CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile perché il motivo con cui il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 334 cod. pen., asserendo che la intercorsa compravendita del veicolo sequestrato non avrebbe in alcun modo reso impossibile e neppure difficoltoso il controllo sul bene medesimo, tant'è che la Polizia giudiziaria era riuscita agevolmente a reperire il nominativo della nuova proprietaria del veicolo e ad appurare che quest'ultimo era stato regolarmente assicurato per la r.c.a., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata), che si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 388 cod. pen. è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, e ciò anche senza una materiale "amotio". (Sez. 6, n. 11717 del 30/01/2024, Bove, Rv. 286179 01; Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone, Rv. 260338 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata fosse inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussistendo ragioni di esonero — della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così