CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3605-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Giuliana, n. 66,'presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' RAE3USA, che la rappresenta e difende disgiuntamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5951/13/2018 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale, impugnava l'avviso di accertamento di maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l'anno d'imposta 2000 che l'Agenzia delle entrate aveva emesso sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. resa all'esito di una verifica fiscale condotta presso la sede della ditta. 2. La CTP di Catania accoglieva il ricorso della contribuente annullando l'atto impositivo ma la sentenza veniva riformata dalla CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate. Impugnata la sentenza d'appello dalla contribuente, questa Corte con ordinanza n. 16108 del 2017, cassava la sentenza impugnata accogliendo il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente aveva dedotto la «violazione degli artt. 1 e 39 del d.P.R. n.600/1973 e dell'art.53 della Cost. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.), per avere la sentenza violato il principio di autonomia di ciascun periodo di imposta sancito dall'art.1 del d.P.R. cit. ed il principio di capacità contributiva, avendo ritenuto legittimo l'accertamento cd. analitico-induttivo dei ricavi effettuato dall'Ufficio per l'anno 2000, applicando a tale periodo di imposta la media giornaliera di incassi determinata sulla base di documentazione extracontabile relativa ai mesi di settembre ed ottobre 1998». Il giudizio di rinvio dinanzi alla CTR della Sicilia si concludeva con la sentenza n. 1235/13/2018, depositata in data 19/03/2018, con cui i giudici di appello respingevano l'originario appello dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado e annullando, pertanto, l'avviso di accertamento impugnato e compensava le spese processuali dell'intero giudizio. 3. Avverso la predetta statuizione la contribuente ha proposto ricorso per revocazione che la CTR, con la sentenza qui impugnata, ha accolto ritenendo fondati i primi due motivi di revocazione ed assorbito il terzo, con conseguente decisione, in sede rescissoria, di rigetto dell'appello dell'Ufficio, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante Agenzia al pagamento delle spese processuali. 4. L'Agenzia delle entrate impugna tale sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l'intimata con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso erariale perché tardivamente proposto rispetto alla data di notifica della sentenza impugnata, che va rigettata in quanto la controricorrente non ha allegato al ricorso il "doc. 3" che lo proverebbe, né la circostanza è stata ammessa dall'Agenzia ricorrente che nel ricorso ha espressamente affermato che la sentenza d'appello non era stata «mai notificata» (v. Cass. n. 24415 del 2020). 2. Venendo, quindi, ai motivi di ricorso, con il primo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. censurando la statuizione d'appello per vizio di extrapetizione avendo la CTR, pur non essendo stata richiesta con il ricorso per revocazione, avente ad oggetto la sola statuizione sulle spese processuali della sentenza revocanda, nuovamente pronunciato in sede rescissoria sul merito della controversia, rigettando l'appello dell'Ufficio con conferma della sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo. 3. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse della ricorrente Agenzia a contestare l'annullamento dell'avviso di accertamento, pur erroneamente disposto dalla CTR in sede di revocazione con la sentenza impugnata (circostanza che nemmeno la controricorrente nega esplicitamente), avendo la stessa difesa erariale riconosciuto che la CTR con sentenza n. 1235/13/2018 emessa in sede di rinvio operato da questa Corte «aveva integralmente respinto [...] l'appello dell'Ufficio con conseguente conferma della pronuncia di primo grado di annullamento dell'atto impositivo oggetto del giudizio» (ricorso, pag. 15, ma anche a pag. 5). Statuizione, questa, mai impugnata e quindi costituente giudicato. 4. Al riguardo pare opportuno ricordare che «Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone» nella specie insussistente, «e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte» (cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 594 del 15/01/2016, Rv. 638247 - 01), che la ricorrente non ha neppure richiesto 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la statuizione di compensazione delle spese processuali, contenuta nella sentenza impugnata per revocazione, costituisse errore di fatto revocatorio. Il motivo è fondato e va accolto. Come ripetutamente affermato da questa Corte, «l'errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex plurimis Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369). In particolare l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640). L'errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico - giuridico» (Cass. 29833 del 2017, non massimata, Cass. n. 29922 del 2011 e Cass. n. 4584 del 2020) Nella specie la ricorrente in sede di revocazione non ha individuato un errore di fatto immediatamente percepibile e rilevabile, ma ha censurato la statuizione di compensazione delle spese processuali che la CTR aveva adottato fornendo specifica motivazione al riguardo, non rileva qui se errata o meno in quanto non impugnata (con ricorso per cassazione). Al riguardo deve ricordarsi che secondo Cass., Sez. U, n. 2572 del 2012 «L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise». E' quindi evidente che «In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto, prevista dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l'erronea supposizione della soccombenza di una delle parti in una pregressa fase del giudizio non può dar luogo a revocazione, atteso che la soccombenza non costituisce un "fatto" ai sensi della norma citata, bensì una situazione giuridica, in relazione alla quale l'accertamento della sua stessa esistenza e portata, nonché la determinazione degli effetti che essa produce sulle facoltà e i doveri delle parti nella successiva fase di impugnazione, non possono non formare oggetto tipico dell'attività interpretativa e valutativa del giudice e, quindi, della formulazione del giudizio sul piano logico e giuridico» (Cass. n. 8369 del 2005). In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va deciso nel merito con rigetto dell'originario ricorso per revocazione. In applicazione del principio della soccombenza, la controricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, dovendosi compensare le spese del grado di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso per revocazione proposto dalla contribuente che condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spe