultima pagina, che l'agente ha esercitato forza sulla mano strappando dalla presa della vittima il portafoglio, come, peraltro più diffusamente, già chiarito alle pp. 3 e 5-6 della decisione di primo grado.

1.3. Infine, quanto al terzo motivo (si sostiene che non sussisterebbe l'aggravante della minorata difesa), si osserva come si tratta di mera reiterazione del terzo motivo di appello.

In ogni caso, tale motivo è costruito in fatto ed è strutturato in maniera meramente oppositiva rispetto alla ricostruzione svolta nella doppia conforme ed inoltre sottolinea soltanto l'orario (ore 20.00) ed il luogo (centro storico affollato di giovani, secondo la prospettazione del ricorrente), evitando, però, di confrontarsi effettivamente con la motivazione, che ha valorizzato essere accaduto il fatto alle ore 20.20 del 30 ottobre in un punto privo di passanti ed in in un luogo angusto dal quale non era facile fuggire (penultima pagina della sentenza impugnata e pagina 6 di quella di primo grado).

Si tratta di motivazione che risulta non incongrua né illogica.

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUCIA °[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 21 gennaio 2022 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Frosinone il 14 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto con strappo (così riqualificata l'originaria ipotesi di rapina), fatto commesso il 30 ottobre 2020, e, riconosciute sia le circostanze attenuanti generiche che quella del risarcimento del danno e stimate le stesse equivalenti alle aggravanti della minorata difesa e della recidiva qualificata, con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo ed il terzo motivo). 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione in appello, benchè formalmente indirizzato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato in nessun modo notificato al Difensore: donde - si afferma - la nullità delle attività processuali del giudizio di secondo grado e della sentenza conclusiva. 2.2. Con il secondo motivo censura promiscuamente violazione di legge (artt. 624-bis e 625, comma 3, recte: comma 4, cod. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe illogica, erronea e contraddittoria in relazione alla qualificazione del reato contestato come furto con strappo anziché come furto aggravato dalla destrezza. Alla stregua delle dichiarazioni - che si riferiscono nel ricorso - rese dalla vittima nell'esame svolto quale atto di integrazione probatoria cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, si ritiene che l'azione dell'agente sia stata contraddistinta da repentinità piuttosto che da violenza diretta a superare la coesione fisica, avendo sorpreso la volontà contraria della persona offesa. 2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole promiscuamente di violazione di legge (art. 61, num. 5, cod. pen.) e di vizio di motivazione, che sarebbe anche essa illogica, erronea e contraddittoria in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, che, in base alle emergenze istruttorie, non sussisterebbe, essendosi l'azione svolta alle ore 20.00 nel centro storico di Frosinone, notoriamente affollato di giovani. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (mancata notifica del decreto di citazione in appello all'Avvocato), si tratta di motivo strutturato in maniera vaga e non autosufficiente, dicendosi solo che l'atto, banche formalmente indirizzato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato in nessun modo notificato allo stesso. In realtà, dall'accesso diretto agli atti del fascicolo (consentito, lamentandosi, sia pure genericamente, vizio procedurale), il decreto risulta essere stato regolarmente inviato il 27 dicembre 2021, alle ore 17.20, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo attribuito al Difensore dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone. In ogni caso, all'udienza in appello, tenutasi il 31 gennaio 2022, assente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il co-difensore di fiducia presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nulla ha eccepito. 1.2. In relazione al secondo motivo (secondo cui il reato sarebbe furto aggravato dalla destrezza e non già furto con strappo), rileva il Collegio come si tratti della mera reiterazione del primo motivo di appello: ebbene, la Corte territoriale ha già, con adeguata motivazione, disatteso la prospettazione difensiva, spiegando, alla terzultima pagina, che l'agente ha esercitato forza sulla mano strappando dalla presa della vittima il portafoglio, come, peraltro più diffusamente, già chiarito alle pp. 3 e 5-6 della decisione di primo grado. 1.3. Infine, quanto al terzo motivo (si sostiene che non sussisterebbe l'aggravante della minorata difesa), si osserva come si tratta di mera reiterazione del terzo motivo di appello. In ogni caso, tale motivo è costruito in fatto ed è strutturato in maniera meramente oppositiva rispetto alla ricostruzione svolta nella doppia conforme ed inoltre sottolinea soltanto l'orario (ore 20.00) ed il luogo (centro storico affollato di giovani, secondo la prospettazione del ricorrente), evitando, però, di confrontarsi effettivamente con la motivazione, che ha valorizzato essere accaduto il fatto alle ore 20.20 del 30 ottobre in un punto privo di passanti ed in in un luogo angusto dal quale non era facile fuggire (penultima pagina della sentenza impugnata e pagina 6 di quella di primo grado). Si tratta di motivazione che risulta non incongrua né illogica. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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