Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20863/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di Menfi, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste perl’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ─ decidendo all’esito della sentenza di annullamentoconrinvio n. 44728 del 14 novembre 2024 emessa dalla Seconda sezione della Corte di cassazione ─ ha rigettato la richiesta di riesameproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l’ ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 81, com m a secondo , 629, comma, 416-bis.1 cod. pen. (capo 2), 610, commasecondo, 339, comma primo, cod.pen. (capo 8) e 81, 629, comma secondo , cod. pen. (capo 9 ) , tutti aggravati exart. 416 bis .1 cod . pen., come descritti nelle imputazioni provvisorie , e ha conseguentementedisposto il ripristino della misura cautelare .

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ─ al quale si aggiungono i motivi nuovi con allegate informazioni rese in sede di indagini difensive exart. 391 bis, comma 2, cod. proc pen. ─si chiede l ‘annullamento della ordinanza .

2.1. Con il primo motivo di ricorsosi deducono violazione di legge e vizio della motivazionein relazione a tutti i reati oggetto del le incolpazioni provvisorie .

Si osservache l’ordinanza contrasta con l i giudicato cautelare formatosi con la sentenza n. 44720 del 31 ottobre 2024 della Second a Sezione della Corte di cassazioneconcernente la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] .

Si contesta che dalle dichiarazionidei collaboranti con l’Autorità giudiziaria Rizzuto e [OSCURATO:PERSONA], dai contenuti delle conv e rsazioni intercettate e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] possano desumersi estorsioni di contratti commesse con il metodo mafiosoo al fine di agevolare un’associazione p er delinquere di stampo mafioso.

Si afferma che i dativalutati si riferiscono a u n contesto non attuale e che nessuno dei proprietari che hanno concesso terreni a pascolo all’azienda di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver ricevuto pressioni a tal fine.

Si precisa che nell’episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impedito, interponendosicon il suo trattore, a Ciccione di arare il terreno non si configurano i connotati di u n metodo mafioso ma di una mera violenzaprivata.

2.2. Con il secondomotivo di ricorso si deduce vizi o della motiva zione circa la sussistenzadel reato ex artt. 629 e 461 bis . 1 cod. pe n. descritto nel c a po 2) delle imputazioni provvisorie nel non valutare che l’avere le presunte persone offese accettato un prezzo basso per l’affittodei terreni da destinare a pascolo e per il taglio della paglia non fu dovuto a minaccia ma alle leggi del mercato, nell’a m bito della qualiCiaccio persegui i propri interessi e non quel li di un gruppo criminale.

2.3. Con il terzo motivo di ric o rso, relativi ai c api 8) e 9) del le im pu tazioni provvisorie si deducono violazione di leg ge e vizio della motivazione , anche relativamente alle circo stanze aggrava nti contestate , peraltro essendosi trascurato i l giudicato cautelare r ela tivo. alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla esclusione dell’aggravante della agevolazione mafiosa .

Si osserva che, nella conversazione telefonica con [OSCURATO:PERSONA], il riferirsi di [OSCURATO:PERSONA] ai suoi trascorsi giudiziari non va inteso in termini intimidatori ma, al contrario, comeprospettazion e dell’ intento odierno di mantenersi nei limiti della legalità, mentre, per altro verso, il Tri bunale ha fallacemente trascurato che CarmeloMilazzo ha dichiarato di no n avere ricevuto alcuna intimid azione .

Inoltre, siassume che i l T ribunale ha trascurato che, comunque , [OSCURATO:PERSONA] agì per tutelare unasua pretesa sui pascoli che egli riteneva legittima, sicché sarebbe, semmai , contestabileun esercizio arbitrari o del pro prie ragioni.

2.4. Con il quarto motivodi ricorso si deduce violazione degli artt. 4 1 6 bis .1 e 628, comma terzo n.3 cod. pen. nel trascurare che, comunque, non risulta dimostrata la persistenza di unaassociazione per delinquere di stampo mafioso, né la riconducibilità della pastorizia al nucleo dei suoi interessi, emergendo soltantoun interesse personale di [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quintomotivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la prova dell’elementosoggettivo del re a to, evidenziando che dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con tale Spica e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ne e di [OSCURATO:PERSONA] si trae che ciò per cui [OSCURATO:PERSONA] insisteva non era in non recedere della controparte dai cont ratti di affitto ma il non richiedere una maggior azione del prezzocorrente di affitto dei terreni.

