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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30644/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16820/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Identità S iciliana della Regione Siciliana, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e Oggetto: nomina dirigenti Regione Sicilia difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1001/2018 pubblicata il 23 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2404/2016 il Tribunale di Palermo, premesso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato al concorso per 347 dirigenti tecnici e che si erano collocati in posizione utile per essere assunti quali dirigenti tecnici architetti, ha dichiarato che essi avevano diritto a essere assunti presso l’Assessorato regionale dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Identità siciliana con decorrenza dal 26 novembre 2010, con inquadramento nella categoria D del personale non dirigenziale della Regione Sicilia, posizione economica D1, con condanna della P.A. a risarcire il danno.

Il menzionato Assessorato e la Regione siciliana hanno proposto appello principale.

I lavoratori hanno proposto appello incidentale per differenti ragioni.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1001/2018, ha accolto l’appello principale della Presidenza della Regione siciliana e, limitatamente all’inquadramento e all’entità del risarcimento del danno, quelli, incidentali, dei lavoratori.L’[OSCURATO:PERSONA] culturali e Identità siciliana della Regione siciliana ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso e hanno presentato ricorso incidentale con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana, recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001, della Tabella A allegata all’[OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2001 recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001, dell’art. 19, comma 3, del Contratto collettivo regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana 2002/2005, del CCNL del comparto Regioni - [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001.

Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il CCNL 1998/2001 del Comparto REGIONI ed [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui stabilisce che per i profili professionali già ascritti alla 8^ qualifica funzionale ex DPR 347/1983 il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.

In particolare, deduce che l’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana (recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001) rimanderebbe alla elencazione di cui al CCNL del comparto Regioni-autonomie locali 1998/2001 soltanto per la integrazione della declaratoria dei «profili professionali» di cui alla tabella A allegata all’accordo del 28 febbraio 2001 (recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001) e non anche per gli aspetti retributivi.

Inoltre, il detto rinvio avrebbe potuto essere compiuto esclusivamente nei limiti della compatibilità («in quanto compatibili»).

Peraltro, nella fattispecie di causa, la compatibilità del CCNL 1998/2001 REGIONI e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata esclusa dal Contratto collettivo del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia 2002/2005 che - all’art. 19, comma 3 - avrebbe affermato che per tutte le categorie «è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale» (nel caso in esame, D1).

La censura è inammissibile.

Come già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez.

L, n. 21197 del 2 ottobre 2020; Cass., Sez.

L, n. 4880 del 1° marzo 2018; Cass., Sez.

L, n. 2701 del 5 febbraio 2018; Cass., Sez.

L, n. 2491 del 1° febbraio 2018; Cass., Sez.

L, n. 2457 del 31 gennaio 2018 in relazione a vicende sovrapponibili a quella qui in discussione, nelle quali è stata parimenti dichiarata la inammissibilità della censura di violazione del CCRL 2002/2005 e della tabella A allegata al D.P.Reg. n. 9 del 2001) - il d.lgs. n. 165 del 2001 , art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del detto d.lgs., è norma di stretta interpretazione, sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali, ivi non contemplati (Cass., Sez.

L, n. 7671 del 18 aprile 2016).

L’interpretazione di tali contratti, infatti, spetta al giudice di merito e il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti entro cui oggi sono rilevanti in sede di legittimità, ovvero per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3.Nessuna delle ipotesi che consentono il sindacato di legittimità sulla disciplina della contrattazione collettiva non-nazionale è ravvisabile, però, nell'odierno ricorso.

Del resto, parte ricorrente principale neppure provvede alla trascrizione del testo degli accordi sindacali sulla classificazione del personale recepiti con decreto del Presidente della Regione e del contratto collettivo integrativo regionale, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla deduzione del vizio di violazione del D.P.Reg. n. 9 del 2001 e del D.P.Reg. n. 10 del 2001. 2) Con il secondo motivo parte ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c., in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel modificare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva quantificato il danno nella misura del 50% della retribuzione tabellare in assenza di uno specifico motivo di appello incidentale sul punto.

La censura è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la P.A. prodotto atto di transazione con i controricorrenti- ricorrenti incidentali difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali è stata raggiunta un’intesa integrale. 3)Con il terzo motivo la P.A. ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. perché la corte territoriale avrebbe liquidato il danno in misura pari all’intera retribuzione di riferimento senza alcuna ragione.

La censura è inammissibile, venendo in rilievo una quantificazione in via equitativa del risarcimento avvenuta con una motivazione che individua uno specifico parametro(la retribuzione dovuta) che non è stato contestato in quanto tale, atteso che la P.A. si è limitata a dedurre semplicemente l’eccessività della somma riconosciuta.

Peraltro, si osserva che tale quantificazione è stata effettuata in seguito al riconoscimento ai lavoratori della fascia economica D3, che era stato impugnato con il primo motivo del ricorso principale, il quale è stato dichiarato inammissibile. 4) Deve essere ora valutato il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questo deve essere dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto il ricorso principale è inammissibile, atteso che la sentenza gravata è stata depositata il 23 novembre 2018 e il ricorso incidentale è stato notificato il 1° luglio 2019.

Tale esito comporta la non accoglibilità dell’istanza, proposta dai ricorrenti incidentali qui considerati, di rinvio della presente causa alla pubblica udienza. 5) Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non deve essere esaminato, stante la sua natura condizionataall’accoglimento del ricorso principale. 6)Il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inefficace.

Il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non deve essere esaminato, stante la sua natura condizionata.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. fra la P.A. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le spese di lite sono compensate fra la P.A. e gli altri controricorrenti in ragione dell’accordo intervenuto fra questi ultimi e la stessa P.A.

Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A. ricorrente principale, in quanto soggetto ammesso al beneficio della prenotazione a debito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -condanna parte ricorrente principale a rifondere le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16820/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Identità S iciliana della Regione Siciliana, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e Oggetto: nomina dirigenti Regione Sicilia difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1001/2018 pubblicata il 23 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2404/2016 il Tribunale di Palermo, premesso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato al concorso per 347 dirigenti tecnici e che si erano collocati in posizione utile per essere assunti quali dirigenti tecnici architetti, ha dichiarato che essi avevano diritto a essere assunti presso l’Assessorato regionale dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Identità siciliana con decorrenza dal 26 novembre 2010, con inquadramento nella categoria D del personale non dirigenziale della Regione Sicilia, posizione economica D1, con condanna della P.A. a risarcire il danno. Il menzionato Assessorato e la Regione siciliana hanno proposto appello principale. I lavoratori hanno proposto appello incidentale per differenti ragioni. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1001/2018, ha accolto l’appello principale della Presidenza della Regione siciliana e, limitatamente all’inquadramento e all’entità del risarcimento del danno, quelli, incidentali, dei lavoratori.L’[OSCURATO:PERSONA] culturali e Identità siciliana della Regione siciliana ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso e hanno presentato ricorso incidentale con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana, recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001, della Tabella A allegata all’[OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2001 recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001, dell’art. 19, comma 3, del Contratto collettivo regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana 2002/2005, del CCNL del comparto Regioni - [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il CCNL 1998/2001 del Comparto REGIONI ed [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui stabilisce che per i profili professionali già ascritti alla 8^ qualifica funzionale ex DPR 347/1983 il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3. In particolare, deduce che l’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana (recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001) rimanderebbe alla elencazione di cui al CCNL del comparto Regioni-autonomie locali 1998/2001 soltanto per la integrazione della declaratoria dei «profili professionali» di cui alla tabella A allegata all’accordo del 28 febbraio 2001 (recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001) e non anche per gli aspetti retributivi. Inoltre, il detto rinvio avrebbe potuto essere compiuto esclusivamente nei limiti della compatibilità («in quanto compatibili»). Peraltro, nella fattispecie di causa, la compatibilità del CCNL 1998/2001 REGIONI e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata esclusa dal Contratto collettivo del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia 2002/2005 che - all’art. 19, comma 3 - avrebbe affermato che per tutte le categorie «è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale» (nel caso in esame, D1). La censura è inammissibile. Come già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 21197 del 2 ottobre 2020; Cass., Sez. L, n. 4880 del 1° marzo 2018; Cass., Sez. L, n. 2701 del 5 febbraio 2018; Cass., Sez. L, n. 2491 del 1° febbraio 2018; Cass., Sez. L, n. 2457 del 31 gennaio 2018 in relazione a vicende sovrapponibili a quella qui in discussione, nelle quali è stata parimenti dichiarata la inammissibilità della censura di violazione del CCRL 2002/2005 e della tabella A allegata al D.P.Reg. n. 9 del 2001) - il d.lgs. n. 165 del 2001 , art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del detto d.lgs., è norma di stretta interpretazione, sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali, ivi non contemplati (Cass., Sez. L, n. 7671 del 18 aprile 2016). L’interpretazione di tali contratti, infatti, spetta al giudice di merito e il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti entro cui oggi sono rilevanti in sede di legittimità, ovvero per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3.Nessuna delle ipotesi che consentono il sindacato di legittimità sulla disciplina della contrattazione collettiva non-nazionale è ravvisabile, però, nell'odierno ricorso. Del resto, parte ricorrente principale neppure provvede alla trascrizione del testo degli accordi sindacali sulla classificazione del personale recepiti con decreto del Presidente della Regione e del contratto collettivo integrativo regionale, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Analoghe considerazioni valgono quanto alla deduzione del vizio di violazione del D.P.Reg. n. 9 del 2001 e del D.P.Reg. n. 10 del 2001. 2) Con il secondo motivo parte ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c., in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel modificare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva quantificato il danno nella misura del 50% della retribuzione tabellare in assenza di uno specifico motivo di appello incidentale sul punto. La censura è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la P.A. prodotto atto di transazione con i controricorrenti- ricorrenti incidentali difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali è stata raggiunta un’intesa integrale. 3)Con il terzo motivo la P.A. ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. perché la corte territoriale avrebbe liquidato il danno in misura pari all’intera retribuzione di riferimento senza alcuna ragione. La censura è inammissibile, venendo in rilievo una quantificazione in via equitativa del risarcimento avvenuta con una motivazione che individua uno specifico parametro(la retribuzione dovuta) che non è stato contestato in quanto tale, atteso che la P.A. si è limitata a dedurre semplicemente l’eccessività della somma riconosciuta. Peraltro, si osserva che tale quantificazione è stata effettuata in seguito al riconoscimento ai lavoratori della fascia economica D3, che era stato impugnato con il primo motivo del ricorso principale, il quale è stato dichiarato inammissibile. 4) Deve essere ora valutato il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questo deve essere dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto il ricorso principale è inammissibile, atteso che la sentenza gravata è stata depositata il 23 novembre 2018 e il ricorso incidentale è stato notificato il 1° luglio 2019. Tale esito comporta la non accoglibilità dell’istanza, proposta dai ricorrenti incidentali qui considerati, di rinvio della presente causa alla pubblica udienza. 5) Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non deve essere esaminato, stante la sua natura condizionataall’accoglimento del ricorso principale. 6)Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inefficace. Il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non deve essere esaminato, stante la sua natura condizionata. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. fra la P.A. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le spese di lite sono compensate fra la P.A. e gli altri controricorrenti in ragione dell’accordo intervenuto fra questi ultimi e la stessa P.A. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A. ricorrente principale, in quanto soggetto ammesso al beneficio della prenotazione a debito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -condanna parte ricorrente principale a rifondere le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nell
Sentenza Cassazione n. 30644/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris