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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2025

Cassazione n. 36313/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le note scritte trasmesse dal difensore il 4 settembre 2025 con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto . che i ricorsi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure confutate dalla Corte di appello che, al cospetto delle evidenze che ponevano i due ricorrenti all'interno del luogo e nella titolarità della azienda ove era in atto una organizzata piantagione di marijuana alla quale contribuiva la [OSCURATO:PERSONA] controllata mentre innaffiava le piante, ha ritenuto le allegazioni della difesa irrilevanti; rilevato che sia in ordine alla determinazione della pena, individuata nel massimo edittale di cui all'art. 73, corna 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sia in merito ai motivi che hanno portato a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche (che, contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso, non possono ritenersi quali "benefici di legge" genericamente richiesti in sede di conclusioni) sussiste adeguata motivazione che dà conto della gravità del fatto, per come analiticamente evidenziato per mezzo di pertinente rinvio alla decisione di primo grado, e dell'assenza di alcun elemento favorevole per giustificare le richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le note scritte trasmesse dal difensore il 4 settembre 2025 con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto . che i ricorsi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure confutate dalla Corte di appello che, al cospetto delle evidenze che ponevano i due ricorrenti all'interno del luogo e nella titolarità della azienda ove era in atto una organizzata piantagione di marijuana alla quale contribuiva la [OSCURATO:PERSONA] controllata mentre innaffiava le piante, ha ritenuto le allegazioni della difesa irrilevanti; rilevato che sia in ordine alla determinazione della pena, individuata nel massimo edittale di cui all'art. 73, corna 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sia in merito ai motivi che hanno portato a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche (che, contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso, non possono ritenersi quali "benefici di legge" genericamente richiesti in sede di conclusioni) sussiste adeguata motivazione che dà conto della gravità del fatto, per come analiticamente evidenziato per mezzo di pertinente rinvio alla decisione di primo grado, e dell'assenza di alcun elemento favorevole per giustificare le richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36313/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris