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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18391/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala, in data 10 giugno 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di truffa loro in concorso ascritti e li aveva condannati alla pena finale stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo del ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, denunzia violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. finendo, tuttavia, per sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); considerato, in definitiva, che il ricorso non si confronta con la articolata e dettagliata ricostruzione operata nella sentenza impugnata che ha congruamente evidenziato una serie di dati ed elementi di fatto, acquisiti nel corso del giudizio, tali da superare ogni obiezione formulata dalla difesa con l'atto di appello consentendo di pervenire ad un giudizio di responsabilità degli imputati "al di là di ogni ragionevole dubbio"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala, in data 10 giugno 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di truffa loro in concorso ascritti e li aveva condannati alla pena finale stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo del ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, denunzia violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. finendo, tuttavia, per sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); considerato, in definitiva, che il ricorso non si confronta con la articolata e dettagliata ricostruzione operata nella sentenza impugnata che ha congruamente evidenziato una serie di dati ed elementi di fatto, acquisiti nel corso del giudizio, tali da superare ogni obiezione formulata dalla difesa con l'atto di appello consentendo di pervenire ad un giudizio di responsabilità degli imputati "al di là di ogni ragionevole dubbio"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P