CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 30159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24661/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MODENA n. 723/2019 depositatoil 19/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:SOCIETA]. - aggiudicataria del complesso aziendale della fallitaOSCAR for PORCELAIN and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., posto in vendita dal Fallimento con procedura competitiva - ha proposto reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del 24- 26/4/2019 con cui il Giudice delegato, respinta la sua richiesta di dichiarare nulla l’aggiudicazione, l’aveva dichiarata decaduta dalla stessa per il mancato versamento del saldo del prezzo nel termine previsto dall’ordinanza di vendita (cinque giorni lavorativi anteriori alla stipula dinanzi al notaio dell’atto di trasferimento )e aveva disposto l’incameramento,a titolo di multa, della cauzione di euro 1.000.000,00 da essa versata, riservando ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell’art.587, secondo comma, cod.proc.civ., all'esito delle attività di liquidazione poste in essere dalcuratore. Il Tribunale di Modena, con decreto del 19/6/2019, ha rigettato il reclamo. Per quanto ancora rileva in questa sede, il tribunale: i)ha escluso che la società dovesse ricevere dal curatore uno specifico avviso in ordine alla data, già indicata nell’ordinanza di vendita, di stipula dell’atto notarile; ii) ha escluso che si versasse in fattispecie di vendita di aliud pro alio; iii) ha ritenuto inammissibile u na prima censura, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato l’omessa stima degli impianti e macchinari oggetto di contratti di leasing/ noleggio, sia perché tardiva, siccome svolta dopo dieci giorni dai chiarimenti ricevuti sul punto dal curatore, sia perché l’ordinanza di vendita prevedeva espressamente che i tutti i contratti pendenti stipulati dalla fallita (leasing, vendita con riserva di proprietà, locazione –di cui all’elenco visionabile presso il curatore) avrebbero potuto essere trasferiti all’aggiudicatario, subordinatamente all’assenso dell’altro contraente, con accollo, liberatorio per il fallimento , delle rate residue a scadere attualizzate e del prezzo di riscatto, sia, infine, perché l’eventuale impossibilità per la reclamante di subentrare nei contratti non comportava l’assoluta e definitiva compromissione dell’azienda all’uso al quale era destinata; iv) ha affermato che non integrava presupposto di annullamento dell’aggiudicazione l’esistenza di un mero progetto in fase di studio, ma non ancora approvato, per la costruzione di un’opera pubblica che avrebbe comportato l’esproprio di una parte dell’area sulla quale insisteva l’azienda. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto per cinque motivi, seguiti da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e memoria. Con la memoria la ricorrente deduce che il compendio aziendale è stato venduto, a seguito dello scorporo delle varie componenti, e ne trae argomenti a sostegno della sua tesi circa le carenze dell’ordinanza di vendita. La produzione documentale con memoria è irricevibileperché nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372 c.p.c. i documenti (ancorché nuovi) volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri dell'atto (Cass.n. 24942/2021 ). [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione dell'art. 261. fall. e dell'art.738 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.: lesione del diritto di difesa e del principio di parità fra le parti; violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sull'istanza di concessione di un termine per replicare alla comparsa di costituzione di controparte; violazione dell'art.134, comma 2, n.4, c.p.c.: omessa motivazione in ordine alle esigenze che potevano giustificare la compressione del diritto di difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di provvedere sulla sua richiesta di concessione di un termine per replicare alla corposa memoria difensiva del Fallimento, depositata appena tre giorni utili prima dell'udienza di comparizione, o che l’abbia implicitamente respinta senza motivare circa l'esistenza di ragioni di particolare urgenza che potessero giustificare una così grave limitazione del suo diritto costituzionale al giusto processo in condizioni di parità fra le parti. 2.2.-Il motivo non merita accoglimento. 2.3.