CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08426/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avyZo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari c:he ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per due delitti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l'assorbente -agione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen. Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01). Rilevato, pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente