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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 25557/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.54/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3317/2019 depositata il 17/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. vista l’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata dai ricorrenti, sulla base di una transazione che si assume intercorsa con Prelios; considerato che è in giudizio Bnl, che è rimasta intimata, e nulla si sa di una ipotetica cessione del credito a Prelios, cessione della quale non si dà conto nell’atto di transazione; considerato, d’altronde, che la transazione non risulta perfezionata, dal momento che l’accettazione della proposta transattiva (che risulta essere di Prelios) non risulta pervenuta a conoscenza della controparte; considerato, inoltre, che la transazione contiene la seguente clausola: «Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'integrale adempimento di tutto quanta stabilito s'intenderanno integralmente e reciprocamente soddisfatte di qualsivoglia loro pretesa e dichiarano, pertanto, di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, comunque riconducibile agli atti, ai fatti ed alle obbligazioni di cui alle premesse»; ritenuto, dunque, a quest’ultimo riguardo, che la cessazione della materia del contendere è ricollegata all’adempimento della transazione, e non alla sua semplice stipulazione, adempimento di cui nulla si sa, tanto più che il termine per il pagamento dell’ultima rata, alla data dell’adunanza, non risulta ancora scaduto; [OSCURATO:PERSONA] invita la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della transazione nei termini di cui in parte motiva e rinvia la causa a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.54/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3317/2019 depositata il 17/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. vista l’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata dai ricorrenti, sulla base di una transazione che si assume intercorsa con Prelios; considerato che è in giudizio Bnl, che è rimasta intimata, e nulla si sa di una ipotetica cessione del credito a Prelios, cessione della quale non si dà conto nell’atto di transazione; considerato, d’altronde, che la transazione non risulta perfezionata, dal momento che l’accettazione della proposta transattiva (che risulta essere di Prelios) non risulta pervenuta a conoscenza della controparte; considerato, inoltre, che la transazione contiene la seguente clausola: «Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'integrale adempimento di tutto quanta stabilito s'intenderanno integralmente e reciprocamente soddisfatte di qualsivoglia loro pretesa e dichiarano, pertanto, di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, comunque riconducibile agli atti, ai fatti ed alle obbligazioni di cui alle premesse»; ritenuto, dunque, a quest’ultimo riguardo, che la cessazione della materia del contendere è ricollegata all’adempimento della transazione, e non alla sua semplice stipulazione, adempimento di cui nulla si sa, tanto più che il termine per il pagamento dell’ultima rata, alla data dell’adunanza, non risulta ancora scaduto; [OSCURATO:PERSONA] invita la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della transazione nei termini di cui in parte motiva e rinvia la causa a nu
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