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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 34322/2022

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ORDINANZA sul ricorso 28139-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA] E PISTOIA, 3691 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successive - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 670/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2017 R.G.N. 1319/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 10 giugno 2017, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altre 26 nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti, tutte docenti della scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e quindi anteriore all'istituzione del corso di laurea in Scienza della Formazione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (terza fascia) per la classe concorsuale "Scuola dell'infanzia e primaria" per il triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che l'art. 1, comma 605,

I. n. 296/2006, univocamente dispone di non ulteriormente consentire oltre l'anno 2007/2008 l'ampliamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo supplente se non nei casi specificamente e tassativamente individuati, nei quali non rientra alcuna delle istanti, così che il loro inserimento rappresenterebbe un "nuovo inserimento" precluso dalla disciplina primaria applicabile; che per la cassazione di tale decisione ricorrono con distinti atti [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale il MIUR non ha svolto difesa alcuna nonché [OSCURATO:PERSONA] ed altre 17 delle originarie istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO che, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione, la Bracali depositava atto di rinuncia al proprio ricorso debitamente notificato, di cui il Collegio dà atto all'odierna udienza, dichiarando estinto il relativo giudizip; - che, venendo all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 17 è a dirsi come con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 605,

I. n. 296/2006, 2909 c.c., 1366, 1374, 1375 e 2935 c.c. del d.P.R. 25.3.2014, degli artt. 3, 4, 5, 35, 36, 51 e 97 Cost., 11 preleggi, 1, comma 7, d.P.R. 18.10.2006, 9, comma 20,

I. n. 70/2011, del principio comunitario di non discriminazione e di accesso al lavoro e dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento, invoca l'estensibilità del giudicato amministrativo di annullamento parziale del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, tanto più che il Ministero mediante l'obbligatoria modalità telematica di proposizione della domanda, ha impedito materialmente la protocollazione della stessa e così il suo inoltro; - con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, le ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione dell'inoltro successivo alla scadenza del termine della domanda, da ritenersi, alla stregua delle censure formulate con il primo motivo, idonea a fondare il diritto all'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017; - che con il terzo motivo, in via meramente subordinata, le ricorrenti, ripropongono l'eccezione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 605,

I. n.296/2006, 9, commi 20 e 21, di. n. 70/2011 conv. in I. n. 106/2011, 14, comma 2, d.l. n. 216/2011 conv. in I. n. 14/2012 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost.; - che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati così come manifestamente infondata deve ritenersi la sollevata eccezione di legittimità costituzionale alla luce delle pronunzie in merito rese da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez.

VI, n. 35571/21 ed i precedenti ivi richiamati Cass., n. 3830/2021, Cass. n. 4905/2021 e Cass. n. 12346/2021) le quali hanno affermato il seguente principio di diritto "il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006" alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c. p. c. ; che il ricorso in esame va, dunque, rigettato con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della novità, al momento della presentazione del ricorso della questione giuridica; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso proposto alla Bracali.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altre 17 e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, salvo [OSCURATO:PERSONA],dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28139-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA] E PISTOIA, 3691 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successive - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 670/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2017 R.G.N. 1319/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 10 giugno 2017, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altre 26 nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti, tutte docenti della scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e quindi anteriore all'istituzione del corso di laurea in Scienza della Formazione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (terza fascia) per la classe concorsuale "Scuola dell'infanzia e primaria" per il triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che l'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, univocamente dispone di non ulteriormente consentire oltre l'anno 2007/2008 l'ampliamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo supplente se non nei casi specificamente e tassativamente individuati, nei quali non rientra alcuna delle istanti, così che il loro inserimento rappresenterebbe un "nuovo inserimento" precluso dalla disciplina primaria applicabile; che per la cassazione di tale decisione ricorrono con distinti atti [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale il MIUR non ha svolto difesa alcuna nonché [OSCURATO:PERSONA] ed altre 17 delle originarie istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO che, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione, la Bracali depositava atto di rinuncia al proprio ricorso debitamente notificato, di cui il Collegio dà atto all'odierna udienza, dichiarando estinto il relativo giudizip; - che, venendo all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 17 è a dirsi come con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 605, I. n. 296/2006, 2909 c.c., 1366, 1374, 1375 e 2935 c.c. del d.P.R. 25.3.2014, degli artt. 3, 4, 5, 35, 36, 51 e 97 Cost., 11 preleggi, 1, comma 7, d.P.R. 18.10.2006, 9, comma 20, I. n. 70/2011, del principio comunitario di non discriminazione e di accesso al lavoro e dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento, invoca l'estensibilità del giudicato amministrativo di annullamento parziale del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, tanto più che il Ministero mediante l'obbligatoria modalità telematica di proposizione della domanda, ha impedito materialmente la protocollazione della stessa e così il suo inoltro; - con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, le ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione dell'inoltro successivo alla scadenza del termine della domanda, da ritenersi, alla stregua delle censure formulate con il primo motivo, idonea a fondare il diritto all'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017; - che con il terzo motivo, in via meramente subordinata, le ricorrenti, ripropongono l'eccezione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 605, I. n.296/2006, 9, commi 20 e 21, di. n. 70/2011 conv. in I. n. 106/2011, 14, comma 2, d.l. n. 216/2011 conv. in I. n. 14/2012 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost.; - che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati così come manifestamente infondata deve ritenersi la sollevata eccezione di legittimità costituzionale alla luce delle pronunzie in merito rese da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, n. 35571/21 ed i precedenti ivi richiamati Cass., n. 3830/2021, Cass. n. 4905/2021 e Cass. n. 12346/2021) le quali hanno affermato il seguente principio di diritto "il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006" alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c. p. c. ; che il ricorso in esame va, dunque, rigettato con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della novità, al momento della presentazione del ricorso della questione giuridica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso proposto alla Bracali. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altre 17 e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, salvo [OSCURATO:PERSONA],dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
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