CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 29452/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, l’ordinanza impugnatae il ricors o ; udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso ; uditii difensor i d el ricorrente , A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hannoconcluso per l’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicatain epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], modificato l’ordinanza del 28 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato dei reati di estorsione aggravata contestati ai capi 7), 8), 9) e 10), nonché del reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata Cosa nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Uditore. Più precisamente, il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza limitatamente all’estorsione contestata al capo 7), ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, e ha riqualificato il reato contestato al capo 10) quale tentata estorsione aggravata, mentre ha confermato l’ordinanza nel resto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 192, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 110 e 629 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione quanto al contributo causale offerto alla commissione dei reati contestati ai capi 8), 9) e 10). 2.1.1. Quanto al reato di cui al capo 8), l’estorsionesarebbe consistita nel costringere mediante minaccia [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società «[OSCURATO:PERSONA] dell’edilizia», a fornire merce a [OSCURATO:PERSONA] per un valore di euro 1.000,00, rinunciando al corrispettivo. Il ricorrente segnala che, secondo l’ordinanza impugnata, dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 8 agosto 2023 risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva regalato il materiale edilizio a [OSCURATO:PERSONA] perché precedentemente intimidito da [OSCURATO:PERSONA], mentre dalla conversazione datata 11 settembre 2023 risulta che [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell’incontro con il [OSCURATO:PERSONA], avvenuto alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], si era offerto di versare un acconto sul prezzo del materiale ottenuto, ricevendo dal [OSCURATO:PERSONA] la rassicurazione che nulla era dovuto; nel corso di questa conversazione il [OSCURATO:PERSONA] si era congratula to con lo [OSCURATO:PERSONA] per avere quest’ultimorisparmiato mille euro. Sostiene il ricorrente che l’ipotesi accusatoria poggia sulla congettura che il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] sia collegato eziologicamente ad una precedente intimidazione del [OSCURATO:PERSONA] e che, anche volendo ammettere tale collegamento, non risulta in alcun modo provato il contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato, specialmente ove si consideri che il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistenti a carico dello [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di estorsione contestato al capo 7), nell’ambito del quale è stata commessa la intimidazione ai danni del [OSCURATO:PERSONA], per essere questa stata attuata dal solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche dallo [OSCURATO:PERSONA]. In aggiunta, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale del riesame sarebbe in contrasto con l’offerta, rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], di versare un acconto per il materiale acquistato e con le successive manifestazioni di riconoscenza per il regalo ricevuto; sul punto il Tribunale, affermando che le manifestazioni verbali di riconoscenza provenienti dallo [OSCURATO:PERSONA] potevano riguardare altre forniture, avrebbemotivato in modo congetturale ed apodittico. 2.1.2. In relazione al reato contestato al capo 9), l’estorsione sarebbe consistita nel costringere, mediante minaccia, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fornire merce, in particolare foraggio, a [OSCURATO:PERSONA], gestore di un’impresa di macellazione e vendita di carni, ad un prezzo ribassato. Il ricorrente segnala che [OSCURATO:PERSONA], al fine di far ottenere lo sconto a [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe reso latore di un messaggio , proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e diretto agli esponenti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., secondo il quale questi dovevano «rispettare» [OSCURATO:PERSONA]; il messaggio era anche finalizzato ad informare i suoi destinatari che [OSCURATO:PERSONA] era irritato dal loro comportamento. Il ricorrente si duole dell’omessa valutazione della idoneità di tale messaggio ad intimidire i suoi destinatari, rimasti peraltro sconosciuti, considerato anche che tra [OSCURATO:PERSONA] ed i titolari della società vi era un rapporto di parentela che da solo poteva giustificare lo sconto, di importo assai modesto e complessivamente non superiore ad appena euro 40,00. Peraltro, evidenzia il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il beneficiario dello sconto,neppure risulta indagato per tale delitto. 2.1.3. In ordine al reato contestato al capo 10), la tentata estorsione sarebbe consistita nel tentare di costringere, con la minaccia, [OSCURATO:PERSONA] , resosi acquirente, tramite un prestanome, di un immobile acquistato nell’ambito di una procedura esecutiva a carico di una società di [OSCURATO:PERSONA], a ritrasferire a quest’ultimo il bene acquistato, a fronte della promessa di un rimborso rateale del prezzo pagato. Sostiene il ricorrente che dalla stessa descrizione dell’accaduto, contenuta nell’ordinanza del Tribunale del riesame, emerge che egli non ha fornito alcun contributo materiale o morale alla commissione del reato. Egli si era limitato a convocare [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del figlio di quest’ultimo, ricevendo da [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto incontrare [OSCURATO:PERSONA], incontro al quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva poi partecipato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 192, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 110 e 416-biscod. pen., per avere il Tribunale del riesame erroneamente valutato la «condotta riferibile all’indagato in punto di efficienza del suo contributo causale all’associazione mafiosa». A [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere garantito a [OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo del sodalizio, e ad altri associati canali di comunicazione riservati, nonché di avere stabilmente prestato assistenza a [OSCURATO:PERSONA] nell’espletamento delle funzioni attribuitegli dall’associazione,svolto compiti di vigilanza esterna in occasione delle riunioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali e di avere eseguito gli ordini ricevuti e le incombenze affidategli. Sostiene il ricorrente che la condotta associativa non è dimostrata in quanto le attività che gli vengono attribuite non valgono a provarela sua partecipazione al sodalizio mafioso. Ammette di avere svolto il ruolo di autista in favore di [OSCURATO:PERSONA], ma ciò non consentirebbedi affermare che egli abbia contribuito alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione mafiosa. Egli non ha mai partecipato ad alcuna riunione, né ha avuto conoscenza di quanto detto in occasione delle riunioni degli associati e nemmeno ha svolto attività diverse da quella di autista di [OSCURATO:PERSONA]. Neppure la sua qualità di associato può ricavarsi dalla sua partecipazione ai delitti di cui ai capi 8), 9) e 10), per i quali egli è indagato unitamente al solo [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della assenza di suoi rapporti con gli altri membri del sodalizio criminale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 192, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen., sostenendo che per la sussistenza dell’aggravante dell’essere l’associazione armata non è sufficiente che uno degli associati disponga di un’arma, occorrendo invece che le armi siano a disposizione dei partecipanti al sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato in relazione al reato di cui al capo 8). Laddove sostiene che non vi sono elementi che consentano di collegare alla precedente «strantuliata» che il [OSCURATO:PERSONA] aveva subito da [OSCURATO:PERSONA] la decisione del primo di non far pagare allo [OSCURATO:PERSONA] il prezzo dei materiali da quest’ultimo acquistati, il ricorrente invoca una rivalutazione del quadro indiziario non consentita in questa sede di legittimità. Laddove, invece, denuncia la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale del riesame affermato i gravi indizi di colpevolezza a carico dello [OSCURATO:PERSONA] per la estorsione di cui al capo 8 ed al contempo escluso la gravità del quadro indiziario a suo carico per l’estorsione di cui al capo 7) proprio perché lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure assistito alla predetta «strantuliata», il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del «fatto collettivo» realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti, sicché è sufficiente che ciascuno di essi abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984). In particolare, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno (Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 -01). Non rileva, quindi, ai fini del concorso nel reato di estorsione che [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato alla condotta minatoria attuata dal [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente che egli ne fosse a conoscenza e l ’ abbia sfruttata per ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] la remissione del suo debito e, secondo la ricostruzione fattuale descritta nel provvedimento qui impugnato, lo [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza della precedente intimidazione che il [OSCURATO:PERSONA] aveva subito ad opera di [OSCURATO:PERSONA], quanto meno dal giugno 2023. Peraltro, secondo quanto emerge dal provvedimento qui impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente minacciato il [OSCURATO:PERSONA] quando, in data 11 settembre 2023, ha partecipato all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di merce che l’odierno ricorrente aveva ordinato; in tale occasione, dopo che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’ammontare del dovuto ed il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ringraziato il [OSCURATO:PERSONA] e l’aveva salutato, lasciandogli intendere che il pagamento non avrebbe dovuto avvenire, e a quel punto il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al suo credito. In questo caso la intimidazione è stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] alla presenza dello [OSCURATO:PERSONA] e non poteva da questi essere ignorata. Né può sostenersi che la motivazione sia apodittica laddove si afferma che il sentimento di riconoscenza espresso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della conversazione intercettata in data 23 ottobre 2023 si riferisce ad altra fornitura, poiché il Tribunale ha puntualmente motivato (a pag. 11) tale conclusione evidenziando che i materiali ordinati avevano un prezzo sicuramente superiore ai mille euro ai quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato. 2. Il primo motivo è inammissibile in relazione al reato di cui al capo 9), atteso che anche in questo caso il ricorrente chiede una rivalutazione del materiale indiziario, adducendo taluni elementi fattuali, come la pochezza dell’importo dello sconto ottenuto o la esistenza di rapporti di parentela tra [OSCURATO:PERSONA] e le pretese vittime dell’estorsione, per sostenere che lo sconto praticato troverebbe causa non in un atteggiamento intimidatorio, ma in tali diversi rapporti. Quanto al contributo del ricorrente alla commissione del reato, nell’ordinanza impugnata si chiarisce che [OSCURATO:PERSONA] si è reso latore di un messaggio intimidatorio rivolto da [OSCURATO:PERSONA] a coloro che avrebbero dovuto praticare lo sconto. Del tutto irrilevante è poi che il Pubblico ministero non abbia chiesto l’applicazione di misure cautelari anche confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato di cui al capo 10), la doglianzadel ricorrente di non avere in alcun modo contribuito alla commissione del reato è manifestamente infondata, atteso che, dalla ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame, risulta che egli ha prestato ausilio alla commissione del reato, partecipando alle attività volte a convocare [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione alla quale avrebbero preso parte anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] onde costringerlo al ritrasferimento della proprietà dell’immobile. Peraltro, il Tribunale ben spiega (a pag. 15 del provvedimento qui impugnato) perché tale attività è stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultimo già conosceva le finalità della riunione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato convocato. 3.Il secondo motivo di ricorso è infondato. È, ben vero, in tema di associazione di tipo mafioso, chela mera «contiguità compiacente», così come la «vicinanza» o « disponibilità » nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325 - 01) , e che l a condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua «messa a disposizione» in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 –01; Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). Nel caso di specie, secondo quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a svolgere il ruolo di autista in favore di [OSCURATO:PERSONA], ma ha anche svolto il ruolo di intermediario tra quest’ultimo ed altri associati, per comunicare messaggi od organizzare incontri destinati alla trattazione di argomenti inerenti all’associazione criminale, e ha provveduto a svolgere funzioni di vigilanza quando il [OSCURATO:PERSONA] doveva recarsi a partecipare alle riunioni con esponenti mafiosi posti in posizioni apicali; in tali occasioni [OSCURATO:PERSONA] era solito anche adottare apposite cautele, come quella di non portare con sè telefoni cellulari, onde impedire che le conversazioni fossero intercettate o si potesse risalire al luogo in cui tali riunioni erano organizzate. Inoltre, ha partecipato ai reati di cui ai capi 9) e 10), alla cui commissione l’associazione criminale era interessata. Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra esposti, ricorrendo gravi indizi che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito uno stabile contributo al conseguimento degli obiettivi dell’associazione criminale, appare corretto che il suo comportamento sia stato qualificato come condotta di partecipazione al sodalizio mafioso. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che in esso non si esplicitano le ragioni per le quali non sarebbe corretta l’applicazione dell’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-biscod. pen. e, in ordine all’aggravante di cui al quarto comma, il ricorrente neppure si confronta con le ragioni della decisione impugnata. 5. Alrigetto del ricorso consegue la condanna del