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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04431/2024

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4600/2016 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] F IUMICINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 2498, in persona del Sindaco pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62L02 H501 U), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - RICORRENTE – CONTRO I CARUS S. P .A. (codice fiscale 0459701006), con sede legale in Fiumicino, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 38D09 H501 H), con studio in Roma, alla Via della Camilluccia, n. 785. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 33/28/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), depositata il 9 gennaio 2015 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma) respingeva l’appello proposto dal Comune di Fiumicino avverso la sentenza n. 157/59/2011 della Commissione tributaria di Roma e dichiarava illegittimo l’atto impugnato dalla società contribuente con il quale era stata liquidata, per l’anno di imposta 2001, la somma di 91.153,96 € a titolo di ICI per il possesso, quale sub-concessionaria, di un fabbricato (“[OSCURATO:PERSONA]”) insistente sull’area demaniale dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”;

3. il Comune di Fiumicino impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 9 febbraio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione;

4. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016, articolando altresì ricorso incidentale, basato su di un unico motivo, avverso il quale l’istante notificava il 29 aprile 2016 il relativo controricorso;

5. con atto del 12 novembre 2019, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e depositato telematicamente il 6 dicembre 2023, il Comune di Fiumicino dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, rappresentando e documentando di aver raggiunto con “[OSCURATO:SOCIETA].” un accordo stragiudiziale che aveva definito altra (medesima) controversia (di cui al giudizio n. 4308/2016 di ruolo generale, pendente presso questa Corte), segnalando quindi di non aver più motivo di coltivare il presente giudizio;

6. [OSCURATO:SOCIETA]. ha aderito alla predetta rinuncia ed alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, con dichiarazione resa in calce alla rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore della società; [OSCURATO:PERSONA] :

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio; P .

Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4600/2016 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] F IUMICINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 2498, in persona del Sindaco pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62L02 H501 U), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - RICORRENTE – CONTRO I CARUS S. P .A. (codice fiscale 0459701006), con sede legale in Fiumicino, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 38D09 H501 H), con studio in Roma, alla Via della Camilluccia, n. 785. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 33/28/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), depositata il 9 gennaio 2015 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma) respingeva l’appello proposto dal Comune di Fiumicino avverso la sentenza n. 157/59/2011 della Commissione tributaria di Roma e dichiarava illegittimo l’atto impugnato dalla società contribuente con il quale era stata liquidata, per l’anno di imposta 2001, la somma di 91.153,96 € a titolo di ICI per il possesso, quale sub-concessionaria, di un fabbricato (“[OSCURATO:PERSONA]”) insistente sull’area demaniale dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”; 3. il Comune di Fiumicino impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 9 febbraio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione; 4. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016, articolando altresì ricorso incidentale, basato su di un unico motivo, avverso il quale l’istante notificava il 29 aprile 2016 il relativo controricorso; 5. con atto del 12 novembre 2019, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e depositato telematicamente il 6 dicembre 2023, il Comune di Fiumicino dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, rappresentando e documentando di aver raggiunto con “[OSCURATO:SOCIETA].” un accordo stragiudiziale che aveva definito altra (medesima) controversia (di cui al giudizio n. 4308/2016 di ruolo generale, pendente presso questa Corte), segnalando quindi di non aver più motivo di coltivare il presente giudizio; 6. [OSCURATO:SOCIETA]. ha aderito alla predetta rinuncia ed alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, con dichiarazione resa in calce alla rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore della società; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio; P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al
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