Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:464
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 settembre 2008 (
1
)
Causa C‑445/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Repubblica federale di Germania
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Libera circolazione delle merci – Misure di effetto equivalente – Art. 28 CE – Direttive 64/433/CEE e 89/662/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni in fatto di polizia sanitaria – Scambi intracomunitari di carni fresche – Controlli veterinari – Principio della responsabilità extracontrattuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri per violazione del diritto comunitario – Diritti conferiti ai singoli dall’ordinamento comunitario – Termine di prescrizione – Determinazione del danno»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria
B – La normativa nazionale
III – Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
V – Principali argomenti delle parti
A – Sulla prima questione
B – Sulla seconda questione
C – Sulla terza questione
D – Sulla quarta questione
E – Sulla quinta questione
VI – Valutazione giuridica
A – Osservazioni introduttive
B – Sulla prima questione
1. I metodi interpretativi da applicare
2. Diritti individuali nella giurisprudenza della Corte
3. Interpretazione delle direttive controverse
4. Conclusione
C – Sulla seconda questione
1. Le libertà fondamentali come diritti soggettivi di natura pubblicistica
2. Prevalenza del diritto derivato
3. Conclusione
D – Questione preliminare relativa al terzo e al quarto quesito
1. Competenza del legislatore nazionale
2. Requisiti di equivalenza ed effettività
3. Conclusione
E – Sulla terza questione
1. Rilevanza della questione pregiudiziale
2. Il procedimento per inadempimento come meccanismo di sindacato obiettivo di legittimità
3. Assenza di necessità di privilegiare il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato
4. Conclusione
F – Sulla quarta questione
1. Osservazioni introduttive
2. La giurisprudenza della Corte
3. Confronto con la disciplina sulla prescrizione di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte
4. Conclusione
G – Sulla quinta questione
1. Esistenza di un obbligo di evitare il danno da parte del soggetto interessato
2. Ragionevolezza del ricorso alla tutela del diritto primario
3. Ragionevolezza nel caso di necessità di un rinvio o di pendenza di un procedimento per inadempimento
VII – Conclusione
I –
Introduzione
1.
Lo spunto per la presente causa è offerto da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte
federale di cassazione) ai sensi dell’art. 234 CE con cui il suddetto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia cinque
questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del principio di responsabilità extracontrattuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri
per violazione del diritto comunitario.
2.
Le suddette questioni si pongono nel contesto di una controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] – un’associazione interprofessionale
di imprese danesi di macelli e di allevatori di suini organizzata in forma di cooperativa – (in prosieguo: la «ricorrente»),
da un lato, e la Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «convenuta»), dall’altro, vertente sul risarcimento del
danno richiesto dall’attrice per la trasposizione non corretta delle direttive 64/433/CEE – nella versione della direttiva
91/497/CEE (
2
) – e 89/662/CEE (
3
).
3.
Esse riguardano sostanzialmente i presupposti per la sussistenza di una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento
da parte dello Stato, la considerazione di un eventuale obbligo di evitare il danno da parte del soggetto leso che agisca
giudizialmente a propria tutela, nonché l’applicabilità delle norme sulla prescrizione, soggette in linea di principio alla
normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
II –
Contesto normativo
A –
La normativa comunitaria
4.
L’art. 5 della direttiva 64/433, nella versione della direttiva 91/497, ha il seguente tenore:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché siano dichiarati non idonei al consumo umano dal veterinario ufficiale:
(…)
o) le carni che presentino intenso odore sessuale».
5.
L’art. 6 della direttiva 64/433 dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
(…)
b) le carni:
(…)
iii) fatti salvi i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera o), di suini maschi non castrati di peso, espresso in carcassa,
superiore a 80 chilogrammi, tranne qualora lo stabilimento sia in grado di garantire, in base a un metodo riconosciuto secondo
la procedura di cui all’articolo 16 oppure, in mancanza di tale metodo, secondo un metodo riconosciuto dall’autorità competente
interessata, che è possibile individuare le carcasse che presentano un intenso odore sessuale, siano munite del bollo speciale
stabilito dalla decisione 84/371/CEE [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 3 luglio 1984 che stabilisce le caratteristiche del
bollo speciale per le carni fresche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE (GU L 196, pag. 46)] e sottoposte
al trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE [del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia
di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU 1977, L 26, pag. 85), da ultimo modificata dalla direttiva 89/662];
(…)
g) i trattamenti previsti alle lettere precedenti siano effettuati nello stabilimento d’origine o in qualsiasi altro stabilimento
designato dal veterinario ufficiale;
(…)».
6.
L’art. 5 della direttiva 89/662 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari adottano le seguenti misure di controllo:
a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione della merce, verificare tramite controlli veterinari per sondaggio
non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall’articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.
Inoltre, se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di
informazione che consentano di ipotizzare un’infrazione, possono essere effettuati altresì controlli durante il trasporto
della merce sul suo territorio, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto».
7.
L’art. 7 della direttiva 89/662 ha il seguente tenore:
«1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente
autorità di uno Stato membro constata:
(…)
b) che la merce non soddisfa le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, in mancanza di decisioni sulle norme comunitarie
previste dalle direttive, dalle norme nazionali, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di
salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:
‑ la distruzione della merce, oppure
‑ la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento
d’origine».
8.
L’art. 8, n. 1, della direttiva 89/662 stabilisce:
«1. Nei casi previsti dall’articolo 7, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto
con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest’ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente
autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni».
B –
La normativa nazionale
9.
[OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») contiene, nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2001 (BGB previgente), le seguenti disposizioni:
«Art. 195
Il termine di prescrizione ordinario è di trent’anni».
«Art. 839
(1) Il pubblico ufficiale che, con un comportamento doloso o colposo, violi gli obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti
di un terzo è tenuto a risarcire al terzo il danno che ne deriva. Se il pubblico ufficiale ha agito solo colposamente, egli
è tenuto al risarcimento solo se il soggetto leso non riesce ad ottenerlo in altro modo.
(2) Il pubblico ufficiale che violi gli obblighi imposti dal proprio ufficio nel giudizio in una causa è responsabile del danno
derivante solo ove la violazione dell’obbligo costituisca un reato. La presente norma non è applicabile ad un rifiuto o ad
un ritardo contrario al proprio dovere nell’esercizio dell’ufficio.
(3) L’obbligo di risarcimento non sussiste se il soggetto leso abbia omesso, dolosamente o colposamente, di evitare il danno avvalendosi
di un mezzo d’impugnazione».
«Art. 852
(1) Il diritto al risarcimento del danno derivante da un atto illecito si prescrive in tre anni dal momento in cui il soggetto
leso viene a conoscenza del danno e dell’identità della persona obbligata al risarcimento; in trent’anni dalla commissione
dell’atto, indipendentemente dalla suddetta conoscenza.
(2) Ove siano in corso trattative circa il risarcimento del danno da corrispondere fra l’obbligato al risarcimento e l’avente
diritto allo stesso, la prescrizione è sospesa fino a quando una delle due parti non si rifiuti di continuare le trattative.
(3) Qualora l’obbligato al risarcimento abbia ottenuto un beneficio mediante l’atto illecito a spese del soggetto leso, egli è
tenuto alla restituzione anche dopo il decorso della prescrizione in base alle disposizioni sulla restituzione dell’indebito».
III –
Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali
10.
La ricorrente chiede alla convenuta a nome dei suoi soci il risarcimento dei danni causati da una violazione del diritto comunitario.
Essa contesta alla convenuta di aver imposto, dall’inizio del 1993 fino al 1999, un divieto di fatto all’importazione dalla
Danimarca di carni di suini maschi non castrati, a causa del quale i suoi soci hanno subito un danno di almeno DEM 280 000 000.
11.
Dall’inizio degli anni novanta, in Danimarca i suini maschi non castrati venivano allevati come animali da macello, le cui
carni, una volta riscaldate, potevano presentare un forte odore o sapore. Per individuare e scartare le carni che presentavano
tale odore, nel processo di macellazione veniva misurato lo scatolo, un prodotto di degradazione che si forma nell’apparato
digerente. Tuttavia, secondo la convenuta, l’odore dipende dall’ormone androstenone, mentre l’esame del contenuto di scatolo
non porterebbe a risultati affidabili.
12.
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. o), della direttiva 64/433, come modificata dalla direttiva 91/497, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono
affinché siano dichiarate dal veterinario ufficiale non idonee al consumo umano le carni che presentino intenso odore sessuale.
Ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), punto iii), gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, fatti salvi i casi di cui all’art. 5,
n. 1, lett. o), le carni di suini maschi non castrati di peso, espresso in carcassa, superiore a 80 chilogrammi, siano munite
di un bollo speciale e siano sottoposte a un trattamento mediante riscaldamento, tranne qualora lo stabilimento sia in grado
di garantire, in base a un metodo riconosciuto, che è possibile individuare le carcasse che presentano un intenso odore sessuale.
13.
Con lettere in data 18 e 26 gennaio 1993 la convenuta comunicava alle massime autorità veterinarie degli [OSCURATO:PERSONA] membri che
l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 64/433 sarebbe stato trasposto nel diritto nazionale in modo da fissare un valore
di 0,5 μg/g di androstenone indipendentemente dal limite di peso. In caso di superamento di questo valore, le carni sarebbero
state inidonee al consumo umano conformemente all’art. 5, n. 1, lett. o), e non avrebbero potuto essere esportate nella Repubblica
federale di Germania come carni fresche. Nelle lettere si precisava inoltre che tutti i lotti di carni suine provenienti da
altri [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero stati esaminati, conformemente all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 89/622, nel luogo
di destinazione per verificare se questo valore limite era rispettato, indipendentemente dal bollo attestante la salubrità.
Di conseguenza, nel periodo successivo sono stati esaminati dalle competenti autorità tedesche numerosi lotti di carni suine
provenienti dalla Danimarca che, in caso di superamento del valore di androstenone, sono stati contestati e rispediti indietro.
14.
La Corte di giustizia, in una causa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ha accertato, con sentenza 12 novembre 1998, causa C‑102/96
[OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. 1998, pag. I‑6871), una violazione da parte della convenuta delle citate disposizioni della direttiva.
15.
La ricorrente fonda la propria richiesta di risarcimento sulla circostanza che gli allevatori danesi di suini e le imprese
danesi di macelli, a fronte del comportamento della convenuta contrario al diritto comunitario, avrebbero in un primo momento
diminuito la produzione di suini maschi non castrati per poi interromperla quasi del tutto nell’ottobre 1993. Per contro,
dal 1993 al 1999 sarebbero stati allevati e macellati circa 39 milioni di suini castrati per il mercato tedesco. Commercializzando
un corrispondente quantitativo di suini non castrati vi sarebbe stato un risparmio di spese pari a circa DEM 280 000 000.
16.
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato giustificata in linea di principio la domanda con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo
il 6 dicembre 1999 per il periodo a partire dal 7 dicembre 1996 e la ha respinta in quanto prescritta nella parte relativa
alle richieste di risarcimento dei danni sorte fino al 6 dicembre 1996. Il giudice di appello ha dichiarato complessivamente
giustificata in linea di principio la domanda. Con il ricorso per cassazione (Revision), dichiarato ammissibile dal giudice
d’appello, la convenuta chiede il rigetto completo della domanda.
17.
[OSCURATO:PERSONA], in veste di giudice di legittimità, è dell’avviso che la presente controversia sollevi la questione
della misura in cui i produttori e i commercianti di carni suine interessati possano, nel caso di violazione di direttive
di armonizzazione, fare riferimento a diritti conferiti loro dal diritto primario. Inoltre tale giudice ravvisa una necessità
di chiarimento relativamente all’influenza dei principi del diritto comunitario sulla normativa, demandata in linea di principio
al diritto nazionale, concernente l’organizzazione dettagliata della pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento
da parte dello Stato, soprattutto con riferimento alla prescrizione della stessa e alle conseguenze giuridiche di un’eventuale
violazione dell’obbligo di evitare il danno avvalendosi di rimedi giuridici («preminenza della tutela del diritto primario»).
18.
Esso ha pertanto deliberato, il 12 ottobre 2006, di sospendere il giudizio sul ricorso per cassazione presentato dalla convenuta
e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto degli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), sub iii), della direttiva del Consiglio 26 giugno
1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), e degli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva del Consiglio
11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva
della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), conferiscano ai produttori e ai commercianti di carni suine una
posizione giuridica che, in caso di errori di trasposizione o di applicazione, possa far sorgere un diritto, fondato sull’ordinamento
comunitario, ad un risarcimento da parte dello Stato.
2) Se i produttori e commercianti di carni suine possano, a prescindere dalla risposta alla prima questione, lamentare la violazione
dell’art. 30 del Trattato CE [divenuto art. 28 CE] per motivare un diritto, fondato sull’ordinamento comunitario, ad un risarcimento
da parte dello Stato in caso di trasposizione e applicazione della suddetta direttiva contrarie al diritto comunitario.
3) Se il diritto comunitario imponga che la prescrizione del diritto, fondato sull’ordinamento comunitario, ad un risarcimento
da parte dello Stato venga interrotta in seguito a un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE o se, comunque,
venga sospesa fino alla conclusione di tale procedimento, quando manchi un rimedio giuridico interno efficace per costringere
lo Stato membro a trasporre una direttiva.
4) Se il termine di prescrizione per un diritto, fondato sull’ordinamento comunitario, ad un risarcimento da parte dello Stato
che si basi sulla carente trasposizione di una direttiva e su un conseguente divieto (di fatto) di importazione, cominci a
decorrere, a prescindere dal diritto nazionale applicabile, solo a partire dalla completa trasposizione della direttiva, oppure
se il termine di prescrizione possa cominciare a decorrere, conformemente al diritto nazionale, già dal momento in cui si
sono prodotti i primi effetti lesivi e ne siano prevedibili altri. Qualora la completa trasposizione di una direttiva dovesse
incidere sull’inizio del termine di prescrizione, se ciò valga in generale o soltanto nei limiti in cui la direttiva conferisca
un diritto ai soggetti dell’ordinamento.
5) Se, considerato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono stabilire condizioni per fare valere il diritto, fondato sull’ordinamento
comunitario, ad un risarcimento del danno da parte dello Stato più sfavorevoli rispetto ad altre azioni del medesimo genere
che coinvolgono solo il diritto interno e che l’attribuzione di un risarcimento non deve essere resa di fatto impossibile
o oltremodo difficile, sussistano obiezioni di principio nei confronti di una normativa nazionale ai sensi della quale l’obbligo
di risarcimento non sorge quando la persona lesa ha dolosamente o colposamente omesso di far ricorso alle vie giudiziarie
per evitare il danno. Se parimenti sussistano obiezioni nei confronti di questa “priorità di tutela del diritto primario”,
qualora essa sia sottoposta alla condizione di dovere essere ragionevolmente esigibile dall’interessato. Se sia irragionevole
esigerla già ai sensi del diritto comunitario, qualora il giudice adito non possa presumibilmente risolvere le questioni controverse
di diritto comunitario senza un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (...), o qualora sia già pendente un procedimento
per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
19.
L’ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 novembre 2006.
20.
La ricorrente nel procedimento principale, i governi della repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca e della Repubblica italiana nonché la [OSCURATO:PERSONA]
hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte.
21.
Nell’udienza del 21 maggio 2008 sono comparsi i rappresentanti della ricorrente nel procedimento principale, nonché gli agenti
dei governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
francese, della Repubblica italiana, del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per presentare osservazioni orali.
V –
Principali argomenti delle parti
A –
Sulla prima questione
22.
Il
governo tedesco
, come anche i
governi greco, polacco, francese
e
italiano,
sono dell’avviso che né dall’art. 5, n. 1, lett. o), in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva
64/433, né dalle disposizioni degli artt. 5, 7 e 8 della direttiva 89/662 si possano desumere diritti individuali dei produttori
e dei commercianti di carni suine, per cui, secondo questa opinione, non sussiste la prima delle tre condizioni per dichiarare
la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri scaturente dall’erroneo recepimento delle direttive in questione.
23.
Le suddette parti motivano la loro opinione adducendo sostanzialmente che dai ‘considerando’ delle direttive 64/433 e 89/662
risulta infatti che tramite le stesse dovrebbero essere aboliti gli ostacoli veterinari che pregiudicano il mercato interno,
e questo, da un lato, mediante l’armonizzazione dei requisiti sostanziali per la tutela della salute pubblica e della salute
animale e, dall’altro, mediante l’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Gli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1,
lett. b), della direttiva 64/433 sarebbero finalizzati alla tutela della salute dei consumatori e all’armonizzazione dei relativi
controlli. Gli artt. 5, n. 1, 7 e 8, della direttiva 89/662 obbligherebbero gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel contesto dei controlli sanitari,
a riconoscere l’idoneità al consumo dei prodotti controllati nello Stato speditore e, ove vi sia una valutazione differente,
a ricorrere alla procedura prevista dalla direttiva.
24.
Il
governo tedesco
sottolinea che – a differenza delle direttive oggetto di disamina nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – nelle direttive
89/662 e 69/433, determinanti nel caso di specie, non è citata in alcun punto una categoria di soggetti individuabile che
dovrebbe fruire di diritti speciali. La sola prossimità oggettiva di un determinato insieme di persone al contenuto della
normativa non basterebbe a giustificare la tesi del conferimento di diritti individuali.
25.
La
ricorrente
nella causa principale, la
[OSCURATO:PERSONA]
ed il
governo ceco
sono dell’avviso che i produttori e i commercianti di carni suine siano titolari di un diritto individuale ad essere protetti
da controlli esulanti dal dettato delle direttive. A questo proposito, la ricorrente sottolinea che agli [OSCURATO:PERSONA] membri è vietato
stabilire requisiti per la commercializzazione che esulino dall’art. 6 della direttiva 64/433. L’art. 8 della direttiva 89/662
vieta alle autorità nazionali di applicare l’art. 7 della medesima direttiva senza svolgere un procedimento di composizione
delle liti. In tal modo si riconosce al singolo il diritto a non dover subire le misure del paese di destinazione ai sensi
dell’art. 7. L’art. 5, n. 1, lett. o), della direttiva 91/497, secondo la ricorrente, dovrebbe garantire che l’idoneità al
consumo sia accertata, in linea di principio, dal paese di origine. Questa normativa intenderebbe pertanto tutelare il singolo
da pratiche nazionali non previste dalla direttiva.
26.
[OSCURATO:PERSONA]
fa riferimento nella sua memoria alla sentenza della Corte 3 febbraio 1998 nella causa C‑102/96, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (
4
), in cui è stata accertata la violazione in questione delle direttive 64/433 e 89/662. Le disposizioni determinanti delle
suddette direttive, secondo la [OSCURATO:PERSONA], mirano a creare un sistema armonizzato di controlli delle autorità sanitarie fondato
sull’equivalenza dei requisiti sanitari in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel senso dello spostamento dei controlli nello Stato speditore.
Le suddette direttive sarebbero annoverabili fra le misure finalizzate alla realizzazione graduale del mercato interno. Al
riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte di giustizia, già nella causa [OSCURATO:PERSONA], ha stabilito che il fatto che una
direttiva abbia come finalità anche la realizzazione del mercato interno non esclude che le disposizioni della stessa giovino
anche alla tutela dei diritti del singolo.
B –
Sulla seconda questione
27.
La
ricorrente
nella causa principale, la
[OSCURATO:PERSONA]
e il
governo
greco
sono dell’avviso che i produttori e i commercianti di carni suine possano invocare una violazione dell’art. 28 CE per motivare
una pretesa di risarcimento da parte dello Stato, fondata sul diritto comunitario, in caso di attuazione e applicazione contrarie
al diritto comunitario delle direttive 64/443 e 89/662, indipendentemente dalla questione se ad essi debbano essere riconosciute
posizioni giuridiche individuali sulla base delle disposizioni delle direttive. Se è vero che un’armonizzazione priva gli
[OSCURATO:PERSONA] membri della possibilità di far valere le cause di giustificazione di cui all’art. 30 CE, tuttavia essa non esclude
l’applicabilità dell’art. 28 CE. La suddetta disposizione, invero, può essere maggiormente sviluppata, ma non già esclusa,
dal diritto derivato. In un caso come quello di specie l’obiettivo di tutela dell’art. 28 CE coincide con quello delle disposizioni
in questione delle direttive 64/433 e 89/662. Nella violazione delle norme di diritto derivato, pertanto, è ravvisabile allo
stesso tempo una violazione della norma di diritto primario.
28.
Il
governo tedesco
, così come i
governi
ceco
,
francese
,
polacco
e
italiano
, ritengono invece che, se le disposizioni delle direttive applicabili non conferiscono al singolo un diritto individuale,
questi non può neanche invocare una violazione dell’art. 28 CE per fondare una pretesa di risarcimento nei confronti di uno
Stato membro. Dalla sentenza della Corte con cui è stata accertata la violazione delle direttive in questione risulta che
mediante le disposizioni delle stesse sono state armonizzate le misure necessarie all’individuazione e alla valutazione dell’odore
sessuale dei suini maschi. La misura dello Stato membro, quindi, non deve essere valutata con riguardo al diritto primario,
bensì alla luce delle disposizioni pertinenti del diritto derivato.
29.
Il
governo
tedesco
ritiene che, poiché la legittimità della misura dello Stato membro in questione può essere valutata solo con riferimento
al diritto derivato, lo stesso principio deve valere anche per valutare la questione se la misura pregiudichi posizioni giuridiche
individuali. Esso sostiene che vi deve essere un necessario parallelismo fra il parametro di valutazione della legittimità
della misura nazionale e quello per valutare la sussistenza di una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento
da parte dello Stato. Sotto questo profilo, la norma giuridica violata e la norma che conferisce diritti soggettivi devono
essere identiche.
30.
I
governi tedesco
e
polacco
evidenziano che, inoltre, nel valutare una violazione del diritto derivato e una violazione del diritto primario si applicano
criteri completamente diversi. Mentre la mancata trasposizione di una direttiva rappresenta già una violazione della direttiva
stessa, il medesimo comportamento dello Stato membro – presupponendo che non abbia avuto luogo alcuna armonizzazione del diritto
derivato – deve essere valutato sotto il profilo della compatibilità con l’art. 28 CE e, possibilmente, deve essere coperto
da una causa di giustificazione radicata nel diritto primario. La fattispecie in esame, inoltre, non presenta un carattere
transfrontaliero e pertanto non rientra nel campo d’applicazione dell’art. 28 CE, in quanto gli allevatori di suini danesi
e le imprese di macelli non esportano da sé la propria merce. Una perdita eventualmente subita rappresenta semplicemente un
effetto riflesso.
C –
Sulla terza questione
31.
Tutti i governi
che hanno presentato osservazioni, così come la
[OSCURATO:PERSONA],
ritengono che il diritto comunitario non prescrive che la presentazione di un ricorso per inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]
comporti un’interruzione della prescrizione con riferimento alle pretese conseguenti alla responsabilità dello Stato per violazione
del diritto comunitario o una sospensione della stessa per la durata di tale procedimento.
32.
Le succitate parti adducono come motivazione l’autonomia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel campo del diritto processuale. Ciò consentirebbe
a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire i termini di prescrizione e di disciplinarne l’interruzione o la sospensione a condizione
che le corrispondenti disposizioni, dal punto di vista dei titolari del diritto, non siano meno vantaggiose rispetto a quelle
relative ai diritti nazionali al risarcimento da parte dello Stato e che l’affermazione della pretesa, fondata sul diritto
comunitario, non sia resa praticamente impossibile o particolarmente difficile. Ciò si evince, peraltro, dalla sentenza 10
luglio 1997 nella causa C‑261/95, Palmisani, Racc. pag. I‑4025, punto 40, relativamente ai termini a pena di decadenza riferiti
a pretese sorte a seguito della responsabilità dello Stato fondate sul diritto comunitario. L’ipotesi che il termine di prescrizione
non sia interrotto né sospeso da un procedimento per inadempimento sarebbe anche compatibile con il principio di effettività.
[OSCURATO:PERSONA] è dell’avviso che la normativa comunitaria imponga un’interruzione o una sospensione della prescrizione solo
ove l’interessato stesso si avvalga di un rimedio giuridico per adempiere in tal modo al proprio dovere di mitigare il danno.
33.
I governo
tedesco
e
polacco,
inoltre, sostengono che la giurisprudenza sull’art. 288, secondo comma, CE in merito alla responsabilità della Comunità ha
elaborato a questo proposito condizioni molto restrittive. Il Tribunale di primo grado, ad esempio, ha stabilito che la prescrizione
deve essere interrotta dallo stesso titolare del diritto (sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑20/94, Hartmann/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. II‑595, punto 117 e seg.). Il procedimento per inadempimento, inoltre, è un atto di sindacato giurisdizionale
nell’interesse pubblico la cui finalità principale non consiste nella tutela di posizioni giuridiche individuali. Conseguentemente,
la decisione se debba essere promosso un procedimento per inadempimento rientra esclusivamente nella discrezionalità della
[OSCURATO:PERSONA], senza che una persona interessata possa forzarne la relativa iniziativa giudiziaria. Il governo greco, inoltre,
sottolinea che la proposizione di un ricorso per inadempimento non è vincolata ad alcun termine.
34.
Tutti i governi
che hanno presentato osservazioni nel presente caso, nonché la
[OSCURATO:PERSONA],
sostengono concordemente che la mancanza di un rimedio nell’ordinamento giuridico nazionale mediante il quale uno Stato membro
possa essere costretto a trasporre una direttiva non ha alcuna rilevanza rispetto alle modalità di esercizio della pretesa
di risarcimento nei confronti dello Stato, e cioè alla prescrizione della stessa.
35.
La
ricorrente
nella causa principale, prima di prendere posizione sulla terza questione, sviluppa in primo luogo osservazioni sulla questione
se la normativa comunitaria osti all’applicazione in via analogica dell’art. 852 BGB, versione previgente, come sostiene il
giudice nazionale. L’art. 852 BGB, versione previgente, a differenza di altre norme che stabiliscono termini di prescrizione
più lunghi, ne prevede uno triennale. Nel diritto tedesco non è chiaro quale disposizione nazionale sulla prescrizione debba
essere applicata alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario. Al riguardo non vi è né una disciplina
normativa né giurisprudenza delle Corti supreme. Anche in letteratura sono rappresentate opinioni differenti. L’applicazione
analogica per la prima volta al caso di specie dell’art. 852 BGB, versione previgente, che di fatto ha ad oggetto la responsabilità
personale del funzionario, rappresenta una violazione dei principi di certezza e chiarezza del diritto, nonché del principio
di effettività. Un termine di prescrizione, per adempiere alla sua funzione di garantire la certezza del diritto, dev’essere
previamente stabilito (sentenza 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I‑6325, punto 39). Inoltre, anche
il principio di equivalenza sarebbe violato in quanto il soggetto di diritto che rivendichi pretese, discendenti dal diritto
nazionale, al risarcimento da parte dello Stato saprebbe quale normativa sulla prescrizione si applica alla propria pretesa,
mentre colui che agisce in giudizio contro lo Stato tedesco invocando il diritto comunitario può solo fare congetture su quale
disciplina in materia di prescrizione si applica in via analogica.
36.
La ricorrente fa inoltre valere che la normativa comunitaria osta all’applicazione in via analogica dell’art. 852 BGB, versione
previgente, anche perché, in qualità di ricorrente nella causa principale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del
rinvio, non è potuta venire a conoscenza prima del 1997 dell’identità del soggetto tenuto al risarcimento. Prima della pronuncia
della sentenza 1° giugno 1999, causa C‑302/97, Konle (Racc. pag. I‑3099), essa non poteva sapere se dovesse agire contro lo
Stato membro stesso o contro i Länder federali, le cui autorità hanno violato del pari il diritto comunitario con provvedimenti
di attuazione delle leggi.
37.
[OSCURATO:PERSONA]
parte dal presupposto che il giudice nazionale ancora prima della terza e della quarta questione pregiudiziale pone implicitamente
la questione se il diritto comunitario osti all’applicazione analogica della disciplina della prescrizione di cui all’art. 852
BGB, versione previgente, applicabile al diritto nazionale per far valere la responsabilità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che spetti ai giudici nazionali verificare, segnatamente con riferimento al principio di effettività, se i soggetti
interessati da una violazione del diritto comunitario siano in grado di riconoscere in modo sufficientemente preciso e di
fare valere i diritti discendenti dalla responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario. Solo un esame esauriente
del diritto nazionale e delle circostanze speciali di fatto della causa principale consentirebbe al giudice del rinvio di
constatare se alla ricorrente sia precluso, applicando in via analogica l’art. 852 BGB, versione previgente, di acquisire
una conoscenza sufficiente dei propri diritti e di farli valere dinanzi ai giudici nazionali.
38.
Sulla terza questione, la
ricorrente
nella causa principale ribadisce che il procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE rappresenta un mezzo di impugnazione
secondo il diritto tedesco, per cui si deve adottare una nozione molto ampia di mezzo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] quanto osservato
dalla ricorrente, analoghi rimedi giudiziari previsti dal diritto nazionale, che non erano peraltro disponibili viste le peculiarità
del comportamento lesivo, interrompono del pari la prescrizione. La ricorrente è perciò dell’avviso che il principio di equivalenza
richiede che al procedimento per inadempimento o al reclamo della ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] sia riconosciuta la medesima
efficacia di un mezzo di impugnazione tedesco in una situazione analoga.
D –
Sulla quarta questione
39.
Tutte le osservazioni pervenute, ad eccezione di quelle della ricorrente nella causa principale, sono sostanzialmente concordi
nell’affermare che il diritto comunitario non prescrive che il termine di prescrizione previsto nel diritto nazionale cominci
a decorrere solo con la trasposizione integrale della direttiva in questione. Conseguentemente, il termine di prescrizione
può cominciare a decorrere sin dal verificarsi delle prime conseguenze lesive e della prevedibilità di ulteriori conseguenze
lesive anche ove tale momento dovesse essere antecedente a quello della trasposizione integrale della direttiva.
40.
A tale riguardo, nelle menzionate osservazioni si sottolinea che spetta sostanzialmente al diritto nazionale determinare l’inizio
della decorrenza del termine di prescrizione delle pretese, fondate sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello
Stato, dovendo essere preservati i principi di equivalenza e di effettività. In relazione al principio di effettività, si
evidenzia in particolare, come constatato dalla Corte nel contesto di azioni di rimborso di tributi non dovuti, che non è
contrario al principio di effettività che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano un termine di decadenza che sia scaduto ancor prima della
realizzazione dello stato conforme al diritto comunitario (sentenza 17 novembre 1998, causa C‑228/96, Aprile, Racc. pag. I‑7141,
punto 45). Una conclusione diversa non si evince nemmeno dalla sentenza 25 luglio 1991, causa C‑208/90, Emmott (Racc. pag. I‑4269,
punto 23), in cui la Corte ha deciso che, fino al momento dell’esatta trasposizione della direttiva, lo Stato membro inadempiente
non può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria. Questa pronuncia, come è stato chiarito successivamente nella sentenza
Aprile, è stata adottata semplicemente sulla base delle circostanze peculiari del caso singolo.
41.
[OSCURATO:PERSONA]
ha sostenuto nella fase orale sostanzialmente che la prescrizione della pretesa di un risarcimento, fondata sul diritto comunitario,
deve essere determinata dal diritto nazionale, non essendo un termine di prescrizione triennale, come previsto dal diritto
tedesco, contrario ai principi di equivalenza e di effettività. Non osta all’effettività neanche la circostanza che una disposizione
nazionale sulla prescrizione trovi applicazione analogica alla pretesa di risarcimento fondata sul diritto comunitario. Il
diritto comunitario, peraltro, non prescrive che il termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale cominci a decorrere
solo con la trasposizione integrale della direttiva in questione.
42.
La
ricorrente
nella causa principale presuppone innanzitutto che il comportamento lesivo delle autorità tedesche, contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice nazionale, possa essere qualificato solo come azione continuata, il che comporta che il termine di prescrizione
può cominciare a decorrere solo con la fine dell’azione o dell’omissione di ulteriori azioni lesive. Ciò si evince, infatti,
dalla sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a 298/04, Manfredi (Racc. pag. I‑6619, punto 77 e seg.). La Corte
ha stabilito che una norma nazionale in virtù della quale il termine di prescrizione per la presentazione di un ricorso per
risarcimento danni decorre dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere potrebbe rendere praticamente
impossibile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno. Infatti, in una situazione del genere, non è escluso
che il termine di prescrizione scada addirittura prima che sia cessata l’infrazione, per cui un soggetto leso potrebbe trovarsi
nell’impossibilità di esperire un’azione.
43.
La ricorrente, inoltre, è dell’avviso che i principi elaborati nella sentenza Emmott debbano essere applicati eccezionalmente
anche al caso di specie, poiché anche nel presente caso vi sarebbero circostanze peculiari. Queste sono ravvisabili nell’incertezza
giuridica derivante dalla complessità dell’interazione delle disposizioni delle direttive applicabili. Un’ulteriore peculiarità
deriva dal fatto che le autorità tedesche non hanno esperito il procedimento di risoluzione delle controversie previsto dall’art. 8
della direttiva 89/662, il che ha comportato del pari incertezza giuridica. Pertanto gli operatori economici interessati non
hanno avuto in pratica la possibilità di invocare direttamente i propri diritti discendenti dalla direttiva nei confronti
delle autorità tedesche.
44.
Infine la ricorrente nella causa principale deduce in subordine, nel caso in cui nella condotta lesiva da giudicare non sia
ravvisabile un’azione continuata, che l’art. 852 BGB, versione previgente, debba essere interpretato almeno in modo conforme
al diritto comunitario, nel senso che il risarcimento del danno è escluso solo per il periodo più remoto del triennio precedente
la presentazione del ricorso volto a fare valere la responsabilità dello Stato.
E –
Sulla quinta questione
45.
Il
governo italiano
non ritiene necessario pronunciarsi sulla quinta questione, viste le osservazioni da esso svolte sulla terza e quarta questione.
46.
Tutti gli altri governi che hanno preso parte al procedimento sostengono in sintesi che il diritto comunitario non osta all’applicazione
di una disposizione nazionale come l’art. 839, n. 3, BGB, secondo la quale non sussiste un obbligo di risarcimento qualora
il soggetto leso ometta, con dolo o colpa, di far valere il danno utilizzando le vie giudiziarie. Essi rinviano alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur, dalla quale risulta che il giudice nazionale può sempre verificare se il soggetto leso si impegni in
modo adeguato per limitare l’entità del danno e, soprattutto, se abbia esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.
47.
Si afferma inoltre che l’applicazione dell’art. 839, n. 3, BGB non viola il principio di effettività, a meno che tale disposizione
non venga interpretata, come sottolinea il
governo ceco,
nel senso che il soggetto leso sia obbligato ad esperire tutti i rimedi giuridici disponibili, indipendentemente dal fatto
che il loro utilizzo appaia ragionevole o meno in relazione alle circostanze del caso. Spetta ai giudici nazionali valutare
se si possa pretendere dal soggetto leso che questi invochi i diritti derivanti dalla non regolare trasposizione della direttiva.
48.
Il
governo tedesco
sottolinea che la preminenza della tutela del diritto primario non osta al principio di effettività del diritto comunitario,
in quanto la pretesa, discendente dal diritto comunitario, di un risarcimento del danno da parte dello Stato non è esclusa
in modo generale, bensì solo nei casi in cui il richiedente, violando il proprio obbligo di mitigare il danno, abbia omesso
di avvalersi della tutela del diritto primario. Esso è dell’avviso che non si possa pretendere la tutela del diritto primario
né nel caso di un prevedibile rinvio pregiudiziale da parte del giudice nazionale ai sensi dell’art. 234 CE, né nel caso in
cui si instauri un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.
49.
I
governi ceco, polacco
e
francese
sono dell’avviso che la ragionevolezza del requisito di avvalersi della tutela del diritto primario non sia influenzata dal
fatto che il giudice adito non possa presumibilmente risolvere le questioni di diritto comunitario in parola senza un rinvio
alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 CE o che sia già pendente un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.
50.
[OSCURATO:PERSONA]
ritiene che il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione nazionale quale l’art. 839, n. 3, BGB, in quanto
la pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento del danno nei confronti dello Stato presuppone un altro requisito
negativo. Il giudice nazionale, tuttavia, nel determinare il danno risarcibile in virtù del diritto comunitario, può sempre
verificare se il soggetto leso si sia premurato con la dovuta diligenza di evitare l’insorgere del danno o di limitare l’entità
dello stesso.
51.
La
ricorrente
nella causa principale sottolinea prima di tutto che l’art. 839, n. 3, BGB ha ad oggetto la responsabilità del funzionario
e non già quella dello Stato, nella misura in cui esso debba rispondere della condotta del funzionario. Dal momento che il
soggetto di diritto in questo contesto non si può appellare a procedimenti paralleli di altri soggetti interessati, l’applicazione
della suddetta disposizione comporterebbe concretamente che ciascuna delle più di 15 000 imprese danesi interessate dovrebbe
agire parallelamente in tutti i Länder federali contro i rispettivi soggetti di diritto delle autorità che hanno tenuto una
condotta contraria ai propri doveri, il che comporterebbe, nel caso delle più di 50 diverse autorità operanti, più di 750 000
rimedi giudiziari. Un siffatto requisito di ammissibilità della pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento
da parte dello Stato comporterebbe l’indebolimento dell’efficacia del diritto comunitario. In sintesi, la ricorrente ribadisce
di riconoscere anch’essa l’esistenza di un obbligo di mitigare il danno. Ciò, tuttavia, non potrebbe spingersi ad un punto
tale per cui il soggetto leso sarebbe tenuto ad avvalersi di qualsiasi rimedio giuridico immaginabile per non perdere la propria
pretesa fondata sul diritto comunitario.
VI –
Valutazione giuridica
A –
Osservazioni introduttive
52.
L’istituto giuridico della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario deve la propria esistenza e precisazione
alla giurisprudenza della Corte. Nella sua sentenza 19 novembre 1991 nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
5
), che ha aperto la strada a successive pronunce, la Corte di giustizia ha affermato che uno Stato membro, in base ad un principio
del diritto comunitario che può essere fatto valere, è tenuto a risarcire al cittadino i danni a lui cagionati dalle violazioni
del diritto comunitario perpetrate dallo Stato stesso. Da ciò la Corte ha dedotto che uno Stato membro deve rispondere anche
dei danni derivanti ai singoli dalla tardiva attuazione della direttiva nel diritto nazionale (
6
).
53.
La portata della suddetta sentenza si chiarisce solo tenendo presente lo sviluppo della pretesa, fondata sul diritto comunitario,
di risarcimento nei confronti dello Stato a seguito dello sviluppo giurisprudenziale che ha preso le mosse dai principi dell’effetto
utile del diritto comunitario, dell’obbligo di cooperazione leale degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 10 CE e, soprattutto,
della responsabilità extracontrattuale della Comunità (
7
). Vero è che il diritto comunitario, diversamente dall’istituto giuridico della responsabilità extracontrattuale della Comunità,
il cui fondamento giuridico è rinvenibile nell’art. 288, secondo comma, CE (
8
), non conosce ancora una disciplina esplicita sulla responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Allo stesso tempo è a tutt’oggi indiscusso
che la responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario è inerente al sistema del Trattato e giustifica una
pretesa di risarcimento la cui base risiede direttamente nel diritto comunitario (
9
).
54.
La disciplina comunitaria riconosce un diritto al risarcimento in presenza di tre condizioni: che la norma giuridica violata
sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e che esista un nesso
causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (
10
). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
11
) la Corte ha leggermente riformulato la prima condizione – con particolare riferimento a casi in cui manchino misure per l’attuazione
tempestiva di una direttiva – nel senso che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore
dei singoli, il cui contenuto possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva, sottolineando però al
contempo che le due formulazioni hanno in sostanza lo stesso significato (
12
).
55.
Per quanto attiene alla ripartizione delle competenze fra giudici comunitari e giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, occorre osservare
che spetta sostanzialmente ai giudici nazionali accertare se sussistano le condizioni della responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri
per una violazione del diritto comunitario nel caso concreto (
13
). La questione dell’esistenza e della portata della responsabilità di uno Stato per danni derivanti da una siffatta violazione
attiene invece all’interpretazione del diritto comunitario e come tale rientra nella competenza della Corte (
14
).
B –
Sulla prima questione
1. I metodi interpretativi da applicare
56.
La prima questione del [OSCURATO:PERSONA] è intesa ad accertare se le disposizioni dell’art. 5, n. 1, lett. o), e dell’art. 6,
n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva 64/433, come modificata dalla direttiva 91/497, in combinato disposto con l’art. 5,
n. 1, e con gli artt. 7 e 8 della direttiva 89/662, conferiscano ai produttori e ai commercianti di carni suine diritti soggettivi
nell’accezione della prima condizione ai fini della sussistenza di una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento
da parte dello Stato.
57.
Questo requisito minimo, in cui trova espressione la funzione di tutela del singolo della pretesa di un risarcimento da parte
dello Stato, è soddisfatto laddove la norma comunitaria in questione sia intesa a conferire ad una categoria di persone sufficientemente
determinata un diritto il cui contenuto possa essere determinato in base alla norma violata (
15
).
58.
Ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE i destinatari delle direttive sono in primo luogo gli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali sono per
giunta preposti ad attuarle. Le direttive, tuttavia, possono avere carattere di tutela dei terzi laddove prescrivano espressamente
agli [OSCURATO:PERSONA] membri di costituire diritti individuali (
16
). È per via interpretativa che deve essere accertato se, in questo senso, una disposizione di diritto comunitario sia rivolta
a conferire diritti soggettivi, dovendosi al riguardo applicare i metodi interpretativi riconosciuti nella giurisprudenza
della Corte (
17
). Sotto questo profilo, sono determinanti la formulazione, la ratio delle disposizioni pertinenti e le considerazioni del
legislatore comunitario desumibili dai preamboli delle rispettive norme comunitarie (
18
).
2. Diritti individuali nella giurisprudenza della Corte
59.
Vorrei preliminarmente sottolineare che non condivido l’opinione espressa dalla ricorrente nella causa principale, dal governo
ceco e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le disposizioni controverse garantirebbero ai produttori e ai commercianti di carni
suine diritti individuali. A mio avviso, la suddetta conclusione deriva da un esame complessivo della giurisprudenza sinora
sviluppata dalla Corte sul diritto a far valere la responsabilità dello Stato e delle disposizioni comunitarie oggetto del
presente procedimento. Prima di affrontare quest’ultimo aspetto, vorrei tuttavia ricordare taluni casi in cui la Corte ha
ravvisato l’esistenza di un diritto individuale, chiarendo così la differenza con la fattispecie.
60.
Prima di tutto è d’uopo menzionare la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
19
), in cui la Corte di giustizia ha considerato che le disposizioni della direttiva 80/987/CEE (
20
) erano sufficientemente precise per quanto riguarda la determinazione tanto della categoria di soggetti quanto del diritto
conferito ai lavoratori a vedersi garantito il pagamento dei propri diritti non pagati in caso di insolvenza del datore di
lavoro, e ne ha fatto discendere l’esistenza di un diritto soggettivo.
61.
Inoltre la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
21
), ha riconosciuto diritti individuali nella direttiva 90/314/CEE (
22
) sui viaggi «tutto compreso», in quanto essa «comporta l’attribuzione, all’acquirente di viaggi “tutto compreso”, di diritti
che garantiscano il rimborso degli importi versati e il suo rimpatrio in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore».
62.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
23
) la Corte ha constatato che, prescrivendo la direttiva 81/851/CEE (
24
) che la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari può essere negata solo per le ragioni
ivi elencate, quest’ultima conferisce ai singoli il diritto ad ottenere un’autorizzazione laddove siano soddisfatte talune
condizioni. Queste ultime sono stabilite in modo preciso e tassativo nelle direttive 81/851 e 81/852. Da ciò la Corte ha dedotto
che il contenuto del diritto conferito al soggetto richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio può essere quindi
sufficientemente identificato in base a tali direttive.
63.
La Corte, infine, nella sentenza Lindöpark (
25
) ha affermato che l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, in combinato disposto con gli artt. 2, 6, n. 1, e 13, parte
B, lett. b), della stessa, conferisce un diritto a deduzione sufficientemente chiaro, preciso ed incondizionato da poter essere
fatto valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.
64.
Le direttive che la Corte ha interpretato nelle cause summenzionate si caratterizzano per il fatto di garantire diritti dei
lavoratori o dei consumatori di natura giusprivatistica configurati come diritti al risarcimento, o diritti di natura giuspubblicistica
del cittadino ad una prestazione ben determinata, definita dalla direttiva, nei confronti dell’amministrazione. Come correttamente
osservato dalla Corte, in quei casi è possibile determinare in modo sufficientemente chiaro, dalla lettera e dalla ratio delle
relative norme, tanto il titolare del diritto quanto il contenuto dello stesso. Nel caso di specie, invece, non vi è nulla
di simile, come si evince da un’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario pertinenti.
3. Interpretazione delle direttive controverse
65.
Occorre innanzi tutto osservare che la direttiva 64/433, nella versione della direttiva 91/497, mira a realizzare il mercato
interno di carni fresche garantendo allo stesso tempo la tutela della salute. Il legislatore comunitario, come si evince dal
secondo, terzo e quarto ‘considerando’ della direttiva 64/433, si avvale del metodo del ravvicinamento normativo per facilitare
gli scambi intracomunitari mediante l’eliminazione degli ostacoli al commercio risultanti dalle «disparità esistenti negli
[OSCURATO:PERSONA] membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni».
66.
La direttiva 64/433, pertanto, ha introdotto un sistema armonizzato di controlli delle autorità sanitarie che è fondato sull’equivalenza
dei requisiti sanitari in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che garantisce tanto la tutela della salute quanto la parità di trattamento
delle merci. Il suddetto sistema mira a spostare i controlli delle autorità sanitarie verso lo Stato membro speditore (
26
). Ciò, infine, è realizzato con l’aiuto della direttiva 89/662, la quale fissa le regole per i controlli veterinari negli
scambi intracomunitari. Ai sensi del quinto ‘considerando’ della direttiva 89/662, i suddetti controlli, che fino ad allora
venivano effettuati alle frontiere interne degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sono spostati in via prioritaria nel paese d’origine delle
carni fresche.
67.
Nonostante ciò, la direttiva 89/662, all’art. 5, offre allo Stato membro di destinazione la possibilità di effettuare controlli
veterinari per sondaggio non discriminatori per verificare l’ottemperanza delle merci alle disposizioni vigenti in materia
sanitaria. Si tratta palesemente di una disposizione intesa a garantire la salute pubblica nel contesto del sistema introdotto
dalla direttiva: questa, infatti, ai sensi dell’art. 7, conferisce il potere di vietare la commercializzazione delle carni
laddove siano constatati vizi nella spedizione. In questo caso, tuttavia, è previsto che lo Stato che si avvalga della suddetta
possibilità avvii tempestivamente la procedura speciale di cui all’art. 8 per risolvere le contestazioni in relazione alla
conformità delle merci con le disposizioni sanitarie.
68.
Mentre le suddette direttive hanno chiaramente come scopo prioritario la realizzazione del mercato interno (
27
), esse tacciono quasi completamente sul ruolo da assegnare ai produttori o agli esportatori di carni nel contesto dei controlli
veterinari. Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta in udienza, ci si deve infatti interrogare non solo sui diritti
dei produttori, ma soprattutto anche su quelli degli esportatori di carni, tanto più che la ricorrente effettua una parte
delle proprie esportazioni di carni in Germania attraverso la propria controllata tedesca [OSCURATO:PERSONA] (
28
). La ricorrente, pertanto, costituisce un’unità economica che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, svolge senz’altro
un’attività economica transfrontaliera (produzione in Danimarca e commercializzazione in Germania).
69.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (
29
), la Corte ha dichiarato che una direttiva attribuisce diritti e impone obblighi ai singoli quando essa obbliga gli [OSCURATO:PERSONA]
membri, mediante disposizioni precise e dettagliate, ad istituire un insieme di divieti, di regimi di autorizzazione e di
procedure di controllo. La suddetta fattispecie, invece, è integrata solo parzialmente nel presente caso. Se è vero che la
direttiva 89/662 stabilisce una serie di procedure relative al controllo e all’acquisizione di informazioni fra le autorità
competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tuttavia si possono determinare in modo chiaro ben pochi diritti che un produttore o un commerciante
di carni potrebbe eventualmente invocare dinanzi alle autorità competenti, oltre al mero obbligo implicito di tollerare i
controlli veterinari nel paese d’origine o i controlli veterinari per sondaggio non discriminatori consentiti nel paese di
destinazione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/662. Si tratta, a questo proposito, esclusivamente di
diritti di partecipazione di natura procedurale, come ad esempio il diritto di scelta dello speditore o del suo mandatario,
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 89/662, fra la distruzione della merce o la sua utilizzazione ad altri
fini, compresa la rispedizione. L’art. 8, n. 2, della direttiva 89/662 sancisce inoltre gli obblighi delle autorità competenti
nei confronti dello speditore o del suo mandatario con riferimento alla motivazione delle decisioni ufficiali e all’informazione
circa eventuali mezzi di impugnazione esperibili.
70.
È pertanto evidente che le citate disposizioni della direttiva 89/662 si limitano sostanzialmente a regolamentare aspetti
procedurali dei controlli ufficiali, mentre ai produttori e ai commercianti di carni suine è attribuito un ruolo passivo nella
misura in cui essi sono tenuti a tollerare i provvedimenti delle autorità competenti. Conseguentemente, esse non garantiscono
diritti sufficientemente determinabili sotto il profilo del contenuto tali da fondare un diritto al risarcimento da parte
dello Stato di tale categoria di persone.
71.
Dagli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva 64/433, nella versione di cui alla direttiva
91/497, non possono nemmeno essere desunti diritti individuali, in quanto le suddette disposizioni costituiscono solo il fondamento
dell’obbligo delle autorità nazionali di dichiarare non idonee al consumo umano le carni che presentino intenso odore sessuale.
Allo stesso tempo le disposizioni della direttiva sanciscono l’obbligo di munire di bollo speciale le carni dei suini maschi
non castrati di peso, espresso in carcassa, superiore a 80 chilogrammi e di sottoporle ad un trattamento termico. Lo scopo
principale delle direttive, dunque, è un’armonizzazione dei controlli veterinari e dei principi relativi alla sicurezza sanitaria.
Ci si aspetta che tale armonizzazione sia conseguita mediante il regolare adempimento, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli
obblighi enunciati nelle citate direttive. Le menzionate direttive non hanno come scopo la tutela dei diritti dei produttori,
e solo gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad un facere.
72.
La tesi giuridica espressa dalla ricorrente nella causa principale, secondo cui le suddette disposizioni devono essere interpretate
nel senso che esse vietano agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre requisiti per la commercializzazione esulanti dall’art. 6, è condivisibile.
Questa interpretazione è stata sostenuta dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni da lui presentate il 3 febbraio
1998 nella causa C‑102/96, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (
30
), e confermata dalla Corte nella sentenza 12 novembre 1998 (
31
). Tuttavia, come correttamente esposto dal governo polacco nelle proprie osservazioni scritte (
32
), ciò non può in nessun caso significare che da un obbligo imposto ad uno Stato membro debba essere fatto discendere automaticamente
un diritto soggettivo del singolo. Una diversa interpretazione finirebbe col concepire già come diritto individuale ogni interesse
economico degli operatori di mercato che fosse soddisfatto con un’eliminazione delle barriere commerciali negli scambi intracomunitari.
Il solo fatto che una norma giuridica comporta vantaggi per il cittadino non giustifica tuttavia ancora un diritto soggettivo,
ma trasmette al massimo un riflesso giuridico favorevole (
33
). La dottrina del diritto soggettivo pubblico riconosce un diritto soggettivo laddove una norma giuridica cogente sia intesa
non solo a servire l’interesse pubblico ma, almeno anche, l’interesse dei singoli cittadini. Per fare valere una pretesa di
risarcimento da parte dello Stato, pertanto, in adesione alla giurisprudenza sinora elaborata dalla Corte, occorre chiedersi
se la norma giuridica violata conferisca alla parte lesa un diritto soggettivo nel senso di una posizione tutelata giuridicamente (
34
). In considerazione delle constatazioni precedenti svolte in merito alle direttive in questione, ciò deve essere negato in
modo inequivocabile.
4. Conclusione
73.
Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta dichiarando che le disposizioni dell’art. 5, n. 1, lett. o),
e dell’art. 6, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva 64/433, nella versione di cui alla direttiva 91/497, in combinato
disposto con gli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva 89/662, non conferiscono ai produttori e ai commercianti di carni suine
una posizione giuridica che, in caso di errori di attuazione o di applicazione, possa far sorgere una pretesa, fondata sul
diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato.
C –
Sulla seconda questione
74.
Nel caso in cui le direttive in questione non conferiscano diritti alla suddetta categoria di soggetti, il [OSCURATO:PERSONA]
chiede di sapere con la sua seconda questione pregiudiziale se essa possa invocare una violazione della libera circolazione
delle merci ai sensi dell’art. 28 CE, per motivare una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte
dello Stato.
1. Le libertà fondamentali come diritti soggettivi di natura pubblicistica
75.
È riconosciuto nella giurisprudenza della Corte che anche dalle disposizioni di diritto primario relative alle libertà fondamentali
è possibile far discendere diritti individuali. Le libertà fondamentali non generano solo diritto oggettivo, bensì conferiscono
al singolo anche la potestà giuridica di invocare il precetto normativo in esse contenuto nei confronti dei soggetti di diritto
obbligati. Dal momento che esse conferiscono la suddetta posizione giuridica nei confronti del potere pubblico, le si può
qualificare come diritti soggettivi di natura pubblicistica (
35
). Conseguentemente, in caso di violazioni le suddette libertà giustificano in linea di principio una pretesa di un risarcimento
nei confronti dello Stato. Ciò vale senz’altro per le disposizioni sulla libera circolazione delle merci, determinanti nella
presente causa (
36
).
76.
[OSCURATO:PERSONA] la Corte di giustizia nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur (
37
) ha considerato soddisfatta la prima condizione per la sussistenza di una pretesa di risarcimento da parte dello Stato anche
in caso di una violazione dell’art. 28 CE, in quanto «sebbene l’art. [28 CE] imponga un divieto agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ciò non
toglie che esso attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare».
77.
La Corte di giustizia ha confermato la suddetta affermazione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
38
), ampliandola allo stesso tempo agli scambi intracomunitari di animali da macello. Spunto di questa causa è stata una controversia
fra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e il Ministry of Agriculture, Fisheries and [OSCURATO:PERSONA] (Ministero dell’agricoltura, pesca e nutrizione)
dell’Inghilterra e del Galles relativamente al diniego opposto dal Ministero al rilascio di un’autorizzazione per l’esportazione
in Spagna di ovini vivi, destinati alla macellazione. La suddetta decisione è stata motivata con la circostanza che gli animali
venivano trattati nei mattatoi di quel paese in modo contrario alla direttiva 74/577/CEE relativa allo stordimento degli animali
prima della macellazione. La Corte di giustizia ha riscontrato nel diniego al rilascio di una licenza di esportazione una
restrizione quantitativa alle importazioni contraria all’art. 28 CE e non all’art. 30 CE e ha chiarito che l’art. 28 CE conferisce
diritti al singolo. Alla luce delle circostanze che il [OSCURATO:PERSONA], al momento della suddetta violazione della normativa,
non era tenuto a prendere delle decisioni normative e non disponeva affatto di potere discrezionale, la Corte ha ritenuto
sufficiente la mera violazione del diritto primario per riconoscere la sussistenza di una violazione grave e manifesta.
78.
Rimane tuttavia da affrontare la questione se i soggetti lesi possano invocare il diritto primario laddove nel settore in
questione sia stata adottata una direttiva di armonizzazione e se la suddetta direttiva non rappresenti il quadro di riferimento
tassativo per valutare gli obblighi dello Stato membro nonché, se del caso, per valutare un’eventuale responsabilità dello
Stato membro. In questo contesto è d’uopo fare riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania (
39
), in cui Corte ha infatti constatato che le norme dirette ad individuare un odore sessuale intenso di suini maschi non castrati
sono state oggetto di armonizzazione.
2. Prevalenza del diritto derivato
79.
Contro un'invocabilità diretta delle garanzie di diritto primario offerte dalle libertà fondamentali si potrebbe addurre la
tesi della Corte, espressa in una giurisprudenza costante, secondo cui laddove un settore sia stato oggetto di un’armonizzazione
esaustiva a livello di diritto comunitario mediante una direttiva, le discipline nazionali relative al suddetto settore devono
essere valutate in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non a quelle del Trattato CE (
40
). A questo proposito, la Corte ha anche evidenziato che le direttive, così come l’intero diritto comunitario derivato, devono
essere interpretate alla luce delle disposizioni del trattato CE sulla libera circolazione delle merci.
80.
Diversamente dalla propria giurisprudenza precedente, di recente la Corte tende ad escludere esplicitamente non solo un ricorso
alle cause di giustificazione sancite dal diritto primario ai sensi dell’art. 30 CE, bensì anche l’utilizzo dell’art. 28 CE
stesso come criterio di verifica (
41
). Il diritto derivato concretizza il diritto primario e, entro questi limiti, è il metro esclusivo dell’operato degli [OSCURATO:PERSONA]
membri (
42
). Per questo motivo non è possibile fare ricorso ad una causa di giustificazione. La suddetta giurisprudenza è stata ribadita
da ultimo nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (
43
), [OSCURATO:PERSONA] (
44
) e Denkavit (
45
) (
46
).
81.
Le cause decise sinora vertevano sulla verifica della compatibilità di una disciplina nazionale con il diritto comunitario
o sul fatto se un determinato Stato membro avesse adempiuto ai propri doveri derivanti dalla direttiva in questione. Non ritengo,
tuttavia, che anche nel caso di specie si possa pervenire alle conclusioni della Corte, secondo cui la direttiva funge da
quadro di riferimento esclusivo.
82.
Nel caso di specie le direttive violate dalla convenuta riguardano esclusivamente aspetti procedurali dei controlli veterinari.
Laddove una direttiva si limiti a disciplinare dettagli procedurali (
47
), a mio avviso non si può presumere che il legislatore comunitario con queste direttive abbia voluto organizzare anche i diritti
dei cittadini dell’Unione, privandoli così della possibilità di invocare il proprio diritto alla libera circolazione delle
merci di cui all’art. 28 CE.
83.
Nell’interpretazione qui suggerita non vi è neanche il pericolo che le condizioni enunciate dalla giurisprudenza della Corte
per un diritto al risarcimento da parte dello Stato vengano eluse. Infatti, una violazione delle disposizioni di una direttiva,
che essendo di natura procedurale non garantisce alcun diritto soggettivo, non produce di per sé una pretesa, fondata sul
diritto comunitario, di risarcimento da parte dello Stato. Si deve invece verificare se la violazione delle suddette disposizioni
procedurali comporti anche una violazione del diritto soggettivo del cittadino dell’Unione ad accedere al mercato in virtù
dell’art. 28 CE. Nel presente procedimento ciò deve essere verificato dal giudice nazionale. Contrariamente all’opinione del
governo tedesco, la violazione di una disposizione di una direttiva non implica dunque automaticamente una violazione dell’art. 28 CE,
per cui non sussiste il pericolo di una responsabilità dai confini poco chiari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
3. Conclusione
84.
La seconda questione pregiudiziale deve essere pertanto risolta dichiarando che i produttori e i commercianti danesi di carni
suine possono lamentare la violazione della libertà di circolazione delle merci ai sensi dell’art. 28 CE per motivare una
pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare
se una violazione delle norme delle direttive che non garantiscono diritti soggettivi comporti una violazione del diritto
del cittadino dell’Unione ad accedere al mercato in virtù dell’art. 28 CE.
D –
Questione preliminare relativa al terzo e al quarto quesito
85.
Tanto la terza quanto la quarta questione riguardano gli effetti del diritto comunitario sulle norme nazionali in materia
di prescrizione. Dall’ordinanza di rinvio (
48
) risulta tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] chiede prima di tutto che sia risolta una questione preliminare, e cioè se i principi
di equivalenza ed effettività del diritto comunitario ostino ad un’applicazione del termine triennale di prescrizione di cui
all’art. 852, n. 1, BGB, versione previgente.
1. Competenza del legislatore nazionale
86.
Occorre notare innanzi tutto che il diritto comunitario, ad eccezione dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia
in caso di responsabilità extracontrattuale delle Comunità, non disciplina questioni relative alla prescrizione di pretese
risarcitorie.
87.
Si evince invece dalla giurisprudenza costante della Corte (
49
) che è nell’ambito delle norme degli ordinamenti giuridici nazionali che devono essere riparate le conseguenze del danno provocato.
In assenza di una disciplina comunitaria, infatti, è compito dell’ordinamento nazionale dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare
giudici competenti e organizzare il procedimento per le azioni volte a garantire la piena tutela dei diritti sorti in capo
al singolo in virtù della disciplina comunitaria.
88.
Per questo motivo, la Corte ha riconosciuto espressamente che la fissazione normativa di termini a pena di decadenza per fare
valere motivi di ricorso in cause tributarie (
50
) rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. A tale riguardo, sorge spontaneo riconoscere (
51
) anche la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri a calcolare il termine al cui spirare si prescrive la pretesa, fondata sul diritto
comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che nell’ordinamento giuridico dello
Stato membro tali termini siano annoverati fra i requisiti sostanziali o processuali del ricorso o della responsabilità (
52
).
2. Requisiti di equivalenza ed effettività
89.
La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato che la fissazione di termini adeguati per l’esercizio di diritti costituisce applicazione
del principio fondamentale della certezza del diritto, per cui i termini di decadenza e i termini di prescrizione sono, in
linea di principio, compatibili con il diritto comunitario se le modalità d’applicazione degli stessi soddisfano i principi
di equivalenza e di effettività (
53
).
90.
Con il principio di equivalenza si intende, da un lato, che i requisiti materiali e formali stabiliti nella disciplina del
risarcimento del danno dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano ricorsi analoghi
pertinenti esclusivamente al diritto interno. Il principio di effettività, invece, deve essere definito in modo tale per cui
i suddetti requisiti non possono neanche essere definiti in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente
difficile ottenere il risarcimento (
54
).
91.
In linea di principio stabilire in concreto se una disposizione nazionale processuale rispetti i suddetti requisiti è compito
dei giudici nazionali, su cui incombe il dovere, sulla base del principio di collaborazione enunciato nell’art. 10 CE, di
garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta.
Pertanto, se il giudice nazionale accerta che la norma nazionale non è conforme al diritto comunitario sotto questo profilo,
deve disapplicarla (
55
).
92.
Tuttavia l’accertamento astratto delle condizioni di cui sopra spetta alla Corte di giustizia, la quale, nell’ambito del rinvio
pregiudiziale previsto all’art. 234 CE, è incaricata di garantire l’unitaria e uniforme applicazione del diritto comunitario (
56
).
93.
Per quanto attiene alla tutela del principio di equivalenza, ritengo che non sussista alcuna riserva circa la fissazione di
un termine di prescrizione triennale come quello previsto dall’art. 852, n. 1, BGB, versione previgente, in quanto i casi
che coinvolgono il diritto comunitario, stando alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, vengono manifestamente trattati
allo stesso modo dei casi nazionali.
94.
Con riguardo alla tutela del principio di effettività, non si comprende come un termine triennale possa rendere impossibile
o eccessivamente difficile la rivendicazione di pretese garantite dal diritto comunitario (
57
), tanto più che la Corte da un lato presuppone la conformità al diritto comunitario di termini nazionali a pena di decadenza
e di termini di prescrizione e, dall’altro, nella sentenza Palmisani (
58
), ha dichiarato addirittura ammissibile, in base allo stato allora vigente del diritto comunitario, un termine di un anno
a pena di decadenza per avviare un’azione di risarcimento del danno. Stesso dicasi per un termine a pena di decadenza o per
un termine di prescrizione pari a due (
59
), tre (
60
) o cinque (
61
) anni quanto a ricorsi finalizzati al rimborso di importi pagati senza fondamento normativo.
3. Conclusione
95.
Si deve pertanto ritenere che i principi comunitari di equivalenza e di effettività non ostano all’applicazione di un termine
triennale decorso il quale la pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato si prescrive.
E –
Sulla terza questione
1. Rilevanza della questione pregiudiziale
96.
La terza questione del [OSCURATO:PERSONA] è intesa ad accertare se la prescrizione di pretese di risarcimento da parte dello
Stato per danni insorti a seguito dell’insufficiente attuazione di una direttiva venga interrotta o sospesa laddove la [OSCURATO:PERSONA]
avvii un procedimento per inadempimento a carico dello Stato interessato ai sensi dell’art. 226 CE, quando manchi nel diritto
nazionale un rimedio giuridico interno efficace mediante il quale lo Stato membro possa essere costretto ad attuare la direttiva.
97.
Dall’ordinanza di rinvio si evince che il procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE contro la Repubblica federale
di Germania è stato avviato il 27 marzo 1996 e si è concluso con la sentenza dichiarativa 12 novembre 1998. Le prime conseguenze
lesive erano note alle parti danneggiate già nel 1993, e tuttavia queste hanno fatto valere la propria pretesa di risarcimento
solo nel dicembre 1999 attraverso un ricorso. Se si presuppone valido (
62
), come ha fatto il [OSCURATO:PERSONA], il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 852, n. 1, BGB, versione previgente,
secondo il diritto tedesco, per la pretesa di far valere la responsabilità dello Stato, e se si considera la conoscenza delle
circostanze che avrebbero potuto rendere possibile un ricorso per far valere la responsabilità dello Stato, il [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che si sarebbe dovuto collocare l’inizio del decorso del termine di prescrizione alla metà del 1996 (
63
). Non si deve pertanto escludere la possibilità che la pretesa risarcitoria sia prescritta. A tale riguardo, è rilevante ai
fini della decisione nella causa principale se l’avvio di un procedimento per inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] abbia
avuto conseguenze sul decorso del termine di prescrizione.
2. Il procedimento per inadempimento come meccanismo di sindacato obiettivo di legittimità
98.
Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur (
64
), la nascita di una pretesa di risarcimento nei confronti dello Stato membro non dipende dalla circostanza che vi sia una
pronuncia relativa alla violazione in questione in un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE.
99.
A mio avviso, inoltre, la funzione specifica del procedimento per inadempimento contrasta con un effetto sospensivo o interruttivo
del ricorso per inadempimento nei confronti del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento. Diversamente dal procedimento
dinanzi al giudice nazionale, il procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, infatti, non è diretto alla tutela
di interessi individuali, bensì rappresenta piuttosto un procedimento di sindacato obiettivo di legittimità (
65
) che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire nell’interesse generale della Comunità contro la violazione del diritto comunitario
oggettivo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza che sia necessaria la violazione dei diritti propri della [OSCURATO:PERSONA] o dei diritti
dei cittadini dell’Unione (
66
).
100.
[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è quindi la sola competente a decidere se è opportuno
iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, e per quale comportamento od omissione imputabile allo
Stato membro in questione tale procedimento deve essere intrapreso (
67
). Questo potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un senso determinato.
Meno che mai il singolo può pretendere l’instaurazione di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE o la presentazione di
un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. È del pari escluso un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE
contro il rifiuto di agire della [OSCURATO:PERSONA] (
68
).
101.
L’incapacità del singolo di pretendere, da un punto di vista giuridico, l’instaurazione di un procedimento per inadempimento,
nonché la risultante incertezza relativamente all’esistenza e al momento preciso di una siffatta iniziativa impediscono, a
mio avviso, di collegare l’interruzione o la sospensione della prescrizione alla presentazione di un ricorso per inadempimento
da parte della [OSCURATO:PERSONA], essendo la funzione dell’interruzione della prescrizione mediante l’esercizio dell’azione proprio
quella di impedire che il creditore perda il proprio diritto a seguito del decorso del tempo pur avendolo già fatto valere
in sede giurisdizionale (
69
). Ciò, tuttavia, presuppone che il creditore eserciti in effetti un’azione. Qualora tuttavia la presentazione del ricorso
per inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] non costituisca «esercizio dell’azione» in senso stretto poiché essa, come già
osservato, non si prefigge di tutelare interessi individuali, non si comprende il motivo per cui le debba essere attribuito
un effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione.
3. Assenza di necessità di privilegiare il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato
102.
A mio avviso non riveste importanza il fatto che, come aggiunge il giudice del rinvio in questo contesto, non esista un rimedio
giuridico efficace nell’ordinamento interno mediante il quale i soggetti lesi possano costringere direttamente – e dunque
non attraverso la responsabilità dello Stato – lo Stato membro a far cessare la violazione del diritto che determina la responsabilità
amministrativa.
103.
In questo contesto occorre infatti rilevare che i principi di equivalenza ed effettività sono contrari a porre in una posizione
di minor vantaggio situazioni disciplinate dal diritto comunitario. I suddetti principi, tuttavia, non impongono una posizione
più favorevole rispetto a situazioni nazionali. Riconoscere ad un procedimento per inadempimento effetti giuridici su un procedimento
nazionale equivarrebbe tuttavia a porlo in una posizione più favorevole a motivo della collegata sospensione o interruzione
della prescrizione.
4. Conclusione
104.
Pertanto la terza questione pregiudiziale deve essere risolta affermando che i principi di diritto comunitario sulla responsabilità
amministrativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’art. 226 CE non impongono che la prescrizione, prevista dall’ordinamento nazionale,
della pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato venga interrotta in seguito a un procedimento
per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE o comunque venga sospesa fino alla conclusione di tale procedimento.
F –
Sulla quarta questione
1. Osservazioni introduttive
105.
Con la quarta questione pregiudiziale si chiede se il termine di prescrizione per una pretesa, fondata sul diritto comunitario,
di un risarcimento da parte dello Stato che si basa sull’erronea attuazione di una direttiva cominci a decorrere, a prescindere
dal diritto nazionale applicabile, solo a partire dalla completa attuazione della direttiva, oppure se il suddetto termine
possa cominciare a decorrere conformemente al diritto nazionale già dal momento in cui si sono prodotti i primi effetti lesivi
e ne sono prevedibili altri. Il giudice nazionale chiede, qualora la completa attuazione di una direttiva dovesse avere effetti
sull’inizio del decorso del termine di prescrizione, se ciò valga in generale o soltanto laddove la direttiva conferisca un
diritto al singolo.
106.
In mancanza di una disciplina comunitaria pertinente per calcolare i termini di prescrizione è determinante il diritto nazionale,
mentre devono essere osservati anche in questo caso tanto il principio di equivalenza quanto quello di effettività. Nulla
nell’ordinanza di rinvio indica che la pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato sarebbe
giudicata secondo il diritto tedesco diversamente, sotto il profilo processuale, da pretese risarcitorie corrispondenti riguardanti
esclusivamente il diritto interno. La verifica precisa nella fattispecie rimane tuttavia di competenza del giudice del rinvio.
107.
Pertanto, nel contesto della quarta questione, occorre esaminare principalmente il requisito dell’effettività. Occorre quindi
esaminare se senza la fissazione della decorrenza del termine di prescrizione al momento della corretta trasposizione di una
direttiva nel diritto interno, l’attuazione di diritti individuali garantiti dal diritto comunitario venga resa praticamente
impossibile o eccessivamente difficile.
108.
È palese che, ad eccezione della ricorrente nella causa principale, nessuna delle parti è di questo avviso. Piuttosto, è preponderante
l’opinione che il diritto comunitario non obblighi uno Stato membro a disciplinare le modalità dei termini di prescrizione
in modo tale che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo dal momento della corretta trasposizione di una direttiva
nel diritto interno. La suddetta opinione mi appare preferibile anche alla luce della giurisprudenza sinora elaborata dalla
Corte nonché in seguito a un confronto con la disciplina sulla prescrizione dettata dall’art. 46 dello Statuto della Corte.
2. La giurisprudenza della Corte
109.
Con riferimento ad azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva, la Corte ha riscontrato la conformità
al diritto comunitario di termini nazionali di decadenza che iniziano a decorrere anche prima della corretta attuazione della
relativa direttiva (
70
).
110.
È vero che la Corte, nella sentenza Emmott (
71
), ha affermato che, fino al momento della corretta trasposizione della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire
la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso
riconoscono le disposizioni di una direttiva e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo
da tale momento.
111.
Non di meno la Corte, nella giurisprudenza più recente (
72
), ha chiarito che la soluzione elaborata nella sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa,
nelle quali la decadenza dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità
di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria.
112.
Inoltre dagli atti non risulta che il comportamento delle autorità tedesche unitamente al termine di prescrizione controverso
di cui all’art. 852, n. 1, BGB, versione previgente, nel caso di specie, al pari della causa Emmott, sarebbe arrivato a privare
totalmente la ricorrente della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici nazionali.
3. Confronto con la disciplina sulla prescrizione di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte
113.
Che non sia contrario al principio di effettività se il termine di prescrizione delle pretese di risarcimento nei confronti
dello Stato inizi a decorrere anche prima della corretta attuazione della rispettiva direttiva, è dimostrato anche dai principi
relativi ai limiti temporali per far valere pretese basate sulla responsabilità amministrativa della Comunità europea di cui
all’art. 288, secondo comma, CE (
73
).
114.
È infatti riconosciuto nella giurisprudenza dei giudici comunitari che il termine di prescrizione di cui all’art. 46 dello
Statuto della Corte non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l’obbligo del
risarcimento e soprattutto — nei casi in cui la responsabilità è ricollegabile ad un atto normativo — prima che si siano prodotti
gli effetti dannosi di tale atto (
74
). Al riguardo è determinante il momento in cui il ricorrente acquisisce conoscenza del fatto che ha causato il danno (
75
).
115.
In questo contesto è insostenibile che una fissazione del decorso del termine di prescrizione in un momento precedente all’attuazione
completa della direttiva renda oltremodo difficile o addirittura impossibile fare valere diritti al risarcimento da parte
dello Stato. Allo stato attuale, il diritto comunitario non prescrive che sia considerato determinante solo il momento dell’attuazione
completa, essendo al contrario lasciato al diritto nazionale disciplinare il momento preciso dell’inizio del decorso del termine
di prescrizione (
76
).
116.
Alla luce delle considerazioni che precedono è superfluo esaminare la seconda parte della questione pregiudiziale.
4. Conclusione
117.
Per questa ragione la questione pregiudiziale deve essere risolta dichiarando che il diritto comunitario, allo stato attuale,
non prescrive comunque che il termine di prescrizione per una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento
da parte dello Stato che si basa sull’insufficiente attuazione di una direttiva e su un conseguente divieto (di fatto) di
importazione cominci a decorrere solo a partire dalla completa attuazione della direttiva.
G –
Sulla quinta questione
1. Esistenza di un obbligo di evitare il danno da parte del soggetto interessato
118.
Con la quinta questione pregiudiziale si chiede innanzi tutto se i diritti rivendicati dalla ricorrente ai sensi dell’art. 839,
n. 3, BGB possano essere esclusi a motivo del fatto che la ricorrente abbia omesso, dolosamente o colposamente, di fare valere
il danno utilizzando le vie giudiziarie e se un eventuale ricorso alla suddetta disposizione sia contrario ai principi di
equivalenza e di effettività.
119.
Come la Corte ha chiarito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur (
77
), per determinare il danno risarcibile il giudice nazionale può verificare se il soggetto leso abbia dato prova di una ragionevole
diligenza per evitare il danno o limitarne l’entità e, in particolare, se esso abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi
giuridici a sua disposizione.
120.
Facendo riferimento alla sentenza Mulder e a. la Corte ha inoltre accertato che, in forza di un principio generale comune
agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la persona lesa, per evitare di doversi accollare il pregiudizio, deve dimostrare
di avere agito con ragionevole diligenza per limitare l’entità del danno (
78
).
121.
La Corte pertanto ammette che per valutare la pretesa di risarcimento del danno può essere necessario considerare il fatto
che il soggetto leso abbia dato prova di avere agito con ragionevole diligenza per evitare il danno o per limitarne l’entità
e, in particolare, se esso abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione. Come nota correttamente
il [OSCURATO:PERSONA] al punto 49 dell’ordinanza di rinvio, la Corte, inoltre, non ha considerato solo la riduzione di una
pretesa a seguito di concorso di colpa, bensì anche il caso di una perdita completa del diritto.
122.
La suddetta giurisprudenza, tuttavia, non obbliga in alcun modo a concludere che le inadempienze del soggetto leso sul piano
della tutela del diritto primario, a difesa del pregiudizio arrecato dallo Stato, devono avere in generale un effetto preclusivo
sulla pretesa analogamente al diritto tedesco. Si deve piuttosto presupporre che la suddetta possibilità dovrà essere presa
in considerazione solo in via d’eccezione, mentre di norma una violazione indebita dell’obbligo di evitare il danno comporterà
solo una riduzione della pretesa del risarcimento del danno (
79
).
123.
Ciò è anche confortato dal fatto che un obbligo di mitigare il danno è riconosciuto anche nel contesto della responsabilità
extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE e che la sua inosservanza porta, a seconda della
misura della corresponsabilità, ad una riduzione o persino ad una completa esclusione della pretesa risarcitoria (
80
).
124.
Non sussistono, in linea di principio, riserve circa l’efficacia nell’affermazione di pretese di risarcimento da parte dello
Stato laddove nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto nazionale siano osservati i suddetti principi di diritto
comunitario e, accanto alla perdita completa della pretesa, sia ammessa anche la possibilità di una riduzione della pretesa
di risarcimento. Con riferimento al principio di equivalenza, l’applicazione dell’art. 839, n. 3, BGB è ineccepibile, in quanto
anche altre pretese nazionali basate sulla responsabilità dello Stato sono soggette al presupposto del primato della tutela
del diritto primario.
125.
Il diritto comunitario, pertanto, non osta in linea di principio all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che,
come l’art. 839, n. 3, BGB, preveda un’esclusione della responsabilità in caso di colpevole inosservanza della tutela del
diritto primario (
81
).
2. Ragionevolezza del ricorso alla tutela del diritto primario
126.
Ad una diversa conclusione non si perviene neanche analizzando la sentenza Metallgesellschaft (
82
), che ha tenuto conto solo delle particolarità del caso e in cui la Corte ha sostanzialmente precisato la propria giurisprudenza
affermando che il soggetto interessato non può fare riferimento a rimedi giuridici che non siano utili alla propria domanda.
127.
A mio avviso la sentenza Metallgesellschaft integra la sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur incorporando l’elemento della «ragionevolezza
della tutela del diritto primario». Essa riflette, sotto questo profilo, l’opinione giustamente espressa dal governo tedesco (
83
) e ceco (
84
) nonché dalla ricorrente (
85
), secondo cui nell’interesse dell’effettività non si può pretendere dal soggetto leso che si avvalga di tutti i rimedi giuridici
a sua disposizione, a prescindere dal fatto che il loro utilizzo appaia sensato o meno in relazione alle circostanze del caso.
3. Ragionevolezza nel caso di necessità di un rinvio o di pendenza di un procedimento per inadempimento
128.
L’ulteriore questione se non si possa pretendere il ricorso alla tutela del diritto primario quando è probabile che il giudice
adito non possa risolvere i quesiti di diritto comunitario in discorso senza un rinvio pregiudiziale alla Corte a norma dell’art. 234 CE
o se sia già pendente un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE deve essere valutata alla luce delle mie
considerazioni sulla terza questione pregiudiziale.
129.
Come ho già osservato nelle suddette considerazioni (
86
), un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE non può essere considerato come «tutela giurisdizionale» in
senso proprio a motivo della sua funzione specifica di meccanismo di sindacato obiettivo di legittimità nell’interesse comune (
87
). Conseguentemente né il deposito di un reclamo presso la [OSCURATO:PERSONA], né la presentazione del ricorso per inadempimento possono
sostituirsi alla tutela del diritto primario. Pertanto, non è irragionevole pretendere che si faccia ricorso alla tutela del
diritto primario ove sia pendente un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.
130.
Nel caso in cui si faccia ricorso alla tutela del diritto primario ove sia prevedibile che il giudice nazionale effettui un
rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, è opportuno operare un giudizio differenziato. In questo caso la questione
dell’opportunità del rinvio si pone solitamente nel contesto di un procedimento interno allo Stato membro, il quale dipende
dalla concessione della tutela del diritto primario. L’efficacia della suddetta tutela giuridica, tuttavia, non viene sminuita,
ad esempio, dal fatto che il giudice nazionale possa sottoporre alla Corte una domanda di rinvio pregiudiziale. A mio avviso
è vero piuttosto il contrario. Il procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE costituisce infatti uno strumento
di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione
del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (
88
).
131.
A ciò si aggiunga che il procedimento di rinvio pregiudiziale, oltre alla funzione di preservare l’uniformità del diritto,
è di capitale importanza anche per la tutela dei diritti del singolo, in quanto garantisce l’effetto pratico dei diritti conferiti
al singolo dal diritto comunitario (
89
). I principi strutturali fondamentali del primato e dell’effetto diretto del diritto comunitario, nonché la responsabilità
dello Stato per violazione del diritto comunitario di cui si discute nella causa principale, sono stati sviluppati in occasione
di rinvii pregiudiziali effettuati da giudici nazionali. Sotto questo profilo, si deve convenire con la tesi giuridica espressa
dai governi polacco e ceco secondo cui la probabilità che la Corte sia investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale
non può costituire di per sé un motivo sufficiente per concludere per l’irragionevolezza del ricorso ad un rimedio giuridico.
VII –
Conclusione
132.
Sulla base delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di risolvere le domande di pronuncia pregiudiziale del
[OSCURATO:PERSONA] nel seguente modo:
1) Le disposizioni dell’art. 5, n. 1, lett. o), e dell’art. 6, n. 1, lett. b), punto iii), della direttiva 64/433, nella versione
di cui alla direttiva 91/497, in combinato disposto con gli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva 89/662, non conferiscono
ai produttori e ai commercianti di carni suine una posizione giuridica che, in caso di errori di attuazione o di applicazione,
possa far sorgere una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato.
2) I produttori e i commercianti danesi di carni suine possono lamentare la violazione della libertà di circolazione delle merci
ai sensi dell’art. 28 CE per motivare una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato.
Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se una violazione delle norme delle direttive che non garantiscono diritti
soggettivi comporti una violazione del diritto di un cittadino dell’Unione ad accedere al mercato in virtù dell’art. 28 CE.
3) I principi del diritto comunitario sulla responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’art. 226 CE non impongono che la prescrizione,
prevista dall’ordinamento nazionale, della pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato
venga interrotta in seguito a un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, o comunque venga sospesa fino alla
conclusione di tale procedimento.
4) Il diritto comunitario, allo stato attuale, non prescrive che il termine di prescrizione per una pretesa, fondata sul diritto
comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato che si basa sull’insufficiente attuazione di una direttiva e su un conseguente
divieto (di fatto) di importazione, cominci a decorrere solo a partire dalla completa attuazione della direttiva.
5) Il diritto comunitario non osta ad una normativa di uno Stato membro secondo cui un privato non può pretendere il risarcimento
del danno qualora abbia omesso, dolosamente o colposamente, di fare valere il danno utilizzando le vie giudiziarie, anche
qualora, nel contesto di tale via giudiziaria, il giudice adito non avrebbe potuto presumibilmente risolvere le questioni
controverse di diritto comunitario senza un rinvio pregiudiziale alla Corte o qualora sia già pendente un procedimento per
inadempimento.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche
(GU L 268, pag. 69).
3
– Direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13).
4
– Sentenza 3 febbraio 1998, causa C‑102/96, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6871).
5
– Sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑5357, punto 37). La Corte, tuttavia,
già in sentenze precedenti ha affermato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in linea di principio, a rispondere delle conseguenze
di danni provocati ai soggetti lesi a seguito di una violazione del diritto comunitario in conformità alle disposizioni di
diritto interno relative alla responsabilità dello Stato (v. sentenza 22 gennaio 1976, causa 60/75, Russo, Racc. pag. 45,
punto 7/9). Wathelet, M./[OSCURATO:PERSONA], S., «La responsabilité des État membres en cas de violation du droit communautaire.
Vers un alignement de la responsabilité de l’État sur celle de la Communauté ou l’inverse?»,
Cahiers de droit européen
, n. 1‑2 (1997), pag. 15, sono dell'avviso che la nascita del principio della responsabilità dello Stato per violazione del
diritto comunitario era prevedibile ben prima della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Essi rinviano innanzi tutto alla sentenza 15 luglio
1964, causa 6/64, Costa/E.N.E.L. (Racc. pag. 1253), nella quale si riconosce che l'applicazione del diritto comunitario prevale
rispetto al diritto nazionale nonché, in relazione ad un obbligo di risarcimento degli [OSCURATO:PERSONA] membri per violazioni del diritto
comunitario, alla sentenza 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet (Racc. pag. 1165), in cui, nel contesto del trattato CECA,
è stato riconosciuto per la prima volta un obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di eliminare gli effetti dei provvedimenti illegittimi.
6
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punto 46).
7
– Il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario trova il suo fondamento legittimante
in molteplici giustificazioni. In primo luogo la Corte si appella al principio dell'effetto utile («effet utile») del diritto
comunitario e al contempo alla necessità di una tutela efficace dei diritti che la normativa comunitaria intende sia garantita
agli operatori economici o costituita a loro favore. Essa cita inoltre l'obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, discendente dall'art. 10 CE,
di eliminare le conseguenze di una condotta contraria al diritto comunitario e, recentemente, fa anche riferimento ad un principio
generale congenito agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri in virtù del quale a comportamenti illegittimi delle autorità
pubbliche consegue un obbligo di risarcire il danno così provocato [v. al riguardo Gellermann, M.,
EUV/EGV
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], 2003, volume 57, art. 288, punto 38; Wegener, B./Ruffert, M.,
Kommentar zu EUV/EGV
(a cura di Calliess/Ruffert), 3ª edizione, 2007, art. 288, punto 36; Hidien, J.,
Die gemeinschaftsrechtliche [OSCURATO:PERSONA] der EU‑Mitgliedstaaten
, Baden‑Baden, 1999, pag. 12 e seg.]. Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, 2ª edizione, Londra, 2006, punto 3‑041, pag. 109, vedono nella giurisprudenza relativa alla responsabilità extracontrattuale
della Comunità un fondamento importante per la configurazione dell'istituto giuridico della responsabilità dello Stato fondata
sul diritto comunitario.
8
– V., sull'istituto giuridico della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 288, secondo comma,
CE, le conclusioni da me presentate il 28 marzo 2007 nella causa C‑331/05 P, [OSCURATO:PERSONA] e. V./[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑5475, paragrafo 72 e segg.).
9
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punto 35); 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur
e Factortame (Racc. pag. I‑1029, punto 31); 26 marzo 1996, causa C‑392/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1631,
punto 38); 23 maggio 1996, causa C‑5/94, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2553, punto 24), e 8 ottobre 1996, cause riunite C‑178/94,
C‑179/94, da C‑188/94 a C‑190/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑4845, punto 20); 2 aprile 1998, causa C‑127/95, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1531, punto 106), e 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim (Racc. pag. I‑5123, punto 26).
10
– Goffin, L., «À propos des principes régissant la responsabilité non contractuelle des États membres en cas de violation
du droit communautaire»,
Cahiers de droit européen
, n. 5‑6 (1997), pag. 537 e segg.; Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I., op. cit. alla nota 7, punto 3‑042, pag. 109; Knez, R.,
«Varstvo pravic posameznika, ki jih vsebuje pravo skupnosti»,
Revizor
, n. 4/5 (2003), anno 14, pag. 105; Ossenbühl, F.,
Staatshaftungsrecht
, 5ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], 1998, pag. 505, e Guichot, E.,
La responsabilidad extracontractual de los poderes públicos según el [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2007, pagg. 473, 474, individuano tre presupposti: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire
diritti ai singoli, 2) che la violazione sia sufficientemente qualificata e 3) che esista un nesso causale tra la violazione
e il danno subito. V., ex multis, sentenze [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur e Factortame (punto 51), [OSCURATO:PERSONA] (punto 25), Haim (punto 36),
cit. alla nota 9, nonché sentenze 4 dicembre 2003, causa C‑63/01, Evans (Racc. pag. I‑14447, punto 83), e 25 gennaio 2007,
causa C‑278/05, Robins e a. (Racc. pag. I‑1053, punto 69).
11
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 9, punto 23).
12
– In tal senso anche l'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni da lui presentate il 26 settembre 2000 nella causa C‑150/99,
Lindöpark (Racc. pag. I‑493, paragrafo 51).
13
– [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur e a. (punto 22) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 41), cit. alla nota 9, nonché sentenza
18 gennaio 2001, Lindöpark (cit. alla nota 12, punto 38).
14
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur e a. (cit. alla nota 9, punto 25).
15
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punto 46) e [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 9, punto 46). [OSCURATO:PERSONA], W.,
EU‑Kommentar
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), Baden‑Baden, 2000, art. 288, punti 79, 80, pag. 2304, è sufficiente già solo che la norma in
questione, ad esempio una disposizione di una direttiva, sia intesa a garantire un diritto ad una categoria di soggetti stabilita.
Ove sia certo che una norma intenda conferire un diritto, occorre verificare se il contenuto del diritto in questione sia
determinabile alla luce di tale norma. È necessario che dalla norma si possa desumere in via interpretativa un determinato
contenuto minimo nel senso di un diritto minimo.
16
– V. Hidien, J., op. cit. alla nota 7, pag. 48, il quale sottolinea che la direttiva per definizione è rivolta esclusivamente
agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel senso che li vincola al conseguimento di un risultato o ad una «obligation de résultat». Nella causa
[OSCURATO:PERSONA] il diritto ad un’indennità in caso di fallimento, oggetto della controversia, avrebbe dovuto essere costituito
solo mediante l'attuazione e l'adozione delle relative disposizioni nazionali a favore dei lavoratori dipendenti. La Corte
ha nondimeno riconosciuto un diritto al risarcimento del singolo.
17
– V. in generale sui metodi interpretativi riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte, sentenze 19 marzo 1998, causa C‑1/96,
Compassion in [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1251, punto 49), e 12 novembre 1998, causa C‑102/96, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6871,
punto 24). [OSCURATO:PERSONA] tali sentenze, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non
soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
18
– Ruffert, M., in Calliess/Ruffert, op. cit. alla nota 7, art. 288, punto 54, pag. 2358, è dell'avviso che la giurisprudenza
della Corte sul suddetto requisito sia meno ricca di spunti. La Corte esaminerebbe da un lato la lettera e la ratio delle
norme della direttiva sotto il profilo del loro significato e farebbe riferimento in particolare ai ‘considerando’ (v. sentenze
[OSCURATO:PERSONA], punto 30 e segg., cit. alla nota 9, e [OSCURATO:PERSONA], punto 108, cit. alla nota 7). Il Tribunale di primo
grado rinvierebbe dal canto suo ad un principio giuridico generale (divieto di discriminazione) (v. sentenza del Tribunale
6 marzo 2003, causa T‑57/00, Banan‑Kompaniet/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. II‑607, punto 64). L'autore ritiene che i
criteri che devono essere adottati relativamente alla questione della legittimazione individuale in sede di attuazione delle
direttive e dell'effetto diretto delle stesse possano essere trasposti alla problematica in questione. In base ad essi, sussisterebbe
un diritto soggettivo ove una disposizione di diritto comunitario, alla luce della finalità normativa oggettiva, tuteli interessi
dei singoli che devono comunque essere reali ed individualizzabili.
19
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punto 26).
20
– Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA]
relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).
21
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 9, punto 42).
22
– Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158,
pag. 59).
23
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 9, punto 108).
24
– Direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative
ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1).
25
– Sentenza Lindöpark (cit. alla nota 13, punto 33).
26
– In tal senso, sentenze 6 ottobre 1983, cause riunite da 2/82 a 4/82, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2973, punto 11); 15 dicembre
1993, cause riunite C‑277/91, C‑318/91 e C‑319/91, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑6621, punto 25), e 12 novembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(cit. alla nota 17, punto 26).
27
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania 12 novembre 1998 (cit. alla nota 17, punto 27) in un procedimento per inadempimento contro
la Repubblica federale Germania, in cui la Corte ha constatato che «[l]e dette direttive (direttiva 64/433, nella versione
di cui alla direttiva 91/497, e direttiva 89/662) rientrano tra le misure destinate a realizzare, gradualmente, il mercato
interno».
28
– V. punto 23 dell’atto introduttivo della ricorrente.
29
– Sentenza 28 febbraio 1991, causa C‑131/88, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑825, punto 7).
30
– Nelle conclusioni presentate il 3 febbraio 1998 nella causa C‑102/96, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6871, paragrafo 8),
l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] spiega che non sussistono dubbi sul fatto che le esigenze imposte dalle autorità tedesche relativamente
al marchio ed al trattamento termico delle carni suine siano contrarie all'art. 6, n. 1, lett. b), iii). Il disposto della
suddetta norma, infatti, è chiaro ed inequivocabile: debbono essere munite del bollo e sottoposte a trattamento termico solo
le carcasse di peso superiore a 80 Kg; e sempre che lo stabilimento non sia in grado di garantire, in base ad un metodo comune
ovvero, in mancanza, in base ad un metodo riconosciuto dall'autorità competente del paese di origine, che è «possibile individuare
le carcasse che presentano un odore sessuale intenso». Le autorità tedesche, invece imponevano il bollo ed il trattamento
termico anche per le carcasse di peso inferiore alla suddetta soglia di 80 kg. E lo imponevano, inoltre, a prescindere dal
fatto che l'autorità del paese di origine si avvalesse di un metodo atto ad individuare le carni che presentano odore sessuale
intenso; anzi, nella nota controversa è detto espressamente che «solo il test immuno‑enzematico modificato del [OSCURATO:PERSONA]
è riconosciuto come metodo specifico che permette di evidenziare l'androstenone». La violazione dell'art. 6, n. 1, lett. b),
iii), è dunque manifesta secondo l’avvocato generale.
31
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania 12 novembre 1998 (cit. alla nota 17, punto 32 e seg.). V, al riguardo, Aubry‑Caillaud, F.,
La libre circulation des marchandises – nouvelle approche et normalisation européenne
, Parigi, 1998, pag. 68, il quale sottolinea che, nel caso di un’armonizzazione integrale, le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri
non hanno più la possibilità di imporre alle merci provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri requisiti per la commercializzazione
diversi da quelli stabiliti dal diritto comunitario.
32
– Osservazioni scritte del governo polacco, punto 14.
33
– In questo senso [OSCURATO:PERSONA], H.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 11ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], 1997, § 8, punto 8, pag. 152. V., nel contesto nel diritto a fare valere la responsabilità dello Stato,
Nettesheim, M.,
Die mitgliedstaatliche Durchführung von EG‑[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1999, pag. 43, il quale, per ammettere che una direttiva garantisca un diritto soggettivo, richiede che «sia promosso
in modo qualificato un interesse individuale meritevole di tutela». Non sarebbe sufficiente che «la disposizione di attuazione
sfiori la sfera di interesse del cittadino». Non sarebbe nemmeno sufficiente che l’azione che deve scaturire dalla norma della
direttiva «riguardi affari dei singoli secondo modalità giovevoli ai loro interessi». L’autore opera così una distinzione
fra meri «interessi» e «diritti» (intesi come interessi giuridicamente meritevoli di tutela). [OSCURATO:PERSONA], S.,
[OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 139, la nozione di diritto soggettivo, originariamente più ristretta, è oggi intesa come termine generico
per diritti in senso più stretto e per interessi e posizioni giuridiche tutelati giuridicamente. Egli ritiene che occorra
distinguere dagli interessi giuridici i «meri interessi economici, politici, estetici o di altra natura». Non vi è tutela
giuridica dell’interesse laddove vi sia un mero riflesso giuridico: l’effetto meramente fattuale di una norma giuridica, non
voluto normativamente, il mero «riverbero».
34
– La Corte utilizza di norma la nozione di «diritto individuale», non intendendo palesemente altro che un «diritto soggettivo».
Alexy, R.,
Theorie der Grundrechte
, Baden‑Baden, 1985, pag. 164, intende con diritti soggettivi, sotto il profilo della teoria del diritto, posizioni e relazioni
giuridiche. Egli rinvia al riguardo agli spunti di teoria del diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] von Jhering. [OSCURATO:PERSONA] il diritto soggettivo è «una potestà o signoria della volontà impartita dall’ordinamento giuridico», secondo Jhering
i diritti soggettivi sono «interessi tutelati giuridicamente». Il dibattito in seno a queste teorie ha portato a numerose
cosiddette teorie combinate. Da un lato il diritto soggettivo è definito come una capacità giuridica conferita al singolo
dall’ordinamento giuridico, uno strumento per soddisfare interessi umani a seconda della finalità. [OSCURATO:PERSONA] lo definisce
invece come «una potestà della volontà umana riconosciuta e tutelata dall’ordinamento giuridico rivolta ad un bene o ad un
interesse». [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit. alla nota 33, § 8, punto 2, pag. 149, il diritto soggettivo pubblico, dal punto di
vista del cittadino, è «la capacità giuridica conferita al singolo in forza del diritto pubblico di potere pretendere dallo
Stato un determinato comportamento per perseguire i propri interessi».
35
– In tal senso, Kingreen, T., in Calliess/Ruffert (a cura di), op. cit. alla nota 18, artt. 28‑30, punto 9, pag. 578; stesso
autore,
[OSCURATO:PERSONA] der Grundfreiheiten des [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1999, pag. 23 e segg.
36
– [OSCURATO:PERSONA], P. C.,
Kommentar über die [OSCURATO:PERSONA] und Vertrag zur Gründung der [OSCURATO:PERSONA]
(a cura di [OSCURATO:PERSONA] von der Groeben/[OSCURATO:PERSONA]), Baden‑Baden, 2003, volume 1, art. 28, punto 316, pag. 1065, sottolinea
che uno Stato membro è tenuto a risarcire un danno cagionato ad un singolo per aver adottato misure contrarie all'art. 28 CE
o per non avere adottato misure a tutela della libera circolazione delle merci contro i pregiudizi ai privati, nella misura
in cui sussistano gli altri requisiti di una pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato.
37
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur e a. (cit. alla nota 9, punto 54).
38
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 9, punti 27‑29) con riferimento alla sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2347, punti 66 e 67), in cui la Corte di giustizia ha affermato che «gli artt. 30 e 34 del trattato CEE
e il regolamento n. 2759/75 sono direttamente efficaci e conferiscono ai singoli diritti che i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri
sono tenuti a tutelare».
39
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania 12 novembre 1998 (cit. alla nota 17, punti 29 e 36).
40
– [OSCURATO:PERSONA] 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi (Racc. pag. 1555, punto 35); 30 novembre 1983, causa 227/82, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 3883, punto 35); 12 ottobre 1993, causa C‑37/92, Vanacker e Lesage (Racc. pag. I‑4947, punto 9); 5 ottobre 1994,
causa C‑323/93, Centre d’insémination de la Crespelle (Racc. pag. I‑5077, punto 31); 11 luglio 1996, cause riunite C‑427/93,
C‑429/93 e C‑436/93, Bristol‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑3457, punto 25); 13 dicembre 2001, causa C‑324/99, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑9897, punto 32), e 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑14887, punto 64).
41
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 40, punto 65); 14 dicembre 2004, causa C‑309/02, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑11763, punto 53), e 13 gennaio 2005, causa C‑145/02, Denkavit (Racc. pag. I‑51, punto 22).
42
– [OSCURATO:PERSONA] anche Kingreen, T., in Calliess/Ruffert (a cura di), op. cit. alla nota 35, artt. 28‑30, punto 18, il quale è dell'avviso
che il diritto derivato è «lo strumento nel quale la formulazione e la delimitazione delle garanzie sancite dalle libertà
fondamentali, decisive per l’ordinamento dell’Unione, assumono la forma di diritti e doveri concreti e circoscritti».
43
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 40, punto 65).
44
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 41, punto 53).
45
– Sentenza Denkavit (cit. alla nota 41, punto 22).
46
– Kingreen, T., op. cit. alla nota 35, pag. 151; il medesimo autore, in Calliess/Ruffert (a cura di), op. cit. alla nota
18, artt. 28-30, punto 18, spiega che la Corte considera il rapporto fra libertà fondamentali e diritto comunitario derivato
per lo più come il problema di giustificare un pregiudizio: in mancanza di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri viene meno un ricorso
alle cause di giustificazione se e nella misura in cui la fattispecie è regolata dal diritto derivato. Egli tuttavia sottolinea
che la Corte, in special modo nella giurisprudenza più recente, affronta la questione anche sotto il profilo del campo di
applicazione
47
– V. paragrafo 71 delle presenti conclusioni.
48
– Ordinanza di rinvio del [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 2006, pag. 20, punto 24.
49
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punti 37, 42).
50
– [OSCURATO:PERSONA] 10 luglio 1997, causa C‑261/95, Palmisani (Racc. pag. I‑4025, punti 27 e 28); 17 luglio 1997, cause riunite C‑114/95
e C‑115/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4263, punto 46); 2 dicembre 1997, causa C‑188/95, Fantask (Racc. pag. I‑6783,
punti 47‑49), e 15 settembre 1998, causa C‑231/96, Edis (Racc. pag. I‑4951, punti 33, 34).
51
– In questo senso Pestalozza, C., «Roß und Reiter: Art. 34 GG und die gemeinschaftsrechtliche [OSCURATO:PERSONA]»,
Gemeinwohl und Verantwortung: Festschrift für [OSCURATO:PERSONA] von Armin zum 65. [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 291, secondo cui, dal momento che né il diritto comunitario né l’art. 34 della legge fondamentale tedesca
enunciano dettagli, alla pretesa fondata sul diritto comunitario si applica in via suppletiva il diritto tedesco. L’autore
rinvia a tale proposito alle disposizioni del diritto civile sul concorso di colpa e alle norme sulla prescrizione. Gellermann,
EUV/EGV
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], 2003, volume 57, art. 288, punto 56, è dell'avviso che la questione relativa al periodo
decorso il quale la pretesa risarcitoria si prescrive sia disciplinata dalle rispettive norme del diritto nazionale. [OSCURATO:PERSONA]
l'autore è precluso il ricorso all’art. 46 dello Statuto della Corte perché, sebbene la pretesa risarcitoria sia avanzata
in base al diritto comunitario, essa assume forma concreta a partire dal diritto nazionale. Sotto questo profilo, è prerogativa
degli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare precisamente i termini di prescrizione, dovendo essere rispettati semplicemente i requisiti
dell'obbligo di efficienza nonché quelli del divieto di discriminazione. Analogamente anche Hidien, J., op. cit. alla (nota 7,
pag. 71. [OSCURATO:PERSONA], U., «[OSCURATO:PERSONA] zwischen [OSCURATO:PERSONA] und nationaler Rechtsordnung»,
[OSCURATO:PERSONA]
, fascicolo 4, 2005, pag. 450, i termini di prescrizione rientrano nell'autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e ciò indipendentemente
dal fatto che questi debbano essere considerati di natura processuale o materiale a seconda dell’orientamento giuridico nazionale.
52
– [OSCURATO:PERSONA] il diritto tedesco, il termine di decadenza e la prescrizione si differenziano per il loro effetto. Nel caso del
termine di decadenza il diritto muore con il decorso del termine, mentre la prescrizione giustifica invece solo un diritto
a rifiutare la prestazione. Nella controversia giudiziaria la scadenza del termine di decadenza deve essere rilevata d’ufficio,
mentre quella del termine di prescrizione in via di eccezione. Mentre la prescrizione comprende solo pretese (art. 194 BGB),
il termine di decadenza riguarda anche altri diritti, segnatamente i diritti costitutivi, ma in via eccezionale anche le pretese
(v. [OSCURATO:PERSONA]/Heinrichs, H.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 64ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], 2005, compendio precedente il § 194, punto 13.
53
– V. sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5), causa 45/76, Comet (Racc. pag. 2043, punti 13
e 16); [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punto 43); 14 dicembre 1995, causa C‑312/95, Peterbroeck (Racc. pag. I‑4599, punto 14 e
segg.); Palmisani, (cit. alla nota 50, punto 27); 1° giugno 1999, causa C‑126/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3055, punto 45);
22 febbraio 2001, cause riunite C‑52/99 e C‑53/99, Camarotto e Vignone (Racc. pag. I‑1395, punti 28, 30); 20 settembre 2001,
causa C‑453/99, Courage e Crehan (Racc. pag. I‑6297, punto 29), e 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi
(Racc. pag. I‑6619, punto 62). In questo senso anche [OSCURATO:PERSONA], A.,
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), volume I, [OSCURATO:PERSONA], 2007, art. 10, punti 48, 54, 54a.
54
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punti 41‑43), [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 9, punto 111), e 30 settembre
2003, causa C‑224/01, Köbler (Racc. pag. I‑10239, punto 58).
55
– [OSCURATO:PERSONA] già l’avvocato generale Cosmas nelle conclusioni da lui presentate il 23 gennaio 1997 nella causa C‑261/95, Palmisani
(Racc. pag. I‑4025, paragrafo 20).
56
– V. le conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa Palmisani (cit. alla nota 55, paragrafo 21) e la sentenza nella
medesima causa (cit. alla nota 50, punto 33).
57
– La suddetta opinione è sostenuta anche nella letteratura specialistica. V. ad esempio, Gellermann, op. cit. alla nota 7,
art. 288, punto 56; Hidien, J., op. cit. alla nota 7, pag. 72; Schwarzenegger, P.,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] und ihre Auswirkungen auf nationales [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag. 137; Ossenbühl, F.,
Staatshaftungsrecht
, 5ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], 1998, pag. 520, i quali ritengono conforme al diritto comunitario un termine di prescrizione triennale.
V., inoltre, la
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
elaborata dallo
[OSCURATO:PERSONA] on a [OSCURATO:PERSONA]
e dal
[OSCURATO:PERSONA] on EC [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
, che, alla parte III 7:201, prevede un termine di prescrizione normale di tre anni [v.
Principles, Definitions and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
(a cura di Christian von Bar e a.), [OSCURATO:PERSONA] 2008, pag. 185].
58
– Sentenza Palmisani, cit. alla nota 50.
59
– Sentenza Camarotto und Vignone (cit. alla nota 53, punto 30).
60
– Sentenza Edis, cit. alla nota 50.
61
– [OSCURATO:PERSONA] 17 luglio 1997, causa C‑90/94, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4085, punto 49) e Fantask (cit. alla nota 50, punto 49).
62
– [OSCURATO:PERSONA] una costante giurisprudenza, la necessità di garantire la piena applicazione del diritto comunitario impone agli
[OSCURATO:PERSONA] membri non solo di conformare le proprie leggi al diritto comunitario, ma anche di farlo mediante disposizioni giuridiche
atte a delineare una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente, per consentire ai singoli di conoscere pienamente
i loro diritti e di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, con riferimento alle direttive, sentenze 28
febbraio 1991, causa C‑360/87, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I‑791, punto 12, e 15 giugno 1995, causa C‑220/94, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo,
Racc. pag. I‑1589, punto 10. V. inoltre sentenze 18 gennaio 2001, causa C‑162/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I‑541, punti 22‑25,
e 6 marzo 2003, causa C‑478/01, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, Racc. pag. I‑2351, punto 20). Come ho affermato nelle mie conclusioni
presentate il 13 settembre 2007 nella causa C‑319/06, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (Racc. pag. I‑4323, paragrafo 75), questo principio
deve valere a maggior ragione nel caso in cui il diritto nazionale dello Stato membro imponga obblighi ai singoli e minacci
sanzioni in caso di violazione. A mio avviso, tuttavia, la situazione giuridica deve essere chiara anche con riguardo alle
disposizioni applicabili in materia di prescrizione, così che un soggetto leso da un'azione di uno Stato Membro contraria
al diritto comunitario possa fare valere una pretesa di risarcimento da parte dello Stato prima che questa si prescriva. [OSCURATO:PERSONA] presuppone l’applicabilità dell’art. 852, n. 1, BGB, versione previgente, e pertanto manifestamente che,
in base al diritto tedesco, alla pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato si applichino
per analogia le norme sulla responsabilità amministrativa con termine di prescrizione triennale e non già i principi del cosiddetto
«intervento equiparabile ad un’espropriazione» con termine di prescrizione trentennale. Al riguardo rinvia, al punto 23 dell'ordinanza
di rinvio, all'opinione prevalente nella letteratura specialistica. V. anche Schulze, G., «[OSCURATO:PERSONA] (Art. 288 EGV, art. 839
BGB)»,
Zivilrecht unter europäischem Einfluss
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), Stoccarda, 2005, capitolo 16, punto 29, pag. 649, che presuppone l'applicabilità
delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa per fatti illeciti.
63
– V. ordinanza di rinvio del [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 2006, punti 33 e 42. [OSCURATO:PERSONA] fonda le proprie considerazioni
sulla giurisprudenza dei massimi organi giurisdizionali tedeschi relativa al calcolo dei termini di prescrizione delle pretese
risarcitorie, nonché sull'opinione prevalente nella letteratura specialistica. Esso presuppone che si sarebbe potuto pretendere
dalla ricorrente che presentasse un ricorso per il risarcimento del danno già a metà del 1996 e, pertanto, il termine ha cominciato
a decorrere a partire da tale momento. Per un verso, parte dalla conoscenza degli effetti pregiudizievoli da parte del soggetto
leso (punto 34), ma dall'altro anche dalla circostanza che i danni erano riconducibili a numerose azioni ripetute e non ad
una singola azione continuata (punto 42).
64
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur e a. (cit. alla nota 9, punto 54).
65
– Cremer, W., in Calliess/Ruffert, op. cit. alla nota 18, art. 226, punto 2, pag. 1979, parla di un «procedimento di controllo
giurisdizionale obiettivo». Lenaerts, K., «The rule of law and the coherence of the judicial system of the [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2007, fascicolo 6, pag. 1636, ricorda che lo scopo del procedimento per inadempimento a norma dell’art. 226 CE è una costatazione
da parte della Corte di giustizia che il comportamento di uno Stato membro viola il diritto comunitario. La tutela di interessi
individuali non è giustamente citata quale obiettivo del suddetto procedimento.
66
– [OSCURATO:PERSONA] 4 aprile 1974, causa 167/73, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. 359, punto 15); 10 maggio 1995, causa C‑422/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(Racc. pag. I‑1097, punto 16), e 11 agosto 1995, causa C‑431/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑2189, punto 21).
V., in questo contesto, le conclusioni da me presentate il 28 marzo 2007 nella causa C‑503/04, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6153,
paragrafo 55). Pertanto, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenze 8 dicembre 2005, causa C‑33/04, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo,
Racc. pag. I‑10629, punto 65; 1° febbraio 2001, causa C‑333/99, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. I‑1025, punto 23; 2 giugno
2005, causa C‑394/02, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I‑4713, punti 14 e 15; 10 aprile 2003, cause riunite C‑20/01 e C‑28/01,
[OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. I‑3609, punto 29), la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio delle competenze di cui è investita in
forza dell’art. 226 CE, non è tenuta a dimostrare il proprio interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, il compito di
vigilare d’ufficio, nell’interesse generale della Comunità, sull’applicazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, del diritto comunitario
e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare.
67
– Sentenza 11 agosto 1995, causa C‑431/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (cit. alla nota 66, punto 22).
68
– V. sentenze 14 febbraio 1989, causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 291, punto 11) e 17 maggio 1990, causa C‑87/89,
Société nationale interprofessionnelle de la tomate e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1981, punto 6). Sentenza del Tribunale
9 gennaio 1996, causa T‑575/93, Koelman/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1, punto 71).
69
– [OSCURATO:PERSONA]/Heinrichs, H., op. cit. alla nota 52, § 204, punto 1, e compendio precedente al § 194, punto 10, secondo
la ratio della prescrizione il creditore deve avere la possibilità di impedire la prescrizione facendo valere il diritto.
Ove si lasci sfuggire questa occasione, la perdita del diritto sopravvenuta per prescrizione è giustificata.
70
– V., ad esempio, sentenza 15 settembre 1998, causa C‑260/96, Spac (Racc. pag. I‑4997, punto 32), in cui la Corte ha affermato
che «in circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle
azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla
data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata
nell'ordinamento nazionale».
71
– Sentenza 25 luglio 1991 nella causa C‑208/90, Emmott (Racc. pag. I‑4269, punti 21‑24). La suddetta pronuncia è stata motivata
osservando che, finché la direttiva non viene correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono posti in grado
di avere piena conoscenza dei loro diritti. Solo la corretta trasposizione della direttiva porrà dunque fine a tale stato
d’incertezza. Da ciò la Corte ha dedotto che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo in
tale momento.
72
– [OSCURATO:PERSONA] 15 settembre 1998, cause riunite da C‑279/96 a C‑281/96, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑5025, punti 19‑21);
Spac (cit. alla nota 70, punti 27‑32); Fantask (cit. alla nota 50, punti 50‑52); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla
nota 50, punto 48); [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 61, punto 52); 6 dicembre 1994, causa C‑410/92, Johnson (Racc. pag. I‑5483,
punto 26), e 27 ottobre 1993, causa C‑338/91, Steenhorst‑Neerings (Racc. pag. I‑5475, punto 19).
73
– Mi sembra legittimo prendere in considerazione il principio della responsabilità extracontrattuale anche nel contesto della
fissazione di termini di prescrizione, tanto più che la Corte, nel plasmare l'istituto giuridico della responsabilità amministrativa
fondata sul diritto comunitario si è basata sui suddetti principi (v. Lenaerts, K./Arts, D./Maselis, I., op. cit. alla nota 7).
La responsabilità della Comunità e la responsabilità amministrativa fondata sul diritto comunitario sono coniate in eguale
misura dal diritto giurisprudenziale e sono state sviluppate parallelamente dalla Corte. Dal parallelismo funzionale di entrambe
le normative sulla responsabilità deriva necessariamente – fatte salve le competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente alla
trasposizione nel diritto nazionale della responsabilità amministrativa fondata sul diritto comunitario – un'armonia delle
valutazioni. Nel concretizzare i requisiti della fattispecie, ciò ha comportato un'influenza reciproca degli orientamenti
giurisprudenziali (così anche Schulze, G., op. cit. alla nota 62, capitolo 16, punti 2, 3, pag. 638).
74
– V. sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 85, punto 10), e 27 gennaio 1982, causa 51/81, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 117, punto 10),
secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima
che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l’obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato
il danno da risarcire, nonché sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑20/94, Hartmann/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑595,
punto 107); 9 dicembre 1997, cause riunite T‑195/94 e T‑202/94, Quiller e Heusmann (punto 114). V. inoltre le conclusioni
presentate dall’avvocato generale Sharpston il 22 novembre 2007 nella causa C‑51/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/Cantina sociale di Dolianova
(Racc. pag. I‑5341, paragrafo 94). [OSCURATO:PERSONA], H.‑W./Middeke, A./Gellermann, M.,
Handbuch des Rechtsschutzes in der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2003, § 9, punto 57, pag. 202, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per responsabilità extracontrattuale
decorre solo quando sono soddisfatte tutte le condizioni da cui dipende l’obbligo di risarcimento e, soprattutto, si è concretizzato
il danno da risarcire. Sotto questo profilo sarebbe determinante il momento in cui il ricorrente acquisisce conoscenza del
fatto che ha causato il danno.
75
– V. sentenza 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams (Racc. pag. 3539, punti 50 e 51).
76
– In tal senso anche Schwarzenegger, P., op. cit. alla nota 57, pag. 137, secondo cui la fissazione dell’inizio del decorso
della prescrizione spetta al diritto nazionale.
77
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur e Factortame (cit. alla nota 9, punto 84).
78
– Idem., punto 85, con riferimento alla sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3061, punto 33).
79
– [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, Hatje, A., «[OSCURATO:PERSONA] der Mitgliedstaaaten bei Verstößen des Gesetzgebers gegen europäisches Gemeinschaftsrecht»,
[OSCURATO:PERSONA]
, fascicolo 3, 1997, pag. 305, che, sotto il profilo dogmatico, presuppone che inadempienze dell’istante a livello della tutela
di diritto primario, a difesa dal pregiudizio arrecato dallo Stato, non hanno, in linea di principio, un effetto preclusivo
sul diritto, bensì influenzano in prima battuta solo l’entità del diritto al risarcimento. Analogamente anche [OSCURATO:PERSONA], S.,
op. cit. alla nota 33, pag. 67, che non crede che la Corte miri a prendere in considerazione il concorso di colpa in modo
così ampio come nel diritto tedesco. Egli ritiene che la Corte presupponga un principio giuridico di diritto comunitario con
contenuti di diritto comunitario, per cui non tutti i contenuti degli artt. 254 e 839, n. 3, BGB ne beneficiano, bensì solo
nella misura in cui sono conformi al principio generale del diritto comunitario.
80
– V. sentenza, Adams (cit. alla nota 75, punto 53). [OSCURATO:PERSONA], H.‑W./Middeke, A./Gellermann, M., op. cit. alla nota 74, § 9,
punti 55, 56, pag. 201.
81
– [OSCURATO:PERSONA] anche Gellermann, op. cit. alla nota 7, art. 288, punto 54. [OSCURATO:PERSONA], W., op. cit. alla nota 15, art. 288, punto 93, pag. 2308,
è dell'avviso che, nel caso di norme di diritto comunitario direttamente applicabili, il soggetto interessato, pertanto, deve
sempre cercare prima di conseguire l’attuazione di tali norme per via giudiziaria, laddove il potere esecutivo lo privi dei
propri diritti. Soltanto ove ciò non riesca vi è spazio per pretese di risarcimento del danno. In linea di principio, il primato
della tutela del diritto primario vale anche per pretese di risarcimento del danno fondate su azioni o omissioni del legislatore.
[OSCURATO:PERSONA], H.‑J., «[OSCURATO:PERSONA] bei der Verletzung von Gemeinschaftsrecht»,
Handbuch zum europäischen und deutschen [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1998, punto 44, pag. 1470, non vi è nulla a sostegno dell’ipotesi che il principio del primato della tutela del
diritto primario tramite i giudici amministrativi, che trova espressione nell’art. 839, n. 3, BGB, non debba rivendicare la
propria vigenza in casi di violazione del diritto comunitario contraria ai doveri d'ufficio. L'istituto della responsabilità
basata sul diritto comunitario, sviluppato dalla Corte, lascerebbe i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri liberi di eliminare le conseguenze
della violazione del diritto comunitario ascrivibile al rispettivo Stato membro nell'ambito della disciplina nazionale sulla
responsabilità. [OSCURATO:PERSONA], T., «[OSCURATO:PERSONA] der Mitgliedstaaten für die Durchführung von Gemeinschaftsrecht –
Zu den europarechtlichen [OSCURATO:PERSONA] für das nationale Verwaltungs‑ und Gerichtsverfahrensrecht»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 1998, pag. 425, nota 40, è dell'avviso che limitazioni della responsabilità nel senso di un obbligo di mitigare o di evitare
il danno possono continuare ad essere ammesse. Al riguardo, egli fa riferimento alle conclusioni presentate dall'avvocato
generale Tesauro il 28 novembre 1995 per la sentenza [OSCURATO:PERSONA] du Pêcheur e Factortame (cit. alla nota 9, paragrafi 98 e seg.,
104), in particolare alla nota 104, in cui quest'ultimo ha fatto esplicitamente riferimento all'art. 839, n. 3, BGB. Dörr, C.,
«Der gemeinschaftsrechtliche Staatshaftungsanspruch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2006, pag. 603, sottolinea che la terza Sezione civile del [OSCURATO:PERSONA] non ha riscontrato alcun dubbio di principio
ad applicare alla pretesa, fondata sul diritto comunitario, di un risarcimento da parte dello Stato i concetti giuridici del
concorso di colpa e della necessità di evitare un possibile danno mediante rimedi giuridici che sono alla base degli artt. 254,
839, n. 3, BGB.
82
– Nella sentenza 8 marzo 2001, cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a. (Racc. pag. I‑1727, punto 107),
la Corte ha affermato che l'esercizio dei diritti che le norme del diritto comunitario direttamente applicabili conferiscono
ai privati sarebbe reso impossibile o eccessivamente difficoltoso se le loro domande di restituzione o le loro domande di
risarcimento, fondate sulla violazione del diritto comunitario, dovessero essere respinte o ridotte per il solo motivo che
i privati non abbiano richiesto di beneficiare del vantaggio fiscale che la legge nazionale negava loro, in vista d'impugnare
il rifiuto dell'amministrazione fiscale con i mezzi di ricorso previsti a tale scopo, richiamandosi alla preminenza e all'applicabilità
diretta delle disposizioni del diritto comunitario. La suddetta affermazione si spiega col fatto che in questa causa un mezzo
di impugnazione alternativo non avrebbe consentito ai ricorrenti nella causa principale di evitare o di limitare il danno.
83
– Osservazioni scritte del governo tedesco, punto 185.
84
– Osservazioni scritte del governo ceco, punto 38.
85
– Osservazioni scritte della ricorrente nella causa principale, punto 275.
86
– Paragrafi 98‑101 delle conclusioni.
87
– Preiß‑Jankowski, M., «Die gemeinschaftsrechtliche [OSCURATO:PERSONA] im Lichte des [OSCURATO:PERSONA] und des Subsidiaritätsprinzips»,
[OSCURATO:PERSONA]
, volume 94, Brema, 1997, pag. 88, sottolinea che l’effettività della tutela giurisdizionale del cittadino impone addirittura
di rinunciare ad una sentenza esplicita sull'inadempimento in quanto, in primo luogo, il singolo non controlla l'avvio di
un siffatto procedimento e, in secondo luogo, ciò ritarderebbe considerevolmente il processo sul risarcimento del danno.
88
– V., ex plurimis, sentenze 16 luglio 1992, causa C‑83/91, Meilicke (Racc. pag. I‑4871, punto 22), e 5 febbraio 2004, causa
C‑380/01, Schneider (Racc. pag. I‑1389, punto 20).
89
– Wegener, B., in Callies/Ruffert, op. cit. alla nota 7, art. 234, punto 1.