CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 luglio 2025
Cassazione n. 14422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t.611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;udita la relazione del Pres. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Ravenna ha rigettato l’istanza di riesameproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivoemesso dal Gip del Tribunale di Ravenna il 21/7/2025 avente ad oggetto la somma di euro 43milarinvenuta nell’abitazione dei ricorrenti, indagati per il reato di tentato autoriciclaggio in concorso.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che con unico attoha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen.2.1 La violazione dell’art. 12 cod.proc.pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata perincompetenza territoriale dell’A.G. di Ravenna a conoscere dell’imputazione accertata in Bolognain data 27/5/2025 e connesso vizio della motivazione.Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione difensiva conargomenti inconferenti, in violazione delle regole processuali dettate dagli artt. 12-16cod.proc.pen. Infatti il Gip emittente la misura non ha qualificato il tipo di connessione,limitandosi a ritenere la somma caduta in sequestro derivante dall’attività bancaria abusiva exart. 131-ter TUB o, comunque, da quella di riciclaggio contestata a [OSCURATO:PERSONA]. La riconduzionedel tipo di connessione alle ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 12 è stata operata autonomamentee arbitrariamente dal collegio cautelare. Il difensore sostiene che nella specie dovrebbe inveceravvisarsi la connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod.proc.pen. alla quale non si applica ilprincipio fissato da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, risultando l’interesse allatrattazione unitaria dei fatti in continuazione recessivo rispetto al principio del giudice naturaleprecostituito per legge. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quantoemessa da giudice territorialmente incompetente.2.2 La violazione di legge e la mera apparenza della motivazione in relazione al fumuscommissi delicti e al periculum in mora.Secondo il difensore l’ordinanza impugnata è priva di idonea ed adeguata motivazione inordine ai presupposti fondanti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria deldanaro rinvenuto. In particolare risulterebbe graficamente assente la motivazione circa il fumussebbene la principale doglianza difensiva investisse l’assenza di una chiara descrizione dellacondotta, dell’indicazione dei reati presupposti e dell’enunciazione degli elementi significatividella certa provenienza del danaro da delitto. Il collegio cautelare si è limitato a porre in evidenzala rilevanza della somma appresa , l’assenza di giustificazioni in ordine al possesso da parte degliindagati e la scarsa coerenza di siffatta detenzione con le lecite fonti di reddito dei ricorrenti,così discostandosi dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiedeche il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia sulla base di elementiconcretamente attestanti la provenienza delittuosa del danaro. L’ordinanza impugnata ha, alcontrario, individuato il reato presupposto in via meramente ipotetica e ha omesso di verificarel’esistenza del vincolo tra il danaro stesso e l’ipotizzato delitto di autoriciclaggio.Ad avviso del difensore l’ordinanza impugnata ha rassegnato una motivazione meramenteapparente anche con riguardo al periculum in mora facendo discendere il rischio di dispersionedalle caratteristiche delle condotte contestate ai capi 5 e 6 della rubrica provvisoria, sebbene lafungibilità del danaro sia da sola insufficiente a giustificare l’adozione del sequestro in funzioneanticipatoria della confisca, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è infondato in maniera manifesta. Il rinvenimento del danaro è avvenutonel corso dell’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip di Ravennaconcernente due appartamenti e tre autovetture nell’ambito del procedimento instaurato dinanzia quella A.G. per i reati di esercizio abusivo di attività bancaria ai sensi dell’art. 131-ter T.U.B. ericiclaggio. La somma di danaro reperita presso l’abitazione degli indagati veniva sottoposta asequestro ad iniziativa della P.g., titolo non convalidato dal Gip di Bologna per mancato rispettodei termini con emissione, tuttavia, di autonomo decreto di sequestro preventivo da parte dellostesso giudice. Seguiva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ravenna perconnessione con i fatti oggetto del procedimento iscritto al n. 6398/2025. La misura cautelarereale veniva rinnovata a richiesta del P.m. con provvedimento del Gip in data 21/7/2025 reso aisensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod.proc.pen., 240,240 bis e 648 ter cod.pen.In detto cointesto risulta, invero, del tutto irrilevante che il P.m. di Bologna all’atto dellatrasmissione del fascicolo all’omologo ufficio ravennate non abbia ritenuto di qualificare l’ipotesidi connessione che giustificava il trasferimento, trattandosi di attività che richiedeva laconoscenza puntuale degli atti che avevano generato la misura reale originaria posta inesecuzione a Bologna e giustificandosi il provvedimento alla luce delle circostanze che avevanodeterminato l’iniziativa cautelare della P.g.1.1Come puntualmente evidenziato dal collegio di riesame, il Gip di Ravenna che harinnovato la misura ha chiarito che il contante rinvenuto deve ritenersi derivante dall’attivitàbancaria abusiva o, comunque, dal delitto di riciclaggio ascritti agli indagati nel procedimentogià pendente e concretamente destinato al reinvestimento nel settore dei servizi di pagamento.La difesa non si rapporta in termini puntuali a siffatta argomentazione, sostenendo al contrario,in maniera assertiva, che ricorrerebbe nella specie l’ipotesi di connessione di cui all’art. 12 lett.b) cod.proc.pen., insuscettibile di determinare lo spostamento della competenza in assenza delrequisito dell’identità dei soggetti agenti. L’ordinanza impugnata ha dato conto della correttezzadelle valutazioni del Gip laddove ha ricostruito gli esiti del procedimento principale (n. 2161/24R.g.n.r.) posti a base dell’adozione da parte dell’ufficio ravennate, in data 15/5/2025, diun’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali in relazione a un collaudato e lucrososistema di riciclaggio a beneficio di esercizi commerciali e aziende cinesi operanti sul territorionazionale, con trasferimento in Cina degli ingenti quantitativi di danaro raccolti, e alla parallelarisiedono o vivono temporaneamente in Italia. Le fattispecie di riciclaggio e abusiva prestazionedi servizi di pagamento, in ordine alle quali il collegio cautelare ha evidenziato come non sianostati avanzati rilievi di sorta, costituiscono i reati presupposti che sostengono il fumus del delittodi tentato autoriciclaggio contestato ai prevenuti in relazione al sequestro della somma di cui sidiscorre.Appaiono, pertanto, insussistenti i vizi denunziati con il secondo motivo, risultando laderivazione delittuosa del compendio in sequestro sorretta da una solida piattaforma indiziaria,adeguatamente descritta e valutata dai giudici del riesame.2.L’ordinanza impugnata ( pag. 4) ha, inoltre, chiarito che l’importo caduto in sequestro,sulla base delle emergenze acquisite, deve essere qualificato alla stregua del profitto o delprodotto dei reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, in quanto tale confiscabile e, poichérisulta, altresì, giustificato il vincolo imposto a fini impeditivi ai sensi dell’art. 321, comma 1,cod.proc.pen., profilo del tutto ignorato dalla difesa del ricorrente.2.1 Contrariamente a quanto dedotto, il collegio cautelare ha, altresì, adeguatamentegiustificato il periculum in mora evidenziando come gli esiti del procedimento principale abbianodimostrato che gli indagati negli ultimi anni hanno trasferito all’estero, con modalità telematiche,ragguardevoli somme di danaro, non esitando a far ricorso sul territorio nazionale, al fine dicamuffare le proprie disponibilità, ad intestazioni fittizie dei beni, circostanze che rendonoconcreto ed attuale il rischio di dispersione del compendio sequestrato e legittimano l’adozionedella misura reale in via anticipatoria.3.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibilicon condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 15 aprile 2026Il Presidente estensoreAnna [OSCURATO:PERSONA]