CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 19 febbraio 2018, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, a fini di evasione di imposta, omesso di indicare nella dichiarazione annuale del 29 dicembre 2010, per l'anno di imposta 2009, redditi di partecipazione a società per un ammontare inferiore a quello effettivo, dichiarando per la società Gifin in un reddito pari a euro 114.762,00 e per la società [OSCURATO:PERSONA] - della quale al Gifin era socia al 99,5% - un reddito di euro 115.339,00, mentre il reddito di impresa congiunto era di euro 1.049.704,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, proponendo, in primo luogo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 553, comma 1, lettera f) , cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova, per violazione del diritto di difesa Con un secondo motivo di doglianza, si rilevano la violazione degli artt. 111 Cost., 530 cod. proc. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancata acquisizione delle denunce dei redditi delle due società, che sarebbero state necessarie per l'accertamento del fatto. In terzo luogo, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen., 530 cod. proc. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancata considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi prova del fine di evasione. Con una quarta censura, si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen., per la mancata esclusione della recidiva contestata, in considerazione della natura dei precedenti penali. In quinto luogo, si sostiene che il reato si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata, anche applicando, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione aumentato di due terzi per la contestata recidiva. La difesa ha depositato memoria e conclusioni scritte, con cui insiste in quanto già dedotto. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 3. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato, per intervenuta prescrizione. 3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511). 3.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui il secondo il terzo motivo di ricorso, gli unici riferiti alla responsabilità penale, sono inammissibili per genericità, in quanto afferenti a contestazioni che non tengono conto del quadro probatorio delineato dalle sentenze di primo e secondo grado, ampiamente sufficiente e logicamente coerente quanto al computo dell'ammontare dell'evasione e alla finalità perseguita dall'imputato. Nondimeno, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile, perché la doglianza relativa alla prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello, risulta fondata. Deve infatti rilevarsi che i dieci anni complessivi applicabili nel caso di specie in virtù della ritenuta recidiva (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), da computarsi a partire da momento di commissione del reato (29 dicembre 2010) sono decorsi il 29 dicembre 2020, data precedente alla pronuncia della sentenza d'appello. 4. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. n Così deciso il 28/10/202