CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/01/2021 dalla Corte di Appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 12 gennaio 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari, in data 13 dicembre 2018, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, amministratore unico e legale rappresentante della fallita G.OUT s.r.I., in ordine al delitto di cui agli artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. per avere distratto beni aziendali del valore pari a euro 78.383, omettendo di consegnarli al curatore fallimentare, e al delitto di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, 219, comma 2, n.1 e 224 legge fall. per aver aggravato il dissesto della società omettendo di richiedere la dichiarazione di fallimento. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., lamenta che la corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'amministratore, nonostante la mancanza di prova della distrazione o dell'occultamento o, comunque, della diversa destinazione d'uso dei beni, rinvenibili da parte del curatore all'interno di un magazzino ove erano stati sistemati. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., lamenta che i giudici di secondo grado hanno applicato all'imputato la pena nella misura prossima al massimo edittale, nonostante l'incensuratezza del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01. Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta. 2. Quanto alla distrazione dei beni sociali, correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della fallita dalla mancata dimostrazione della loro reale destinazione, sottolineando come i beni non siano stati affatto reperiti dal curatore. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano, poi, al dolo del delitto e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di dare ai beni societari una destinazione diversa da quella legale. Il ricorrente, invero, si è limitato a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati. Nella sentenza impugnata è correttamente evidenziata la circostanza che la tesi difensiva sia assolutamente sfornita di prova. Né è degna di pregio, perché non si confronta con le argomentazioni profuse dalla corte territoriale, la deduzione secondo la quale il curatore fallimentare avrebbe potuto ricostruire le vicende riguardanti i beni attraverso la ricerca dei medesimi in capannoni ove erano "accatastati" insieme a beni di altre società. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso.In relazione al profilo di censura formulato, è opportuno il richiamo al principio enunciato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere" (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356), sicché, nei casi in cui il giudice intenda irrogare una pena di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, occorre che lo stesso corredi la decisione assunta con una specifica e dettagliata motivazione che dia conto della quantità di pena irrogata. Nella specie, le motivazioni delle sentenze di merito appaiono rispettose del principio di diritto sopra enunciato, avendo i giudici indicato le specifiche ragioni che li hanno indotti ad applicare la misura (pressoché) massima della pena astrattamente prevista dal legislatore, in tal modo non incorrendo in una forma solo apparente di motivazione. In particolare la corte territoriale ha spiegato in modo logico, coerente e dettagliato le ragioni che l'hanno indotta a confermare la pena inflitta al Greggio dal giudice di primo grado, evidenziando gli impedimenti frapposti dall'imputato, che hanno impedito il recupero dei beni del patrimonio, dimostrativi dello spregio ai doveri di controllo sui medesimi. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s