Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07665/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato; Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Milano in data 3 maggio 2022 ha revocato il proprio precedente provvedimento del 29 aprile 2022, con il quale era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA], in via provvisoria, l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art.94 d.P.R. n.309/90, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per quanto di competenza; Ritenuto, al riguardo, che il ricorso proposto dal condannato avverso il citato provvedimento è inammissibile poiché, in tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal Magistrato di sorveglianza non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento delle decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 33911 del 07/07/2021, Rv. 281793 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 g nnaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato; Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Milano in data 3 maggio 2022 ha revocato il proprio precedente provvedimento del 29 aprile 2022, con il quale era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA], in via provvisoria, l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art.94 d.P.R. n.309/90, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per quanto di competenza; Ritenuto, al riguardo, che il ricorso proposto dal condannato avverso il citato provvedimento è inammissibile poiché, in tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal Magistrato di sorveglianza non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento delle decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 33911 del 07/07/2021, Rv. 281793 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 g nnaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 07665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris