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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05759/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 26 novembre 2018 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata e, applicata la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 588 cod. pen. per avere la Corte di appello affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, mancando il numero minimo di tre partecipanti alla rissa.

L'imputato non aveva partecipato alla rissa, ma era intervenuto esclusivamente come paciere, al fine di sedare gli animi degli altri litiganti, e poi si era trovato in mezzo ad una colluttazione alla quale non aveva partecipato; la sua condotta non aveva esposto a pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contestualmente la violazione dell'art. 588 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Non sussisteva il dolo del reato, in quanto l'odierno ricorrente non voleva scatenare o partecipare ad una rissa, ma intendeva solo difendersi e delle mere spinte o manate, come riferito dagli agenti operanti, non valevano ad integrare una rissa.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare una verifica concreta e specifica in ordine alla ricorrenza di una accresciuta capacità a delinquere dell'imputato.

I precedenti penali erano risalenti ad oltre dieci anni prima e non erano sufficienti, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., a giustificare l'applicazione della recidiva.

Peraltro, la pena neppure è stata in concreto aumentata per effetto della recidiva e sulla base di tale circostanza il ricorrente sostiene, invocando un precedente delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), che non può affermarsi che la recidiva sia stata ritenuta sussistente.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato il suo ruolo marginale nella commissione del delitto e le sue precarie condizioni di vita.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, evidenziando che la pena si discosta nettamente dal minimo edittale e pertanto avrebbe richiesto una specifica motivazione, mentre il Tribunale e la Corte di appello si sono limitati a fare generico riferimento alla gravità della condotta ed ai precedenti penali dell'imputato.

Inoltre, i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere sussistente la recidiva, atteso che questa, sulla base del calcolo contenuto nella motivazione della sentenza del Tribunale, non ha in concreto comportato alcun aumento di pena.

La pena avrebbe dovuto essere aumentata per la recidiva di un terzo, in virtù di quanto previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., essendo stata già applicata l'aggravante di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici.

La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di rissa, evidenziando che sulla base delle prove acquisite è emerso che l'odierno imputato e suo figlio, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, si sono aggrediti reciprocamente allo scopo di cagionare lesioni personali ai propri avversari.

Il ricorrente non si confronta con tali ragioni limitandosi a reiterare le censure già sul punto formulate con l'atto di appello.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. Manifestamente infondati sono il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto tra loro connessi e tutti inerenti al trattamento sanzionatorio.

2.1. La Corte di appello ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali non può essere esclusa la recidiva segnalando che i precedenti penali dell'imputato per reati di minaccia, porto abusivo d'arma, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, seppur datati, evidenziano l'indole particolarmente aggressiva dell'odierno ricorrente e la sua inclinazione alla commissione di reati contro la persona connotati da violenza che lo rende particolarmente pericoloso e di cui il reato di rissa per il quale si procede in questa sede costituisce un'ulteriore manifestazione.

Né può sostenersi che la recidiva sia stata ritenuta insussistente in conseguenza dell'omessa applicazione del corrispondente aumento di pena.

Del tutto inconferente è il riferimento al precedente delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319) che in quella occasione si sono limitate ad escludere la «ammissibilità di un riconoscimento della recidiva che pretenda di emergere dalla mera evocazione dei precedenti penali come ragione del diniego delle attenuanti generiche», mentre nel caso di specie la applicazione della recidiva è esplicitata sia nel dispositivo che nella motivazione, pur non essendosi proceduto all'aumento di pena.

Peraltro, nel caso di specie sono state ritenute sussistenti due circostanze tra quelle indicate dal terzo comma dell'art. 63 cod. pen.

Per la circostanza indicata dall'art. 588, secondo comma, cod. pen. è stabilita una pena diversa da quella ordinaria del reato, prevista dal primo comma della medesima disposizione.

La recidiva reiterata comporta un aumento pari alla metà della pena, secondo quanto stabilito dall'art. 99, quarto comma, cod. pen..

Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., in tale ipotesi si applica solo la circostanza più grave, ma la pena può essere aumentata.

Nel caso di specie la circostanza più grave è quella del secondo comma dell'art. 588 cod. pen., poiché essa implica il passaggio da una pena solo pecuniaria ad una pena detentiva.

Ne deriva che per la recidiva l'aumento di pena non può superare un terzo della pena risultante dall'applicazione del secondo comma dell'art. 588 cod. pen. e che comunque l'aumento di pena è solo facoltativo.

Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale, pur ritenendo sussistente la recidiva reiterata, ha omesso di applicare l'aumento di pena e dalla mancata applicazione dell'aumento non può evincersi la disapplicazione della recidiva.

La natura facoltativa dell'aumento di pena per la seconda aggravante ad effetto speciale non esclude che essa sia stata ritenuta e che di essa debba comunque tenersi conto a fini diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, come ad esempio ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

Questa Corte di cassazione ha già affermato in passato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986; Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253525).

2.2. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Quanto alla entità della pena, solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato sia in ordine al diniego della pena, sia in relazione all'entità della pena, fissata in misura prossima al minimo edittale per la rissa aggravata ex art. 588, secondo comma, cod. pen., facendo riferimento alla personalità dell'imputato ed alla gravità della condotta.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 26 novembre 2018 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata e, applicata la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 588 cod. pen. per avere la Corte di appello affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, mancando il numero minimo di tre partecipanti alla rissa. L'imputato non aveva partecipato alla rissa, ma era intervenuto esclusivamente come paciere, al fine di sedare gli animi degli altri litiganti, e poi si era trovato in mezzo ad una colluttazione alla quale non aveva partecipato; la sua condotta non aveva esposto a pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contestualmente la violazione dell'art. 588 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Non sussisteva il dolo del reato, in quanto l'odierno ricorrente non voleva scatenare o partecipare ad una rissa, ma intendeva solo difendersi e delle mere spinte o manate, come riferito dagli agenti operanti, non valevano ad integrare una rissa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare una verifica concreta e specifica in ordine alla ricorrenza di una accresciuta capacità a delinquere dell'imputato. I precedenti penali erano risalenti ad oltre dieci anni prima e non erano sufficienti, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., a giustificare l'applicazione della recidiva. Peraltro, la pena neppure è stata in concreto aumentata per effetto della recidiva e sulla base di tale circostanza il ricorrente sostiene, invocando un precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), che non può affermarsi che la recidiva sia stata ritenuta sussistente. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato il suo ruolo marginale nella commissione del delitto e le sue precarie condizioni di vita. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, evidenziando che la pena si discosta nettamente dal minimo edittale e pertanto avrebbe richiesto una specifica motivazione, mentre il Tribunale e la Corte di appello si sono limitati a fare generico riferimento alla gravità della condotta ed ai precedenti penali dell'imputato. Inoltre, i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere sussistente la recidiva, atteso che questa, sulla base del calcolo contenuto nella motivazione della sentenza del Tribunale, non ha in concreto comportato alcun aumento di pena. La pena avrebbe dovuto essere aumentata per la recidiva di un terzo, in virtù di quanto previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., essendo stata già applicata l'aggravante di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di rissa, evidenziando che sulla base delle prove acquisite è emerso che l'odierno imputato e suo figlio, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, si sono aggrediti reciprocamente allo scopo di cagionare lesioni personali ai propri avversari. Il ricorrente non si confronta con tali ragioni limitandosi a reiterare le censure già sul punto formulate con l'atto di appello. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Manifestamente infondati sono il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto tra loro connessi e tutti inerenti al trattamento sanzionatorio. 2.1. La Corte di appello ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali non può essere esclusa la recidiva segnalando che i precedenti penali dell'imputato per reati di minaccia, porto abusivo d'arma, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, seppur datati, evidenziano l'indole particolarmente aggressiva dell'odierno ricorrente e la sua inclinazione alla commissione di reati contro la persona connotati da violenza che lo rende particolarmente pericoloso e di cui il reato di rissa per il quale si procede in questa sede costituisce un'ulteriore manifestazione. Né può sostenersi che la recidiva sia stata ritenuta insussistente in conseguenza dell'omessa applicazione del corrispondente aumento di pena. Del tutto inconferente è il riferimento al precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319) che in quella occasione si sono limitate ad escludere la «ammissibilità di un riconoscimento della recidiva che pretenda di emergere dalla mera evocazione dei precedenti penali come ragione del diniego delle attenuanti generiche», mentre nel caso di specie la applicazione della recidiva è esplicitata sia nel dispositivo che nella motivazione, pur non essendosi proceduto all'aumento di pena. Peraltro, nel caso di specie sono state ritenute sussistenti due circostanze tra quelle indicate dal terzo comma dell'art. 63 cod. pen. Per la circostanza indicata dall'art. 588, secondo comma, cod. pen. è stabilita una pena diversa da quella ordinaria del reato, prevista dal primo comma della medesima disposizione. La recidiva reiterata comporta un aumento pari alla metà della pena, secondo quanto stabilito dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.. Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., in tale ipotesi si applica solo la circostanza più grave, ma la pena può essere aumentata. Nel caso di specie la circostanza più grave è quella del secondo comma dell'art. 588 cod. pen., poiché essa implica il passaggio da una pena solo pecuniaria ad una pena detentiva. Ne deriva che per la recidiva l'aumento di pena non può superare un terzo della pena risultante dall'applicazione del secondo comma dell'art. 588 cod. pen. e che comunque l'aumento di pena è solo facoltativo. Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale, pur ritenendo sussistente la recidiva reiterata, ha omesso di applicare l'aumento di pena e dalla mancata applicazione dell'aumento non può evincersi la disapplicazione della recidiva. La natura facoltativa dell'aumento di pena per la seconda aggravante ad effetto speciale non esclude che essa sia stata ritenuta e che di essa debba comunque tenersi conto a fini diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, come ad esempio ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Questa Corte di cassazione ha già affermato in passato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986; Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253525). 2.2. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto alla entità della pena, solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato sia in ordine al diniego della pena, sia in relazione all'entità della pena, fissata in misura prossima al minimo edittale per la rissa aggravata ex art. 588, secondo comma, cod. pen., facendo riferimento alla personalità dell'imputato ed alla gravità della condotta. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan
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