CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 1967
Cassazione n. 05465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per partecipazione alla cosca Pesce (capo 1) e per concorso in estorsione (capo 55). Con ordinanza pronunciata in data 4 giugno - 16 luglio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha annullato la misura in relazione al capo 1 per difetto della gravità indiziaria, confermandola, invece, in relazione al reato di estorsione continuata ed aggravata. Sulla base di conversazione tra Alessi e [OSCURATO:PERSONA] classe 1993 - relativa alla difficoltà, incontrata da Alessi, a riscuotere il contributo natalizio per i detenuti dovuto da parte dei soggetti tenuti alla "guardiania" - era emerso che Alessi aveva curato per conto di [OSCURATO:PERSONA] classe 1993 tale servizio già da qualche anno, nella piena consapevolezza della realtà mafiosa di cui [OSCURATO:PERSONA] classe 1993 era espressione. Tale compendio probatorio è stato ritenuto integrare la gravità indiziaria in ordine all'accusa di estorsione continuata per la riscossione dei contributi negli anni precedenti, tentata in relazione al contributo natalizio per l'anno 2017. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva ritenuto sussistente sia il pericolo di inquinamento probatorio, non risultando ancora identificate le persone offese, sia il pericolo di recidiva, in ragione del collegamento con organizzazione mafiosa. E' stata, poi, ritenuta l'adeguatezza della sola custodia in carcere, dato che altre misure non sarebbero idonee a impedire i rapporti con la criminalità organizzata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la difesa osserva che si procede per fatto risalente nel tempo e accertato sulla base di captazioni, senza che sia stata svolta alcuna indagine per identificare le persone offese. Quanto al pericolo di recidiva, la motivazione resa sul punto dal Tribunale - che ha valorizzato i rapporti di Alessi con la criminalità organizzata locale - era contraddittoria, rispetto al giudizio sull'assenza di gravità indiziaria in ordine all'accusa di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, e manifestamente illogica, risultando la cosca Pesce da tempo non più operativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'ordinanza impugnata, rilevato che opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di delitto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ha aggiunto che il pericolo di recidiva era positivamente desumibile dalle modalità della condotta, ripetuta nel tempo e realizzata nell'interesse di una consorteria mafiosa. Sul punto, il ricorso ha articolato la censura motivazionale sotto il profilo della contraddittorietà rispetto al giudizio sull'assenza di gravità indiziaria in ordine all'accusa di partecipazione alla cosca Pesce, fondato proprio sull'occasionalità della condotta e del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] classe 1993. Il motivo è infondato. Il Tribunale, con riguardo all'accusa di reato associativo, ha ritenuto che i dati disponibili, relativi ad un rapporto fra l'indagato e il solo [OSCURATO:PERSONA] classe 1993, fossero insufficienti a fondare un giudizio di gravi indizi di colpevolezza. Tale assunto non è di per sé in contraddizione con il giudizio, relativo alla diversa prospettiva délla futura condotta dell'indagato, secondo il quale proprio le modalità della relazione col Pesce e la ripetizione nel tempo delle condotte estorsive, su mandato del Pesce, erano dati che facevano ritenere la probabilità della recidiva. Con riguardo al profilo del pericolo di inquinamento probatorio, che la difesa ha contestato sul rilievo dell'assenza di concretezza trattandosi di fatti risalenti nel tempo, si deve rilevare che ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari è sufficiente la sussistenza di uno dei profili richiesti dall'art. 274 cod. proc. pen., di tal che, rilevata l'infondatezza della censura in relazione al pericolo di recidiva, le ulteriori considerazioni in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di inquinamento probatorio non risultano decisive. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 P.Q.M. nem n 6 FER. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]