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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16789/2026

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o il 10/04/1998 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con riferimento al difetto della finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanza stupefacente, e alla violazione del principio del raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nonché al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata); rilevato che la pena base e gli aumenti a titolo di continuazione sono stati determinati avuto riguardo all'oggettiva gravità del fatto complessivamente considerato, alle modalità esecutive del reato e all'intensità del dolo dell'imputato; ritenuto che in ordine alle deduzioni formulate nella memoria possono ribadirsi le argomentazioni innanzi formulate; considerato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MNO, "rzia De 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 10/04/1998 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con riferimento al difetto della finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanza stupefacente, e alla violazione del principio del raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nonché al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata); rilevato che la pena base e gli aumenti a titolo di continuazione sono stati determinati avuto riguardo all'oggettiva gravità del fatto complessivamente considerato, alle modalità esecutive del reato e all'intensità del dolo dell'imputato; ritenuto che in ordine alle deduzioni formulate nella memoria possono ribadirsi le argomentazioni innanzi formulate; considerato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiar P.Q.MNO, "rzia De 2