CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 10389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6339/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambi rappresentati e difesi come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8890/15/15 depositata in data 13/10/2015, non notificata; Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 08/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: -dalla documentazione in atti la controversia risulta definita ex. art. 6 c. 10 del d. L. n. 119 del 2018; -inoltre, va anche rilevato che nei termini di legge (art. 6, commi 12 - 13, di 119 del 2018, rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020) non è stato opposto diniego all'istanza di definizione agevolata né presentata istanza di trattazione del presente procedimento; -va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti ex art. 6, comma 13, ultima parte, di 119/2018 ; p.q.m. dichiara l’estinzione de