- In primo luogo va rilevato che il F allimento si è costituito nel procedimento nel termine fissato dal tribunale, di cinque giorni antecedenti l’udienza di comparizione ( ai sensi dell’art.155 cod.proc.civ., i giorni festivi si computano nel termine e la scadenza è prorogata di diritto solo seil giorno di scadenza è festivo), d i guisa che [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto la possibilità di legger n e le difese e di potervi replicareoralmente all’udienza. Va altresì osservato che il procedimento ex art.26 legge fall., di tipo camerale, è caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forma (Cass. n. 26200/2015) e non prevede la concessione di termini per il deposito di difese scritte ulteriori rispetto agli atti iniziali. Non ricorrono neppure i denunciativizi di violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o di omessa motivazione, perché il giudice non era tenuto a pronunciare sulla richiesta di rinvio, né a chiarire perché non ha ritenuto di concederlo, trattandosi di provvedimento non dovuto, la cui concessione è rimessa al suo potere discrezionale. Infine, il motivo è inammissibile perché la ricorrente non indica le questioni di fatto, nuove e decisive sulle quali non ha potuto interloquire a causa dell’error in procedendoche ascrive al tribunale (il quale ha respinto il reclamo sulla base di quanto emergeva dall’ordinanza di vendita), e dunque non specifica sotto quali profili l’omessa concessione del rinvio abbia comportato una lesione del suo diritto alla difesa e al contraddittorio (cfr. fra molte, Cass. nn. 26419/020, 23638/016, 26831/014). 3.1.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 261 legge fall. e degli artt. 587 e 617 c.p.c. e l’errata individuazione dell'atto impugnabile e del dies a quoper dedurre l’aliud pro alio. La critica afferisce alla declaratoria di inammissibilità, per tardività,della censura relativa all’omessa stima e valorizzazione di impianti e macchinari oggetto di quattro contratti di leasing. 3.2.- Con il terzo motivo , che denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.1494, 1495 e 2922 c.c., dell'art. 115, primo comma, c.p.c.,e l’omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente si duole che il tribunale abbia escluso la ricorrenza di un’ipotesi di vendita di aliud pro alio, senza considerare che la mancanza dei macchinari oggetto dei contratti di leasing impediva al complesso aziendale di assolvere alla sua funzione economico-sociale, secondo quanto risultava dalla stessa ordinanza di vendita (che descriveva il compendio come composto dai “beni strumentali… tra cui … impianti, macchinari, attrezzature e, in genere, tutto quanto riguarda il patrimonio tecnico, produttivo organizzativo e commerciale necessario per la produzione e la vendita di prodotti fino ad oggi fabbricati, nessuno escluso”) e senza tener in alcun conto la perizia del suo Ct, ing. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergeva che le due linee di produzione, se private anche di uno solo dei componenti indicati come indispensabili in tabella, erano inutilizzabili e quindi non idonee alla produzione dei prodotti commerciali.. 3.3. Ilterzo motivo è inammissibile , in primo luogo per assoluto difetto di specificità, perché, senza neppure precisare quali esatte doglianze [OSCURATO:SOCIETA] avesse sollevato in sede di reclamo a supporto della dedotta inidoneità dei beni aziendali all’uso al quale erano destinati, dà per scontato che i macchinari oggetto di leasing fossero fra quelli indispensabili per la produzione, ma non richiamasul punto il contenuto della ct di parte né la tabella ad essa allegata, e , in realtà, omette persino di chiarire,in concreto, di quali macchinari si trattasse; sotto altro profilo, il motivo è inammissibile perché non investe la ratio sulla cui base il tribunale ha rige ttato il corrispondente motivo di reclamo, costituita dal fatto che l’ordinanza di vendita indicava chiaramente che i beni concessi in leasing non facevano parte dell’azienda e che l’acquirente, ove avesse voluto continuare a utilizzarli, si sarebbe dovuto assicurare il subentro nei contratti e pagare la concedente. 3.4 All’inammissibilità del terzo mezzo consegue l’inammissibilità anche del secondo, per difetto di interesse all’esame della questione pregiudiziale di rito con esso veicolata. 5.1.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1481 e 2922 c.c.e la violazione dell'art. 570 c.p.c. in relazione agli artt. 1176 e 1375 c.c., per aver il tribunale ritenuto che non potesse essere dedotto, quale causa di nullità della vendita giudiziale, il pericolo di evizione, nonostante il curatore fosse a conoscenza della pendenza della procedura espropriativa ma non avesse fatto menzione di questa circostanza nell’ordinanza di vendita, la quale non si sottrae all’applicazione dei principi generali di diligenza, buona fede e correttezza. 5.2.-Il motivo è inammissibile perché contrasta in via puramente assertiva l’accertamento del giudice del reclamo in ordine all’insussistenza di un effettivo pericolo di evizione, non rinvenibile in un progetto ancora in fase di studio(una mera bozza di progetto preliminare)ma non concretizzatosi nell’avvio del procedimento di esproprio, posto che solo con l’approvazione del progetto definitivo si sarebbe potuto verificare se, e in quale misura, l’opera pubblica incidesse su una porzione del compendio aziendale oggetto del trasferimento. 6.1.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt.152, 585, 587 c.p.c. Secondo la ricorrente, il tribunale l’ ha dichiarat a decad uta dall’aggiudicazione, esponendolaalle conseguenze di cui all'art. 587 c.p.c., in quanto ha erroneamente ritenuto che fosse scaduto il termine per il versamento del saldo prezzo. Detto termine, invece, non sarebbe mai venuto a scadenza, in quanto stabilito nel quinto giorno anteriore alla data di stipulazione dell'atto notarile di trasferimento del complesso aziendale, data che il curatore non le aveva mai comunicato. 6.2.-Il motivo è infondato Il Tribunale ha affermato che il termine per il versamento del saldo prezzo risultava fissato e comunicato all’aggiudicatario, in quanto ricavabile dall’ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove era indicato che l’offerente si impegnava a stipulare il contratto di trasferimento, con atto del notaio designato, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, nonché dall’offerta di acquisto irrevocabile presentatadalla società, contenente l’impegno alla stipula dell’atto notarile entro 60 giorni dall’aggiudicazione, previo pagamento dell’intero prezzo. Ne ha dedotto, quindi, in disparte da ulteriori considerazioni confermative della conclusione raggiunta, che, essendo avvenuta l’aggiudicazione il 9 gennaio 2019, il termine per la stipula del contratto scadeva l’11 marzo 2029 e che il termine per il versamento del saldo prezzo scadeva entro il 6 marzo 2019. Ha, inoltre, evidenziato che la ricorrente solo dopo lo spirare di detto termini aveva avanzato, in data 21 marzo 2019, la richiesta di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo, salvo poi comunicare il 16 aprile 2019 al curatore il rifiuto ad adempiere, «sub specie di inequivoca manifestazione della volontà di “non procedere alla formalizzazione dell’acquisto finale”» (fol.6 dell’ord. imp.). 6.3.- Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che il termine per il versamento del saldo prezzo, ai sensi dell’articolo 576, n. 7 cod.proc.civ., è elemento essenziale del provvedimento che dispone la vendita ed è un termine perentorio perché «In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.» (Cass. n. 32136/2019). Nel caso di specie, il termine per il pagamento del prezzo era stato fissato ed era stato chiaramente determinato nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei 60 giorni dall’aggiudicazione entro i quali si sarebbe dovuto procedere all’atto di trasferimento. È vero che il termine di 60 giorni per la stipula dell’atto era ordinatorio per il curatore, che doveva provvedere a tutti i necessari adempimenti prima di poterprocedere alla sottoscrizione del rogito; ciò non toglie, tuttavia, che il termine antecedente per il pagamento del saldo prezzo, ricavabilea ritroso e mediante un semplice calcolo aritmetico, fosse perentorio e che la ricorrente– come accertato dal Tribunale -non lo avesse rispettato. Detto altrimenti, , il mancato rispetto da parte del curatore del termine ordinatorio di 60 gg. per procedere al trasferimento, non poteva incidere sull’antecedente termine perentorio per il pagamento del prezzo al cui rispetto era tenuta l’aggiudicatari a , onde non incorrere nelle conseguenze previste dall’ art.578 cod.proc.civ. 7-In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. -La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 12.500 per compensi, oltre rimborso forfetario nella m