CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo avanzato dal ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto della liberazione anticipata in relazione al periodo di detenzione espiato dal 30/05/2023 al 29/11/2023 in virtù dell'avvenuta scarcerazione, sono manifestamente infondate. Invero, non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825). In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso. Il ricorrente, nel caso in esame, non prova di avere concreto interesse, non indicando per quale pena per reato commesso prima del periodo di espiazione di pena, sofferto senza titolo, qualora fosse stata accolta la domanda di liberazione anticipata, avrebbe potuto usufruire della fungibilità. Va, infine, osservato che del periodo espiato nonostante l'eventuale concessione postuma della liberazione anticipata il condannato può beneficiare dell'indennizzo per ingiusta detenzione, soltanto se deduca un grave errore nei presupposti per l'applicazione della liberazione anticipata; e che comunque tale questione va sollevata in via incidentale nel procedimento per ingiusta detenzione e non davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Fodaroni, Rv. 281735). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1111 l