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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29415/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/08/1983avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui all’unico motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta laresponsabilità dei ricorrenti per il delitto di usura, se ne deve rilevare la naturameramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una merarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante lapreclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazionedelle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, econsiderato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento diuna operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella direinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289);rilevato che, con riferimento al secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],premesso che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere chein tema di recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione siache egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovererisulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si diaconto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di unprocesso delinquenziale già avviato, come avvenuto nel caso in esame, in cui laCorte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.8 dellasentenza impugnata;.rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/08/1983avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui all’unico motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta laresponsabilità dei ricorrenti per il delitto di usura, se ne deve rilevare la naturameramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una merarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante lapreclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazionedelle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, econsiderato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento diuna operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella direinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289);rilevato che, con riferimento al secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],premesso che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere chein tema di recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione siache egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovererisulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si diaconto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di unprocesso delinquenziale già avviato, come avvenuto nel caso in esame, in cui laCorte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.8 dellasentenza impugnata;.rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29415/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris