CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46727/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso cvj [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà formulate da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione inflitta per il reato di riciclaggio commesso, in concorso, nel 2016 ed avente per oggetto due motocicli di provenienza furtiva, privi di libretti di circolazione e nascosti su un furgone condotto dall'Arar imbarcato per la Tunisia; dato atto dell'inesistenza di precedenti o di carichi pendenti e della non emersione di contatti con la criminalità organizzata, nonché dell'indicazione di un domicilio in Mazara del Vallo ritenuto idoneo dalla p.g., il Tribunale riteneva tuttavia ostativa dell'ammissione a misura alternativa la condotta non collaborativa dell'Arar, che non si era presentato all'UEPE fin dal dicembre 2020, disinteressandosi del procedimento e sottraendosi volontariamente all'esecuzione penale mediante trasferimento all'estero, neppure comparendo all'udienza di sorveglianza che era stata rinviata per consentire la partecipazione del condannato, irreperibile nel domicilio dichiarato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in relazione agli artt. 125 comma 3 cod.proc.pen. e 71 bis ord.pen, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che l'udienza per la decisione sulle istanze di misure alternative era stata rinviata una prima volta per perfezionare la notifica, non essendo stato rinvenuto l'Arar nel domicilio dichiarato; il condannato aveva quindi contattato il difensore informandolo di trovarsi in Tunisia e di essere impossibilitato a rientrare in Italia a causa della pandemia in atto, secondo una circostanza rappresentata al Tribunale, ma la brevità del nuovo rinvio concesso (26 giorni) non aveva consentito alll'Arar di presenziare; il ricorrente aveva perciò ricevuto conoscenza del procedimento di sorveglianza soltanto dopo la sua convocazione per l'udienza, così che contraddittoriamente il Tribunale ne aveva ritenuto l'inerzia colpevole, sussistendo invece un impedimento a comparire durante l'ondata pandemica che ostava al rientro in sicurezza in Italia. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, perché basato su deduzioni del tutto generiche e prive del requisito dell'autosufficienza, che neppure si confrontano con l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di doveri incombenti sul condannato che abbia chiesto una misura alternativa di espiazione della pena detentiva, nell'ambito del procedimento di sorveglianza da lui attivato. 2. Presupposti per la concessione della misura alternativa sono infatti la reperibilità e la collaborazione del condannato, nonché la sua disponibilità a sottoporsi alle valutazioni necessarie per l'applicazione del beneficio richiesto. Tutte le misure di cui agli artt. 47 e segg. ord.pen. postulano infatti la continua reperibilità e collaborazione dell'interessato, sia prima della concessione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto così può essere valutato il suo comportamento e, successivamente, l'osservanza delle prescrizioni imposte (Sez. 1 n. 22442 del 17/01/2019, Rv. 276191 e Sez. 1 n. 4322 del 24/06/1996, Rv. 205695, affermative del principio con particolare riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale). Nel caso di specie, il Tribunale dì sorveglianza ha puntualmente indicato e congruamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto non collaborativo - ab origine - il comportamento del condannato, a partire dalla sua mancata presentazione all'UEPE nel dicembre 2020, trasferendosi all'estero e non comparendo neppure all'udienza alla quale era stato rinviato il procedimento proprio per consentire la sua rituale partecipazione; sul punto, il ricorso si limita a contraddire le conclusioni dell'ordinanza impugnata, fondate sui dati oggettivi appena evidenziati, mediante semplici affermazioni verbali prive di riscontro in ordine all'esistenza di un eventuale impedimento assoluto di Arar a comparire in udienza e a mettersi a disposizione degli uffici preposti a valutarne la posizione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/20