CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21356/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01; Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini, Rv. 264145 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 sulla carenza di seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo, da parte del giudice di merito, della intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato tenuto conto che il 2 febbraio 2024, data della pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione quinquennale previsto per la contravvenzione contestata non era decorso; che, inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis