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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 45194/2021

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria della difesa che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza di concordato ex art. 602 comma 1 bis cod.proc.pen. la corte di appello di Catania rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura concordata tra le parti di anni 4 di reclusione ed C 1.400,00 di multa in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso contestato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale, con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., premesse alcune considerazioni in tema di ammissibilità dell'impugnazione perché proponente una questione di inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni rilevabile in ogni stato e grado anche di ufficio e quindi deducibile anche avverso le sentenze di concordato in appello, lamentava il difetto dei presupposti per procedere ad intercettazioni telefoniche ed ambientali ed altresì che i provvedimenti di proroga erano stati emessi per titoli di reato differenti da quelli emersi dalle indagini e con l'utilizzo di moduli prestampati, con motivazione mancante o meramente apparente.1.3 Con parere ritualmente depositato il P.G. deduceva che "La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi". [OSCURATO:PERSONA]) 2.1 II ricorso è avanzato per motivi non proponibili avverso sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, puntualmente richiamato dal parere del RG., in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01) Detta interpretazione risulta poi precisata anche in altra pronuncia proprio in tema di questioni di inutilizzabilità essendosi affermato che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01).

Ne consegue che la preclusione processuale sussiste anche in relazione ai motivi sulla utilizzabilità delle intercettazioni non potendo l'imputato rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quelli riguardanti la pena come concordata tra le parti e mantenere "in vita" il giudizio su questioni attinenti ai motivi di appello espressamente oggetto di precedente rinuncia e ciò anche nei casi in cui questi riguardino questioni rilevabili di ufficio ovvero nullità.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Imperi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria della difesa che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza di concordato ex art. 602 comma 1 bis cod.proc.pen. la corte di appello di Catania rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura concordata tra le parti di anni 4 di reclusione ed C 1.400,00 di multa in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso contestato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale, con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., premesse alcune considerazioni in tema di ammissibilità dell'impugnazione perché proponente una questione di inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni rilevabile in ogni stato e grado anche di ufficio e quindi deducibile anche avverso le sentenze di concordato in appello, lamentava il difetto dei presupposti per procedere ad intercettazioni telefoniche ed ambientali ed altresì che i provvedimenti di proroga erano stati emessi per titoli di reato differenti da quelli emersi dalle indagini e con l'utilizzo di moduli prestampati, con motivazione mancante o meramente apparente.1.3 Con parere ritualmente depositato il P.G. deduceva che "La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi". [OSCURATO:PERSONA]) 2.1 II ricorso è avanzato per motivi non proponibili avverso sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, puntualmente richiamato dal parere del RG., in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01) Detta interpretazione risulta poi precisata anche in altra pronuncia proprio in tema di questioni di inutilizzabilità essendosi affermato che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01). Ne consegue che la preclusione processuale sussiste anche in relazione ai motivi sulla utilizzabilità delle intercettazioni non potendo l'imputato rinunciare a tutti i motivi ad eccezione di quelli riguardanti la pena come concordata tra le parti e mantenere "in vita" il giudizio su questioni attinenti ai motivi di appello espressamente oggetto di precedente rinuncia e ciò anche nei casi in cui questi riguardino questioni rilevabili di ufficio ovvero nullità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Imperi
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