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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 41144/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia il 2 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Bergamo il 15 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di avere guidato in stato di ebrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. e, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, tasso alcoolemico pari a 1,63 grammi / litro), fatto commesso in ora notturna il 18 agosto 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre alla sospensione della patente di guida per tre anni, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 186, comma 9-bis, d.

Igs. n. 285 del 1992) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata concessione della sostituzione della pena inflitta con lavori di pubblica utilità, sostituzione che era stata chiesta sia in primo grado (penultima pagina della sentenza) che nell'atto di appello (secondo motivo).

Rammentate la ragioni del diniego (precedenti penali dell'imputato e ritenuta inidoneità del beneficio ad espletare validi effetti deterrenti, avendone già in passato l'imputato usufruito, con esito positivo), si sottopongono le stesse a censura: non ricorrerebbero, ad avviso della difesa, ragioni ostative; il valore alcolemico (1,63 grammi/litro) sarebbe più prossimo alla lett. b) che non alla lett. c) dell'art. 186, comma 2, del codice della strada; si sarebbe trascurata la finalità rieducativa della pena, avendo avuto l'istituto in passato esito positivo, privilegiando - si stima ingiustamente - l'aspetto desocializzante della sanzione.

3. Il P.G. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Alla penultima pagine dalla sentenza di primo grado si legge che il Tribunale ritiene di non potere concedere il beneficio della misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in quanto quello per cui è processo è il quarto episodio di violazione del divieto di circolare sotto l'effetto di sostanze alcooliche da parte dell'imputato, benché giovane, imputato che, dopo soli otto mesi dall'applicazione della messa alla prova per fatto analogo (il 9 febbraio 2016), con esito positivo e dichiarazione di estinzione il 13 dicembre 2016, ha posto in essere la condotta per cui è processo, sicchè deve escludersi nel caso di specie l'auspicato effetto risocializzante connesso, in linea generale ed astratta, al beneficio.

La sentenza di appello alla p. 3 fa proprie le valutazioni del giudice di primo grado, sottolineando la emersa inaffidabilità dell'imputato.

Ebbene, le generiche doglianze difensive trascurano che, come opportunamente sottolineato dal P.G. nella requisitoria scritta (p. 1), secondo consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; nello stesso senso in precedenza, tra le altre, Sez. 4, n. 1015 del 107/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 15018 del 13/1272013, dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560).

Essendo, dunque, la decisione dei giudici di merito assistita da motivazione che non risulta né illogica né incongrua, con la quale peraltro l'impugnazione non si confronta, il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. rr. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] C nci Pl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia il 2 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Bergamo il 15 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di avere guidato in stato di ebrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. e, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, tasso alcoolemico pari a 1,63 grammi / litro), fatto commesso in ora notturna il 18 agosto 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre alla sospensione della patente di guida per tre anni, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 186, comma 9-bis, d. Igs. n. 285 del 1992) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata concessione della sostituzione della pena inflitta con lavori di pubblica utilità, sostituzione che era stata chiesta sia in primo grado (penultima pagina della sentenza) che nell'atto di appello (secondo motivo). Rammentate la ragioni del diniego (precedenti penali dell'imputato e ritenuta inidoneità del beneficio ad espletare validi effetti deterrenti, avendone già in passato l'imputato usufruito, con esito positivo), si sottopongono le stesse a censura: non ricorrerebbero, ad avviso della difesa, ragioni ostative; il valore alcolemico (1,63 grammi/litro) sarebbe più prossimo alla lett. b) che non alla lett. c) dell'art. 186, comma 2, del codice della strada; si sarebbe trascurata la finalità rieducativa della pena, avendo avuto l'istituto in passato esito positivo, privilegiando - si stima ingiustamente - l'aspetto desocializzante della sanzione. 3. Il P.G. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Alla penultima pagine dalla sentenza di primo grado si legge che il Tribunale ritiene di non potere concedere il beneficio della misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in quanto quello per cui è processo è il quarto episodio di violazione del divieto di circolare sotto l'effetto di sostanze alcooliche da parte dell'imputato, benché giovane, imputato che, dopo soli otto mesi dall'applicazione della messa alla prova per fatto analogo (il 9 febbraio 2016), con esito positivo e dichiarazione di estinzione il 13 dicembre 2016, ha posto in essere la condotta per cui è processo, sicchè deve escludersi nel caso di specie l'auspicato effetto risocializzante connesso, in linea generale ed astratta, al beneficio. La sentenza di appello alla p. 3 fa proprie le valutazioni del giudice di primo grado, sottolineando la emersa inaffidabilità dell'imputato. Ebbene, le generiche doglianze difensive trascurano che, come opportunamente sottolineato dal P.G. nella requisitoria scritta (p. 1), secondo consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; nello stesso senso in precedenza, tra le altre, Sez. 4, n. 1015 del 107/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 15018 del 13/1272013, dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560). Essendo, dunque, la decisione dei giudici di merito assistita da motivazione che non risulta né illogica né incongrua, con la quale peraltro l'impugnazione non si confronta, il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. rr. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] C nci Pl
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