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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13917/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione dei fatti ascritti all'odierno ricorrente ai capi b) e c), sotto l'abito della violazione di legge e del vizio di motivazione, sollecita in realtà una totale rivalutazione del compendio istruttorio, improponibile. in questa sede, reiterando questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese (cfr. pp. 11-15, ove si chiarisce come l'odierno ricorrente abbia realizzato un unitario disegno criminoso scomponibile in due segmenti, il primo dei quali integrante gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., e il secondo dei quali esplicatosi nelle diverse condotte minacciose e intimidatorie tenute tramite telefono, configurante la diversa fattispecie estorsiva, avendo la prospettazione del male ingiusto minacciato alla persona offesa prodotto una irresistibile coartazione della volontà della vittima, effettivo elemento di discrimen tra le due fattispecie criminose ivi richiamate; cfr. Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020; Rv. 279492-01); che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, nella pienezza della giurisdizione di merito, ha fondato la ritenuta insussistenza della attenuante della speciale tenuità del dannqrsulla base della rilevante entità del danno patrimoniale e del consistente pregiudizio psicologico arrecato alla persona offesa (cfr. pp. 15-16; cfr. Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095- 02); che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'errato giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno diverso, in quanto l'onere argomentativo in riferimento ai suddetti profili risulta compiutamente assolto dai giudici di appello con congrue e non illogiche argomentazioni (cfr. pp. 16-18, che illustra congruamente la dosimetria, computata a partire dal minimo edittale per il reato più grave, l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione, includendo nel complessivo trattamento sanzionatorio una quota parte per la contravvenzione ex art. 660 cod. pen., non ricompresa nel calcolo di primo grado, con un modestissimo aumento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione dei fatti ascritti all'odierno ricorrente ai capi b) e c), sotto l'abito della violazione di legge e del vizio di motivazione, sollecita in realtà una totale rivalutazione del compendio istruttorio, improponibile. in questa sede, reiterando questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese (cfr. pp. 11-15, ove si chiarisce come l'odierno ricorrente abbia realizzato un unitario disegno criminoso scomponibile in due segmenti, il primo dei quali integrante gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., e il secondo dei quali esplicatosi nelle diverse condotte minacciose e intimidatorie tenute tramite telefono, configurante la diversa fattispecie estorsiva, avendo la prospettazione del male ingiusto minacciato alla persona offesa prodotto una irresistibile coartazione della volontà della vittima, effettivo elemento di discrimen tra le due fattispecie criminose ivi richiamate; cfr. Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020; Rv. 279492-01); che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, nella pienezza della giurisdizione di merito, ha fondato la ritenuta insussistenza della attenuante della speciale tenuità del dannqrsulla base della rilevante entità del danno patrimoniale e del consistente pregiudizio psicologico arrecato alla persona offesa (cfr. pp. 15-16; cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095- 02); che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'errato giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno diverso, in quanto l'onere argomentativo in riferimento ai suddetti profili risulta compiutamente assolto dai giudici di appello con congrue e non illogiche argomentazioni (cfr. pp. 16-18, che illustra congruamente la dosimetria, computata a partire dal minimo edittale per il reato più grave, l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione, includendo nel complessivo trattamento sanzionatorio una quota parte per la contravvenzione ex art. 660 cod. pen., non ricompresa nel calcolo di primo grado, con un modestissimo aumento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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