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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2024

Cassazione n. 34788/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3522/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce alricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA , via F. Confalonieri n.1 presso il suo studio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Contratto di fornitura –Inadempimento - Risarcimento.

CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] GALILEO, titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa Agricola individuale; - intimata - avverso la sentenza n. 416/2022 pubblicata il 21 giugno 202 1 dal la CORTE D’APPELLO di POTENZA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21ottobre 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che

1. i l Tribunale di Matera rigettò la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di Euro 48.861,71 in relazione al contratto di fornitura di 4.000,00 quintali di Kiwi ( per aver asseritamente fornito, rispetto ad un acconto versato di Euro 80.000,00, merce del valore di Euro 3.1138,29, corrispondente a 1646,98 quintali e non della qualità pattuita); lo stesso Tribunale accolse la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] leo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favore della somma di Euro 22.722,55, quale residuo dovutole per la fornitura dei suddetti quintali, con compensazione della metà delle spese; 2.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello dinanzi la Corte d’appello di Potenza a vverso la sentenza di prime cure; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, chiedendone il rigetto; la Corte d’appello di Potenza,con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello , con condanna della società appellantealla rifusione delle spese di lite del grado ;

3. avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi la società [OSCURATO:SOCIETA]; sebbene intimata, [OSCURATO:PERSONA] non ha rit e nuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; Considerato che CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c.“in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; in particolare, assume che la Corte d’appello , valutando le richieste istruttorie dell’appellante come inammissibili , in quanto non reiterate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, non si sarebbe avveduta, invece, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva precisato le conclusioni, riportandosi il difensore a “quelle già rassegnate in atti che qui si hanno per trascritte e riportate”, omettendo di reiterare espressamente le richieste istruttorie, il cui accoglimento, però, era già stato formulato nella comparsa conclusionale, a pagina 19, ove espressamente si insisteva “per l’accoglimento delle proprie istanze istruttorie”; 2.con il secondo motivo di ricorso lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1366 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”; in particolare, a parere della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe compiuto una “valutazione imprudente” della prova che, risolvendosi in un’interpretazione logicamente insostenibile, avrebbe determinato un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto; tale profilo viene evidenziato in quanto la Corte d’appello ha ritenuto priva di rilievo la sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] oltre che del capitolato di fornitura, anche di ciascuna pagina del [OSCURATO:PERSONA] della Cooperativa; 3.con il terzo motivo di ricorso, formulato in via subordinata rispetto al precedente, lamenta l’ “ Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” per non avere la Corte d’appello valutato l’accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] manifestata attraverso la sottoscrizione di ogni singola pagina; 4.c on il quarto motivo di ricorso lamenta la “ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 115 c.p.c., 61 c.p.c., 1474 c.c. e 116 c.p.c. per travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.”; contesta quanto ritenuto dal Giudice d’appello sia in ordine alla non intelligibilità delle «varie cifre trasposte in atti dalla s.c.a.r.l. attrice»sia per aver affermato che «l’appellante non ha spiegato come è arrivato a valutare il prodotto fornitogli per un importo pari a € 31.138,29.

A riguardo, ha richiamato gli artt. 11, 12, 13 del Regolamento (come abbiamo visto non applicabile ai non soci) e l’art. 5 del contratto.

Questi articoli, comunque, non permettono di rendere più intelligibili i calcoli effettuati dalla cooperativa»; la Corte territoriale avrebbe violato gli articoli 115 e 61 c.p.c. perché, per un verso , non avrebbe utilizzato per decidere la prova fornita dalla Cooperativa, limitandosi a dichiarare la non intelligibilità dei dati forniti e, per l’altro, avrebbe omesso di avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio così come richiesto, data la ritenuta inintellegibilità deidati da parte dei Giudici di merito;

