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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 37546/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2884/2019R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, i n persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro C.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata– avverso la sentenza n. 4253/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 7 maggio 2018, depositata in data22 giugno 2018 e non notificata; e sul ricorso avverso il diniego di condono proposto da: tributi r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 C.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.62; -ricorrente- contro Agenzia delle entrate,i n persona del d irettore pro tempore ; –intimata – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivocontro C .P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.4253/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio , pronunciata in data 7 maggio 2018, depositatain data 22 giugno 2018 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente contro l a decisione n. 1 5065/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato i l ricorso de lla contribuent e avverso l’estratto di ruolo, elativo all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria a seguito della cristallizzazione dell’avviso di accertamento per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dopo l’annullamento della Corte di cassazione, nell’impugnazione dell’atto impositivo concernente il recupero crediti perincrementi occupazionali;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avesse comportato il passaggio in giudicato della sentenza di appello, che aveva annullato l’avviso di accertamento; di conseguenza, secondo la C.t.r., era venuto meno il titolo che giustificava l’iscrizione a ruolo, che era da ritenersi nulla per la mancanza dell’atto prodromico; r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. dopo la proposizione del ricorso, la contribuente avanzava istanza di definizione agevolata della lite pendente, ma l’Amministrazione finanziaria emetteva provvedimento di diniego del condono, in quanto la lite non aveva ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo; la contribuente impugnava il diniego di condono, con ricorso riunito a quello dell’ufficio avverso la sentenza della C.t.r.; i ricorsi sono stati fissatiper la camera di consiglio del 15 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; parte contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso sul diniego di condono; nella fattispecie in esame, l'atto impositivo prodromico ̀ stato impugnato dalla contribuente e il conseguente processo si ̀ estinto per lamancata riassunzione presso la Commissione tributaria regionale del Lazio del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 2650/2012, depositata il 22/2/2012, che aveva accolto il ricorso dell’ufficio; a seguito del consolidamento dell'accertamento, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione al ruolo del tributo; dunque, la domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. dalla

I. n. 136/2018) ̀ stata formulata dalla contribuente in pendenza della controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, della quale la medesima asserisce esserne venuta a conoscenza non con la notifica, ma con la richiesta di esame dell'estratto del ruolo, riferito al prodromico atto di recupero crediti per incrementi occupazionali; r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] . l'art. 10, primo comma , del d.l. n. 119/2018 prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio; come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dellacartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predettacartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. (Cass.

S.U. n. 18298/2021); nel caso in esame,l'oggetto della controversia è l'impugnazione dell’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento, asseritamente non notificata edemessa a seguito del consolidamento dell'accertamento per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio concernente l’impugnazione dell’atto di recupero crediti per incrementi occupazionali; dunque, l'atto impositivo è stato impugnato dal contribuente e il conseguente processo si è estinto in conseguenza della mancata riassunzione presso la Commissione tributaria regionale del Lazio del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione; pertanto, è di tutta evidenza che l’attuale impugnazione non riguardi l’atto impositivo, cristallizzatosi a seguito della mancata r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riassunzione, rimanendo del tutto irrilevante il fatto che nell’impugnativa dell’estratto di ruolo la contribuente abbia contestato la pretesa creditoria, per non essersi formato il titolo giudizialeo per la decadenza dal potere impositivo;

1.2. con l’unico motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv ., la ricorrente Agenzia denunzia la violazione dell'art. 393 cod. proc. civ. e dell’art.63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, per avere la C.t.r. erroneamente ritenuto che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avesse comportato il passaggio in giudicato della sentenza di appello, che aveva annullato l’avviso di accertamento, con conseguente nullità della cartella di pagamento, per la mancanza dell’atto prodromico; il motivo è fondato e va accolto; ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 546/1992, s e la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue ; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, infatti, l'estinzione del processo per mancata riassunzione comporta la definitività dell'atto impositivo, ed il relativo termine prescrizionalenon può che decorrere dal momento di formazione di tale definitività (id est, dal momento della stessa estinzione del processo); costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazionetributaria, l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesatributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dallamancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando ilgiudizio si è r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla suariassunzione (da ultimo Cass. n. 12838/2022); tuttavia, deve rilevarsi che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, di recente è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla

I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non ̀ impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 26283/2022) hanno precisato come la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 sia ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale ̀ atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili; di conseguenza, già prima della modifica normativa, era inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riportasse il r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] credito trasfuso in una cartella di pagamento che era stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che fosserivolta a far valere l'invalidit̀ di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.

Cass. n. 31240/19); la seconda parte dellanorma, invece, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di pers̀ il bisogno di una tutela giurisdizionale, tenendo conto dell’interesse ad agire; le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: In tem a di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.) ; in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio ; pertanto, nel caso di specie, in cui la parte contribuente non ha dimostrato lo specifico interesse ad agire, in applicazione della nuova normativa,e sul punto nulla ha allegato con la successiva memoria, il ricorso originario deve ritenersi inammissibilee la sentenza impugnata va cassata senza rinvio; si compensano le spese del doppio grado di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte contribuente e si liquidano in dispositivo; nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento di impugnazione del diniego di condono, nel quale l’amministrazione non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. la Corte, rigettato il ricorso avverso il diniego di condono, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originariodella società contribuente; compensa lespese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2884/2019R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, i n persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro C.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata– avverso la sentenza n. 4253/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 7 maggio 2018, depositata in data22 giugno 2018 e non notificata; e sul ricorso avverso il diniego di condono proposto da: tributi r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 C.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.62; -ricorrente- contro Agenzia delle entrate,i n persona del d irettore pro tempore ; –intimata – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivocontro C .P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.4253/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio , pronunciata in data 7 maggio 2018, depositatain data 22 giugno 2018 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente contro l a decisione n. 1 5065/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato i l ricorso de lla contribuent e avverso l’estratto di ruolo, elativo all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria a seguito della cristallizzazione dell’avviso di accertamento per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dopo l’annullamento della Corte di cassazione, nell’impugnazione dell’atto impositivo concernente il recupero crediti perincrementi occupazionali; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avesse comportato il passaggio in giudicato della sentenza di appello, che aveva annullato l’avviso di accertamento; di conseguenza, secondo la C.t.r., era venuto meno il titolo che giustificava l’iscrizione a ruolo, che era da ritenersi nulla per la mancanza dell’atto prodromico; r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. dopo la proposizione del ricorso, la contribuente avanzava istanza di definizione agevolata della lite pendente, ma l’Amministrazione finanziaria emetteva provvedimento di diniego del condono, in quanto la lite non aveva ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo; la contribuente impugnava il diniego di condono, con ricorso riunito a quello dell’ufficio avverso la sentenza della C.t.r.; i ricorsi sono stati fissatiper la camera di consiglio del 15 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; parte contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso sul diniego di condono; nella fattispecie in esame, l'atto impositivo prodromico ̀ stato impugnato dalla contribuente e il conseguente processo si ̀ estinto per lamancata riassunzione presso la Commissione tributaria regionale del Lazio del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 2650/2012, depositata il 22/2/2012, che aveva accolto il ricorso dell’ufficio; a seguito del consolidamento dell'accertamento, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione al ruolo del tributo; dunque, la domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. dalla I. n. 136/2018) ̀ stata formulata dalla contribuente in pendenza della controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, della quale la medesima asserisce esserne venuta a conoscenza non con la notifica, ma con la richiesta di esame dell'estratto del ruolo, riferito al prodromico atto di recupero crediti per incrementi occupazionali; r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] . l'art. 10, primo comma , del d.l. n. 119/2018 prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio; come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dellacartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predettacartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. (Cass. S.U. n. 18298/2021); nel caso in esame,l'oggetto della controversia è l'impugnazione dell’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento, asseritamente non notificata edemessa a seguito del consolidamento dell'accertamento per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio concernente l’impugnazione dell’atto di recupero crediti per incrementi occupazionali; dunque, l'atto impositivo è stato impugnato dal contribuente e il conseguente processo si è estinto in conseguenza della mancata riassunzione presso la Commissione tributaria regionale del Lazio del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione; pertanto, è di tutta evidenza che l’attuale impugnazione non riguardi l’atto impositivo, cristallizzatosi a seguito della mancata r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riassunzione, rimanendo del tutto irrilevante il fatto che nell’impugnativa dell’estratto di ruolo la contribuente abbia contestato la pretesa creditoria, per non essersi formato il titolo giudizialeo per la decadenza dal potere impositivo; 1.2. con l’unico motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv ., la ricorrente Agenzia denunzia la violazione dell'art. 393 cod. proc. civ. e dell’art.63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, per avere la C.t.r. erroneamente ritenuto che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avesse comportato il passaggio in giudicato della sentenza di appello, che aveva annullato l’avviso di accertamento, con conseguente nullità della cartella di pagamento, per la mancanza dell’atto prodromico; il motivo è fondato e va accolto; ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 546/1992, s e la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue ; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, infatti, l'estinzione del processo per mancata riassunzione comporta la definitività dell'atto impositivo, ed il relativo termine prescrizionalenon può che decorrere dal momento di formazione di tale definitività (id est, dal momento della stessa estinzione del processo); costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazionetributaria, l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesatributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dallamancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando ilgiudizio si è r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla suariassunzione (da ultimo Cass. n. 12838/2022); tuttavia, deve rilevarsi che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, di recente è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non ̀ impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 26283/2022) hanno precisato come la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 sia ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale ̀ atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili; di conseguenza, già prima della modifica normativa, era inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riportasse il r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] credito trasfuso in una cartella di pagamento che era stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che fosserivolta a far valere l'invalidit̀ di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19); la seconda parte dellanorma, invece, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di pers̀ il bisogno di una tutela giurisdizionale, tenendo conto dell’interesse ad agire; le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: In tem a di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.) ; in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide r.g. n.2884/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio ; pertanto, nel caso di specie, in cui la parte contribuente non ha dimostrato lo specifico interesse ad agire, in applicazione della nuova normativa,e sul punto nulla ha allegato con la successiva memoria, il ricorso originario deve ritenersi inammissibilee la sentenza impugnata va cassata senza rinvio; si compensano le spese del doppio grado di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte contribuente e si liquidano in dispositivo; nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento di impugnazione del diniego di condono, nel quale l’amministrazione non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. la Corte, rigettato il ricorso avverso il diniego di condono, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originariodella società contribuente; compensa lespese d
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