CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA pronunciata nel processo nel quale sono costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 19/1/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRESCIA il 24/9/2020, ha escluso l'aggravante della premeditazione e, rideterminata la pena in anni otto di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. aggravato ex art. 604 quater cod. pen. e di incendio di cui all'art. 423 cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per i reati di incendio di una roulotte e un camper e tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso con l'aggravante della premeditazione e per aver commesso il fatto per finalità di discriminazione e odio etnico e raziale. In sintesi. I fatti si sono svolti a Lonato del Garda la notte del 2/1/2019. Un soggetto, utilizzando una tanica ha cagionato l'incendio di un camper e di una roulotte nella quale vi era la famiglia Cari. La stessa persona, che era rimasta in prossimità della roulotte e che stava puntando l'arma in direzione dell'ingresso della stessa, ha colpito [OSCURATO:PERSONA] con un colpo di fucile al braccio destro non appena questo, svegliato dal rumore, è uscito dal camper. L'autore del fatto, sparato il colpo di fucile si è dato alla fuga gridando "zingari di merda". [OSCURATO:PERSONA] è stato portato all'ospedale dai familiari e lo stesso è risultato essere stato attinto da una rosa di pallini esplosi da un fucile da caccia. All'esito delle indagini i Carabinieri hanno individuato come autore del fatto l'attuale ricorrente. A ciò si era giunti attraverso le dichiarazioni rese dalle persone offese, che hanno riferito che in più occasioni nel corso degli anni erano stati apostrofati dall'imputato con frasi offensive e con la minaccia di fargliela pagare per dei presunti furti, bruciandoli ovvero sparandogli con il fucile. Nel corso della perquisizione effettuata a casa dell'imputato i Carabinieri hanno rinvenuto tre fucili da caccia e numerose cartucce e sul luogo del fatto gli stessi Carabinieri hanno trovato il bossolo di una cartuccia. Dalla consulenza effettuata dal Ris è risultato, con giudizio di compatibilità di classe A, che la cartuccia era stata esplosa da uno dei fucili sequestrati al ricorrente. Nel corso delle stesse indagini, poi, le persone offese hanno anche riferito di avere saputo da una persona, identificata e sentita, che l'imputato pochi giorni prima del fatto gli aveva chiesto se sapesse dove viveva la famiglia Cari e che aveva una tanica in macchina e il fucile pronto per fargliela pagare. 2.1. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, l'imputato è stato condannato per i fatti così come contestati e ricostruiti e, all'esito dell'appello, la Corte territoriale, disposta una corposa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (una perizia balistica e una perizia medico legale con successive integrazioni) ha deciso come indicato sub. 1. 3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso l'imputato e il Procuratore Generale di Brescia che hanno rispettivamente dedotto i seguenti motivi. 4. L'imputato, a mezzo del difensore.4.1. Vizio di motivazione con specifico riferimento all'individuazione dell'imputato attraverso la ritenuta riconducibilità allo stesso del bossolo rinvenuto in data 2/1/2019. 4.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio piuttosto che di quello meno grave di lesioni personali. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 604 ter cod. pen. 5. Il Procuratore Generale ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dell'imputato attraverso la ritenuta riconducibilità allo stesso del bossolo rinvenuto in data 2/1/2019. Nello specifico il ricorrente, riprendendo le considerazioni esposte dal proprio consulente tecnico, rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione, e pertanto non avrebbe adeguatamente motivato, in merito alle condizioni del bossolo (corrosione e deformazione) e quanto al fatto che lo stesso potesse essere stato esploso in una data antecedente a quella dei fatti. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche centenute nell'atto di appello e -tenendo conto degli specifici accertamenti effettuati cori la perizia balistica disposta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale- ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e le ragioni per cui i rilievi evidenziati nell'impugnazione della difesa e nelle relazioni del consulente della stessa potevano ritenersi superati. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una di una motivazione nella quale la Corte territoriale ha fatto costante e specifico riferimento all'approfondita analisi tecnica sui bossoli effettuata dal perito, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che Io hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Il giudice dell'appello, infatti, dando articolato conto degli accertamenti peritali disposti proprio a seguito delle censure contenute nell'atto di appello, si è confrontato in termini puntuali con entrambi gli argomenti contenuti nell'atto di appello. Quanto alla riferibilità del bossolo a uno dei fucili sequestrati all'imputato, i secondi giudici hanno analizzato le comparazioni effettuate dal perito e hanno anche spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto che la conclusione in termini di corrispondenza di Livello A fosse corretta e da condividersi (cfr. pagine da 20 a 23 della sentenza impugnata). Quanto alla riferibilità del bossolo alle circostanze di tempo e di luogo dell'evento piuttosto che a una precedente battuta di caccia, la Corte, oltre alle considerazioni del perito debitamente riassunte, ha fatto riferimento anche agli ulteriori elementi emersi e alla compatibilità di questi con le dichiarazioni rese dalla persona offesa. Nello specifico, poi, diversamente da quanto indicato ora nell'atto di ricorso, nella motivazione si è espressamente tenuto conto delle censure della difesa, con le quali il giudice si è confrontato esponendo le ragioni per le quali queste non sono state ritenute condivisibili (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata). 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio piuttosto che di quello meno grave di lesioni personali rilevando che la Corte territoriale, anche omettendo di considerare che l'autore del fatto aveva esploso un solo colpo, non avrebbe adeguatamente analizzato la natura del dolo che, al più, sarebbe eventuale e pertanto incompatibile con il tentativo. La doglianza è manifestamente infondata. Anche con riferimento a tale censura la Corte territoriale, facendo specifico riferimento alla perizia a medico legale disposta proprio al fine di chiarire definitivamente anche la dinamica dello sparo, ha fornito una risposta adeguata e coerente così che le attuali considerazioni sul punto, tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione delle prove, non sono consentite. Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, la perizia medico legale è risultata essere molto importante in quanto ha consentito di acquisire la cartella clinica relativa al ricovero della persona offesa e, così, a seguito di un'approfondita analisi delle lesioni subite e delle cicatrici, è stato possibile comprendere la direzione di tiro sulla base della corretta individuazione dei fori di ingresso e di uscita dei pallini, ciò anche considerando il fatto che questi erano ancora "assiemati" al momento dell'impatto cfr. pagine da 26 a 28 della sentenza impugnata). Quanto accertato in tal modo, sempre al fine di individuare la corretta qualificazione giuridica da attribuire al fatto, è stato sottoposto ad ulteriore verifica richiedendo al perito balistico nominato di redigere una relazione integrativa che tenesse conto delle conclusioni dell'elaborato e delle dichiarazioni del perito medico legale. In questo modo, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'ipotesi difensiva secondo cui la persona offesa era stata attinta da un colpo di rimbalzo e di arrivare, così, tenendo conto delle dichiarazioni della stessa, a una chiara e coerente ricostruzione di quanto accaduto nei termini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio per l'idoneità e univocità degli atti compiuti. E ciò anche -considerata la distanza tra il ricorrente e la persona offesa, la direzione di sparo e il complesso di tutti gli elementi emersi- con riferimento all'elemento psicologico, correttamente qualificato, diversamente da quanto indicato nel ricorso, quale dolo diretto di omicidio (cfr. pagine da 28 a 39 della sentenza impugnata). Reato quest'ultimo che, nonostante la chiara volontà in tal senso (l'imputato ha cagionato l'incendio della roulotte e del camper ed è rimasto di fronte alla porta di uscita con l'arma puntata ad altezza d'uomo in attesa che qualcuno uscisse e, non appena ha visto arrivare dal lato [OSCURATO:PERSONA], ha sparato) non si è perfezionato solo perché la persona offesa è stata attinta al braccio e non al torace o alla carotide (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata), ma comunque in prossimità di organi vitali A fronte di tale coerente e logica ricostruzione, pertanto, il riferimento della difesa alla possibilità di qualificare l'elemento soggettivo nei termini del dolo eventuale risulta inconferente. Dal complesso degli elementi emersi e degli accertamenti effettuati, infatti, come già in precedenza evidenziato, risulta incontestabile che il ricorrente avesse la volontà di cagionare, indifferentemente, la morte di almeno uno dei componenti della famiglia Cari e che in tal modo ha agito non appena ha avuto contezza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] dopo avere innescato il fuoco al loro alloggio mobile, come più volte preannunciato a parole. 1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 604 ter cod. pen. evidenziando che dagli atti sarebbe emerso che l'imputato aveva del risentimento solo per la famiglia Cari, che riteneva responsabile di atti predatori, e non nei confronti del loro gruppo etnico. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità e coerenza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento non solo alla frase pronunciata la sera nella quale è stato commesso il reato, ma anche alle ripetute e reiterate manifestazioni di odio e rancore profferite dal ricorrente in numerose e precedenti occasioni, ha evidenziato adeguatamente come la condotta posta in essere la sera dei fatti fosse il portato di un odio razziale che ha trovato la sua ultima e più eclatante espressione nella volontà di ledere l'incolumità di una famiglia intera e non di un singolo soggetto. Tale conclusione, conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 604 ter cod. pen., risulta corretta e la motivazione sul punto non è pertanto sindacabile in questa sede (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 3417 del 26/10/2022, Golini, n.m.; Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, ciep. 2021, D'Amore, Rv. 280146 - 01; Sez. 5, n. 7859 del 02/11/2017, dep. 2018, Serafini, Rv. 272278 - 01). 1.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 2. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione evidenziando che la Corte territoriale, ritenendo che il fatto fosse preordinato dal ricorrente ma non premeditato, avrebbe erroneamente considerato quanto emerso, cioè le dichiarazioni del teste Maruelli e le modalità con le quali il ricorrente ha commesso il fatto. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto di avere valutato tutti gli elementi emersi in ordine alla sussistenza o meno della premeditazione e ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che questi non consentissero di ritenere che l'aggravante fosse provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Nello specifico il giudice dell'appello ha mostrato di avere considerato le modalità di commissione del fatto e ha giustificato le ragioni per le quali queste, seppure significative di una preordinazione dello stesso, non consentivano di concludere nel senso ora invocato dal ricorrente.Nella motivazione, d'altro canto, la Corte territoriale ha anche dato atto di avere valutato l'efficacia probatoria delle dichiarazioni del teste Maruelli la cui attendibilità è stata esclusa all'esito di una valutazione che risulta esente da vizi logici. Per tali ragioni, pertanto, la decisione di escludere la premeditazione, conforme ai principi enucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità -per la quale la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida (cfr. da ultimo Sez. 1 - , Sentenza n. 37825 del 29/04/2022 Tiscornia, Rv. 283512 - 01; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, 2016, Scanni, Rv. 266205 - 01)- non è sindacabile in questa sede. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna