CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la condanna degli imputati alla refusione delle spese sostenute nel grado; lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito per l'imputato l'avv. , che ha concluso chiedendo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione aggravata, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di un esposto inviato a diversi destinatari. 2. Avverso la sentenza ricorre il Furnari nella sua qualità di parte civile deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente lamenta in particolare l'erroneo riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica e di quello difesa in difetto del requisito della continenza delle espressioni lesive dell'onore e della reputazione del Furnari utilizzate nella redazione dell'esposto e trasmodanti in una gratuita aggressione della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero le doglianze del ricorrente appaiono intrinsecamente generiche e prive del necessario confronto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della decisione impugnata. Sotto il primo profilo, infatti, il ricorrente si limita a negare in maniera apodittica la continenza dei giudizi espressi dagli imputati nell'esposto di cui si tratta, senza illustrare i motivi per cui gli stessi si tradurrebbero in una gratuita aggressione ad hominem. Illustrazione tanto più necessaria nella misura in cui, in realtà, le frasi incriminate contengono la mera critica dei comportamenti ritenuti ostruzionistici posti in essere dal Furnari in reazione ad un contenzioso amministrativo con il comune di Patti e nel quale il Buttà e la Magistro - assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dell'esposto - vantano un interesse contrapposto a quello della parte civile. E' insomma escluso che le espressioni dispiegate dagli imputati, nel loro contenuto reso evidente dal senso delle parole utilizzate, si siano risolte in un indiscriminato e gratuito attacco alla sfera morale del Furnari, essendo dunque onere del ricorrente evidenziare le ragioni per le quali invece tale dovrebbe ritenersi il loro significato ultimo. Quanto alla genericità estrinseca del ricorso, deve annotarsi come la Corte territoriale abbia riconosciuto il carattere "pungente" di alcuni passaggi dell'esposto, ritenendoli comunque giustificati alla luce del contesto conflittuale esistente tra le parti, dei comportamenti posti in essere dalla persona offesa ai quali l'esposto intendeva reagire, nonchè richiamando i consolidati principi giurisprudenziali sulla valutazione dei limiti della continenza del linguaggio qualora l'agente eserciti il diritto di critica costituzionalmente riconosciuto quale diretta emanazione della libertà di manifestazione del proprio pensiero. Va infatti ribadito che l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). Con tale convincente percorso argomentativo il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, obliterando qualunque riferimento al contesto in cui si è svolta la vicenda ed omettendo qualsiasi riferimento alle valutazioni espresse dalla Corte in riferimento ai singoli brani dell'esposto oggetto dell'originaria imputazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa