CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01362/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto e venti di reclusione, ritenendolo responsabile del reati, unificati per continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi in Castelvetrano in data 10 luglio 2020 e in data 22 luglio 2020; RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove rilievi che negano la configurabilità del reato contestato per entrambe le date, reiterando i rilievi già puntualmente confutati in sede di merito, laddove nella motivazione della sentenza si è ragionevolmente spiegato che vengono asseriti, quali causa del ritardo nella presentazione degli uffici di polizia, fattori prevenibili e controllabili dal ricorrente, sì da risultare la violazione che ne è conseguita frutto di una scelta volontaria, integrante l'elemento soggettivo del reato, che in ultimo il ricorso censura il diniego dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., ignorando del tutto il richiamo in sentenza della preclusione per l'abitualità; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 otto