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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 1979

Cassazione n. 28618/2026

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truno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1979avverso la sentenza del 26/02/2026 del Tribunale di Bergamo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto larestituzione della somma di denaro in sequestro, con rinvio ai sensi dell’art. 623,lett. d), cod. proc. pen.;lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In data 4 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta in arresto a CostaVolpino nella flagranza dei delitti di detenzione a fini di spaccio di quantitativi dihashish e di cocaina cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,aggravati dalla recidiva reiterata.L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Bergamo senza applicazione dialcuna misura cautelare e nel giudizio direttissimo l’imputata ha chiesto di esseregiudicata nelle forme del rito abbreviato.2.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha dichiaratol’imputata responsabile del reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309del 1990, così riqualificato il fatto ha lei contestato, e ritenuta la continuazioneinterna e applicate le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidivacontestata, e la diminuente per il rito, l’ha condannata alla pena di un anno e ottomesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle speseprocessuali.Il Tribunale ha, inoltre, disposto la confisca della sostanza stupefacente e delmateriale per il confezionamento e la restituzione della somma di denaro insequestro.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha propostoricorso immediato per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiestol’annullamento quanto alla statuizione in ordine alle somme sequestrateall’imputata.Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale ha dedotto l’inosservanzadell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento alla restituzione dellasomma di 5.420,00 euro, rinvenuta in contanti presso l’abitazione dell’imputata esottoposta a sequestro, unitamente alla sostanza stupefacente, in occasione delsuo arresto.Il Procuratore generale ha premesso che il Tribunale, nella sentenzaimpugnata ha disposto la restituzione della somma, in quanto non sussiste provadel nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il delitto di detenzione disostanza stupefacente a fine di spaccio accertato.Il Tribunale ha, tuttavia, omesso ogni considerazione in ordine allaconfiscabilità della somma predetta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, in quanto dagli atti emergerebbe la sproporzione tra le condizionieconomiche-reddituali dell’imputata, che è disoccupata dal 2024 e vive con duefigli, e l’ammontare della somma sequestrata.4.

Con memoria depositata in data 9 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno 2026,il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare lasentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione della somma didenaro in sequestro, con rinvio ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.2.

Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale ha dedottol’inosservanza dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento allasomma di €. 5.420,00 rinvenuta in contanti presso l’abitazione dell’imputata esottoposta a sequestro.3.

Il motivo è fondato.Il Tribunale ha disposto la restituzione della somma di danaro in sequestro,«non sussistendo prova del nesso eziologico con il delitto» (pag. 2 della sentenzaimpugnata).Il Tribunale ha, dunque, motivato solo in ordine alla confisca di cui all’art.240 cod. pen., ma non considerato che l’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,come novellato dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123,convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, ha incluso ildelitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli checostituiscono presupposto della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen.L’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, nella formulazione vigente, sancisce chein caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 73, ivi comprese le ipotesidel comma 5, si applica l’art. 240-bis, cod. pen. e, dunque, la confisca obbligatoriaper sproporzione, fondata sulla presunzione relativa di illecita provenienza dei beniposseduti dai condannati per i reati ivi indicati.Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, ove si proceda per lecondotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione,non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materiadi stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdottodall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendoil necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione otrasporto (cfr., ex plurimis: Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj,non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 -01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01).Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danarotrovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per laconfisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forzadel rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90, ovvero si tratti di denaro,beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui,anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità aqualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.Il Tribunale non ha verificato l’applicabilità nel caso di specie della confisca“allargata” e, pertanto, la sentenza, deve essere annullata sul punto.4.

Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., alla Corte di appello diBrescia per il giudizio di secondo grado, che si uniformerà ai principi di diritto sopraenunciati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia peril giudizio di secondo grado.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
truno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1979avverso la sentenza del 26/02/2026 del Tribunale di Bergamo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto larestituzione della somma di denaro in sequestro, con rinvio ai sensi dell’art. 623,lett. d), cod. proc. pen.;lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 4 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta in arresto a CostaVolpino nella flagranza dei delitti di detenzione a fini di spaccio di quantitativi dihashish e di cocaina cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,aggravati dalla recidiva reiterata.L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Bergamo senza applicazione dialcuna misura cautelare e nel giudizio direttissimo l’imputata ha chiesto di esseregiudicata nelle forme del rito abbreviato.2. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha dichiaratol’imputata responsabile del reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309del 1990, così riqualificato il fatto ha lei contestato, e ritenuta la continuazioneinterna e applicate le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidivacontestata, e la diminuente per il rito, l’ha condannata alla pena di un anno e ottomesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle speseprocessuali.Il Tribunale ha, inoltre, disposto la confisca della sostanza stupefacente e delmateriale per il confezionamento e la restituzione della somma di denaro insequestro.3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha propostoricorso immediato per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiestol’annullamento quanto alla statuizione in ordine alle somme sequestrateall’imputata.Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale ha dedotto l’inosservanzadell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento alla restituzione dellasomma di 5.420,00 euro, rinvenuta in contanti presso l’abitazione dell’imputata esottoposta a sequestro, unitamente alla sostanza stupefacente, in occasione delsuo arresto.Il Procuratore generale ha premesso che il Tribunale, nella sentenzaimpugnata ha disposto la restituzione della somma, in quanto non sussiste provadel nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il delitto di detenzione disostanza stupefacente a fine di spaccio accertato.Il Tribunale ha, tuttavia, omesso ogni considerazione in ordine allaconfiscabilità della somma predetta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, in quanto dagli atti emergerebbe la sproporzione tra le condizionieconomiche-reddituali dell’imputata, che è disoccupata dal 2024 e vive con duefigli, e l’ammontare della somma sequestrata.4. Con memoria depositata in data 9 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno 2026,il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare lasentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione della somma didenaro in sequestro, con rinvio ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.2. Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale ha dedottol’inosservanza dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento allasomma di €. 5.420,00 rinvenuta in contanti presso l’abitazione dell’imputata esottoposta a sequestro.3. Il motivo è fondato.Il Tribunale ha disposto la restituzione della somma di danaro in sequestro,«non sussistendo prova del nesso eziologico con il delitto» (pag. 2 della sentenzaimpugnata).Il Tribunale ha, dunque, motivato solo in ordine alla confisca di cui all’art.240 cod. pen., ma non considerato che l’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,come novellato dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123,convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, ha incluso ildelitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli checostituiscono presupposto della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen.L’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, nella formulazione vigente, sancisce chein caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 73, ivi comprese le ipotesidel comma 5, si applica l’art. 240-bis, cod. pen. e, dunque, la confisca obbligatoriaper sproporzione, fondata sulla presunzione relativa di illecita provenienza dei beniposseduti dai condannati per i reati ivi indicati.Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, ove si proceda per lecondotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione,non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materiadi stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdottodall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendoil necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione otrasporto (cfr., ex plurimis: Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj,non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 -01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01).Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danarotrovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per laconfisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forzadel rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90, ovvero si tratti di denaro,beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui,anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità aqualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.Il Tribunale non ha verificato l’applicabilità nel caso di specie della confisca“allargata” e, pertanto, la sentenza, deve essere annullata sul punto.4.  Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., alla Corte di appello diBrescia per il giudizio di secondo grado, che si uniformerà ai principi di diritto sopraenunciati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia peril giudizio di secondo grado.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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