5. c on il quinto motivo di ricorso, la società lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 214 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ed omessa valutazione di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”; contesta che il Giudice d’appello abbia ritenuto che non potessero essere tratti elementi valutativi dalla sottoscrizione per accettazione della [OSCURATO:PERSONA] della fattura n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] predisposta dalla Cooperativa e contenente l’importo della liquidazione eseguita dagli agronomi; difatti, in primo grado, in sede di terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la fattura e in appello, la Corte territorialeaveva CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ritenuto che l’odierna società ricorrente avevaomesso di chiedere la verificazione; 6.il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati; 6.1.secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio richiama integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità, l e istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione ( da ultimo: Cass.04/04/2022 n. 10767; Cass. 27/02/2019 n. 5741; v. anche Cass . 10/11/2021, n. 33103 , Cass. 31/05/2019 n. 15029 , Cass.03/08/2017n. 19352; Cass. Sez. 6 - 3, 05/02/2019 n. 3229 ); si è al riguardo sottolineata la necessità, « per ragioni di coerenza sistematica e nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata sull'effettività del diritto di difesa (art.24 e 111 Cost.)», di «coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delleconclusioni, quali: -il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte nonabbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 Rv. 660569); -il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelleesplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulladomanda pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012 Rv.621711 Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014 Rv. 632116; Sez. 2 -Sentenza n. 17582 del 14/07/2017 Rv. 644854; Sez. 1 - , Ordinanza n.31571 del 03/12/2019 Rv. 656277); -il principio secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della partenon si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, valela presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioniprecedentemente formulate (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del30/09/2013 Rv. 627928; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998 (Rv. 519576; nello stesso senso, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv.659790 secondo cui in c aso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione); -il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale dirito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod.

CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate,se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012 Rv. 622631)» (così testualmente,Cass. 04/04/2022 n. 10767); alla luce degli enunciati principi, va evidenziato che il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delledomande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte. nello specifico, «quanto all'assenza del difensore della parte all'udienza diprecisazione delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcunavolontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nellacomparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183cod. proc. civ (così Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014 non massimata)»(v.

Cass. 10033 del 2021, così in motivazione, pagg. 7 -9); sulla base dell’orientamento giurisprudenziale appena ricordato, la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non può prescindere da un’indagine volta all’accertamento se , in base alla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o alla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183 cpc (o 184 cpc nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conclusionale di cui all'art. 190 cpc, la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice; nella fattispecie in esame , la corte territoriale, nel decidere sull'appello, si è invero limitata al mero riscontro della mancata specifica riproposizione, in sede conclusionale, da parte dell'istante, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accompagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la valutazione complessiva della condotta processuale della parteal fine di accertare l’eventuale emergenza della inequivoca volontà di insistere sulla richiesta pretermessa.

7. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza,che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte accoglieil primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3522/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce alricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA , via F. Confalonieri n.1 presso il suo studio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Contratto di fornitura –Inadempimento - Risarcimento. CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] GALILEO, titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa Agricola individuale; - intimata - avverso la sentenza n. 416/2022 pubblicata il 21 giugno 202 1 dal la CORTE D’APPELLO di POTENZA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21ottobre 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1. i l Tribunale di Matera rigettò la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di Euro 48.861,71 in relazione al contratto di fornitura di 4.000,00 quintali di Kiwi ( per aver asseritamente fornito, rispetto ad un acconto versato di Euro 80.000,00, merce del valore di Euro 3.1138,29, corrispondente a 1646,98 quintali e non della qualità pattuita); lo stesso Tribunale accolse la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] leo, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favore della somma di Euro 22.722,55, quale residuo dovutole per la fornitura dei suddetti quintali, con compensazione della metà delle spese; 2.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello dinanzi la Corte d’appello di Potenza a vverso la sentenza di prime cure; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, chiedendone il rigetto; la Corte d’appello di Potenza,con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello , con condanna della società appellantealla rifusione delle spese di lite del grado ; 3. avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi la società [OSCURATO:SOCIETA]; sebbene intimata, [OSCURATO:PERSONA] non ha rit e nuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; Considerato che CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c.“in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; in particolare, assume che la Corte d’appello , valutando le richieste istruttorie dell’appellante come inammissibili , in quanto non reiterate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, non si sarebbe avveduta, invece, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva precisato le conclusioni, riportandosi il difensore a “quelle già rassegnate in atti che qui si hanno per trascritte e riportate”, omettendo di reiterare espressamente le richieste istruttorie, il cui accoglimento, però, era già stato formulato nella comparsa conclusionale, a pagina 19, ove espressamente si insisteva “per l’accoglimento delle proprie istanze istruttorie”; 2.con il secondo motivo di ricorso lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1366 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”; in particolare, a parere della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe compiuto una “valutazione imprudente” della prova che, risolvendosi in un’interpretazione logicamente insostenibile, avrebbe determinato un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto; tale profilo viene evidenziato in quanto la Corte d’appello ha ritenuto priva di rilievo la sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] oltre che del capitolato di fornitura, anche di ciascuna pagina del [OSCURATO:PERSONA] della Cooperativa; 3.con il terzo motivo di ricorso, formulato in via subordinata rispetto al precedente, lamenta l’ “ Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” per non avere la Corte d’appello valutato l’accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] manifestata attraverso la sottoscrizione di ogni singola pagina; 4.c on il quarto motivo di ricorso lamenta la “ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 115 c.p.c., 61 c.p.c., 1474 c.c. e 116 c.p.c. per travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.”; contesta quanto ritenuto dal Giudice d’appello sia in ordine alla non intelligibilità delle «varie cifre trasposte in atti dalla s.c.a.r.l. attrice»sia per aver affermato che «l’appellante non ha spiegato come è arrivato a valutare il prodotto fornitogli per un importo pari a € 31.138,29. A riguardo, ha richiamato gli artt. 11, 12, 13 del Regolamento (come abbiamo visto non applicabile ai non soci) e l’art. 5 del contratto. Questi articoli, comunque, non permettono di rendere più intelligibili i calcoli effettuati dalla cooperativa»; la Corte territoriale avrebbe violato gli articoli 115 e 61 c.p.c. perché, per un verso , non avrebbe utilizzato per decidere la prova fornita dalla Cooperativa, limitandosi a dichiarare la non intelligibilità dei dati forniti e, per l’altro, avrebbe omesso di avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio così come richiesto, data la ritenuta inintellegibilità deidati da parte dei Giudici di merito; 5. c on il quinto motivo di ricorso, la società lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 214 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ed omessa valutazione di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”; contesta che il Giudice d’appello abbia ritenuto che non potessero essere tratti elementi valutativi dalla sottoscrizione per accettazione della [OSCURATO:PERSONA] della fattura n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] predisposta dalla Cooperativa e contenente l’importo della liquidazione eseguita dagli agronomi; difatti, in primo grado, in sede di terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto la fattura e in appello, la Corte territorialeaveva CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ritenuto che l’odierna società ricorrente avevaomesso di chiedere la verificazione; 6.il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati; 6.1.secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio richiama integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità, l e istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione ( da ultimo: Cass.04/04/2022 n. 10767; Cass. 27/02/2019 n. 5741; v. anche Cass . 10/11/2021, n. 33103 , Cass. 31/05/2019 n. 15029 , Cass.03/08/2017n. 19352; Cass. Sez. 6 - 3, 05/02/2019 n. 3229 ); si è al riguardo sottolineata la necessità, « per ragioni di coerenza sistematica e nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata sull'effettività del diritto di difesa (art.24 e 111 Cost.)», di «coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delleconclusioni, quali: -il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte nonabbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 Rv. 660569); -il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelleesplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulladomanda pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012 Rv.621711 Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014 Rv. 632116; Sez. 2 -Sentenza n. 17582 del 14/07/2017 Rv. 644854; Sez. 1 - , Ordinanza n.31571 del 03/12/2019 Rv. 656277); -il principio secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della partenon si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, valela presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioniprecedentemente formulate (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del30/09/2013 Rv. 627928; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998 (Rv. 519576; nello stesso senso, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv.659790 secondo cui in c aso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione); -il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale dirito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate,se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012 Rv. 622631)» (così testualmente,Cass. 04/04/2022 n. 10767); alla luce degli enunciati principi, va evidenziato che il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delledomande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte. nello specifico, «quanto all'assenza del difensore della parte all'udienza diprecisazione delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcunavolontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nellacomparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183cod. proc. civ (così Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014 non massimata)»(v. Cass. 10033 del 2021, così in motivazione, pagg. 7 -9); sulla base dell’orientamento giurisprudenziale appena ricordato, la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non può prescindere da un’indagine volta all’accertamento se , in base alla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o alla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183 cpc (o 184 cpc nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa CC 21.10.2024 Ric. n. 3522/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conclusionale di cui all'art. 190 cpc, la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice; nella fattispecie in esame , la corte territoriale, nel decidere sull'appello, si è invero limitata al mero riscontro della mancata specifica riproposizione, in sede conclusionale, da parte dell'istante, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accompagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la valutazione complessiva della condotta processuale della parteal fine di accertare l’eventuale emergenza della inequivoca volontà di insistere sulla richiesta pretermessa. 7. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza,che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglieil primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri
Sentenza Cassazione n. 34788/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris