CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 34248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LUCAN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 14/2/2022 del Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14 febbraio 2022 (motivi dep. il 4 marzo successivo), il tribunale per il riesame di Milano ha confermato integralmente l'ordinanza emessa in data 24 gennaio 2022 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano in relazione ai delitti di associazione per delinquere (in permanenza attuale) e concorso in truffa in erogazioni pubbliche (fatti commessi fino al maggio 2021). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avuto riguardo alla inosservanza della norma processuale (art. 309, comma 5, cod. proc. pen.) che sanziona con la tranciante inefficacia della misura cautelare la tardiva trasmissione degli atti alla cancelleria del tribunale per il riesame, dovendo -a tal fine- computarsi nei 5 giorni indicati quale termine invalicabile anche il primo "dies a quo computatur in termino", trattandosi di termine apposto in materia di decorrenza della custodia. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione della legge processuale e vizi di motivazione (in forma promiscua), per avere il tribunale divisato i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente al sodalizio di settore dedito alla frode in erogazioni pubbliche (reddito di cittadinanza e reddito di emergenza). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora i tre vizi di motivazione, in forma promiscua, in ordine alla valutazione operata dal tribunale per ravvisare i gravi indizi di colpevolezza del reato fine contestato, non essendo neppure indicato il concreto danno patrimoniale provocato allo Stato dalle domande di reddito di cittadinanza veicolate per il tramite del ricorrente; né essendo evidente trattarsi di truffa in erogazioni pubbliche, piuttosto che concorso in indebita percezione di pubbliche erogazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1.1. Così il primo motivo. Come ha correttamente rilevato l'ordinanza impugnata, il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma cinque, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quattro, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur in termino", con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale (nella specie, 2/2/2022), non si computa (Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Pezone, Rv. 252472; Sez. 6, n. 12315 del 27/11/2007, dep. 2008, Madonna, Rv. 239411; Sez. 5, n. 30207 del 18/06/2002, Di renzo, Rv. 222592; Sez. 6, n. 1444 del 20/04/1999, Loda, Rv. 214691; seguite da sentenze non massimate che volgono nei medesimi termini: Sez. 6, n. 8599, del 2/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 25553, del 24/3/2021; Sez. 5, n. 3179, del 9/11/2018, dep. 2019). A quest'indirizzo il Collegio ritiene dover offrire continuità, non essendo in alcun modo persuasivi i contrari, generici, rilievi addotti. E' ben vero che la regola stabilita dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. conosce delle eccezioni, come espressamente previsto dall'incipit che apre la disposizione («salvo che la legge disponga altrimenti...»). Nel caso di specie, tuttavia, non solo l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non deroga alla regola generale, ma, per contro, espressamente la conferma. Ed invero, rispetto all'originaria previsione del codice di rito che, a fronte della presentazione della richiesta di riesame, ancora oggi impone al presidente del tribunale di far dare immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente affinché questa trasmetta gli atti «entro il giorno successivo», con la legge 8 agosto 1995, n. 332 si è stabilito - sanzionando l'omissione con la perdita di efficacia della misura cautelare - che la trasmissione degli atti debba avvenire «comunque entro il quinto giorno». Avendo la "novella" interpolato l'originaria disposizione, non v'è dubbio che l'aggiunta debba leggersi in rapporto a quella, sicché il termine ultimo del quinto giorno entro cui gli atti debbono essere trasmessi al tribunale del riesame, pena l'inefficacia della misura, è, appunto, il quinto giorno "successivo" a quello in cui si fa obbligo di dare l'immediato avviso, a sua volta coincidente con quello di deposito della richiesta di riesame. Lungi dal derogare alla generale regola di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., dunque, la disposizione ne costituisce espressa conferma. Mentre ove il legislatore processuale ha voluto introdurre un diverso criterio di computo (art. 297, comma 1, cod. proc. pen.) lo ha esplicitamente previsto. 1.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia -in forma promiscua- tutti e tre i vizi di motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta). Così incorrendo nel deficit di specificità dei motivi. Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della argomentazione decisoria sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così da ultimo: Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, ric. Filardo ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile. 1.2.1. Della manifestazione processuale del vincolo associativo il tribunale si occupa, in riferimento precipuo ai motivi di riesame sviluppati, alle pagine da 15 a 18 della motivazione. La compagine associativa è risultata strutturata, con impiego funzionale di risorse umane e materiali, l'apporto efficace del ricorrente è stato stimato nel merito come durevole e costante. Il tribunale ha altresì chiarito come ciascuno degli associati agisse nella consapevolezza di appartenere ad un gruppo e con la conoscenza del suo ruolo. Il che consente di ritenere integrati gli estremi del delitto associativo contestato. In questo gruppo organizzato il ricorrente agisce anche separatamente dal fratello, intrattenendo rapporti con i CAF in riferimento a numerosissime pratiche volte alla percezione del reddito di cittadinanza fuori dai casi previsti dalla legge. 1.2.2. Il tribunale ha altresì diffusamente motivato in ordine al danno patrimoniale determinato dalla condotta decettiva posta in essere dall'agente in concorso necessario con gli altri sodali. Tale danno è stato finanche quantificato sulla base di coefficienti di moltiplicazione reali. Del pari è a dirsi per la qualificazione giuridica data al fatto; avendo il tribunale del riesame argomentato circa la natura degli artifizi adoperati (diversi dalla mera condotta silente) tesi a raggirare gli organi pubblici di controllo, il che pone le basi ontologiche che caratterizzano il "tipo" contestato in cautela. I vizi denunziati non scalfiscono, pertanto, le argomentazioni addotte nel merito per offrire dimostrazione della divisata gravità indiziaria in relazione ai delitti contestati in cautela. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali, oltre alla sanzione, per la colpa dimostrata nella proposizione di un ricorso inammissibile, del pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata ai ricorrenti detenuti a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. pro