2.5. Con il sesto motivo di ric o rso si deduce violazione di legge nella simultanea contestazione delle aggravanti ex artt. 416 bis.1 e 628 - ter , com ma terzo nn. 1 e 3 cod. pen . , nonostante che no n emerga no elementi per ritenere che le presunte estorsioni sianostate attuate da più persone riunite .

2.6. Con il settimo motivo di ricorsosi deduce violazione de gli ar t t . 610, 339, commaprimo, e 629 cod. pen. in relazioneal capo 8) delle imputazioni provvisorie, poiché non emerge quale implicita minaccia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], al quale, anzi, il ricorrente si rivolse considerandoloun garante del regolare svolgimento dei pascoli sui terreni demaniali sui quali egli aveva avuto in precedenzail legittimo possesso sulla base di apposta concessione della Regione.

2.8. Con l’ottavo motivo di ric o rso si deduce vizio della motivazione sulle esigenze cautelari, delle qualinon è state illustrate la concretezza e l’attualità , e si assume che la presunzione legislativa relativa alle esigenze cautelari deve ritenersi superata per effetto del lasso di tempo trascorso rispetto all’adozione della misuracautelare e all’epoca dei fatti, tanto più che non sono stati comprovati collegamenti conla criminalità organizzata . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel presente procedimento, il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, aveva solo parzialmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 24 maggio 2024, che aveva disposto la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annullandotale provvedimento in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen. (capi 2 e9), escludendo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riferimento al delitto di cui all'art. 610 (capo 8) e sostituendo la misura intramuraria con l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPalermo la Corte dicassazione, con la sentenza prima indicata, ha annullato l’ordinanza con rinvio perun nuovo giudizio.

La Corte ha ravvisato, per quanto attiene al capo 2, u n « insanabile (…) contrasto tra la descrizione, ampia e rigorosa, del contesto generale in cui agiscono i vari soggetti, attivi e passivi, e la minimale valutazione delle singole condotte poste in essere in tale scenario».

Ha osservato che:«Da un lato, il Tribunale concorda con quanto espresso nell'ordinanza geneticaquanto al potere esercitato, da epoche assai risalenti, dalle localiarticolazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla pastorizia e su ogni altro settore economico nella valle del Belice.

L'organizzazione criminale avrebbe sovrinteso alla suddivisionedei terreni tra i diversi pastori, conculcando la libertà contrattuale dei proprietarie subordinando all'assenso del gruppo criminale dominante l'ingresso di nuovioperatori economici di settore.

Le condotte intimidatrici si estendevano abitualmente anche ad altre forme di taglieggiamento, come la predazione della paglia e degli scarti dellamietitura.

L'apparente libertà di non ottemperare alle richieste e comunque di rispettare lo status quo era radicalmente incisa dalle intuibili conseguenze negative per i disallineati (p. 11: “Ci può provare a rifiutarsi. [...] E che succede se si rifiuta? [...] E poi piange le conseguenze, no?”).

Neppure è revocata in dubbio la fama criminale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua intraneità (quantomeno in precedenza) al sodalizio mafioso, perfettamente risaputa nella comunità del luogo.[OSCURATO:PERSONA], in virtù della militanza associativa, era, anzi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], il soggetto più influente nell'area di [OSCURATO:PERSONA] di Belice, per quel che riguardava tali questioni agropastorali.Dall'altro ( …), appaiono incoerenti i successivi passaggi motivazionali attinenti alla mancata individuazione di «specifiche condotte delCiaccio o del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che costituiscano manifestazione dellaforza di intimidazione del vincolo associativo» (cfr. pp. 11, 14-15, 25-26).

Comecorrettamente già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari,appare -quanto meno in astratto, salva la disamina propria del giudice di merito -pienamente configurabile una estorsione cosiddetta ambientale.» Ha richiamatola consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale «costituisce una estorsione "ambientale" quella particolare azione estorsiva perpetrata dasoggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti dellazona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata conlinguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timoree a coartare la volontà della vittima (… ).

Pertanto, in primo luogo, anche una richiesta estorsiva pur formalmente privadi contenuto minatorio -come nel caso di specie, anche a prescindere dai toni apparentemente rilassati - ben può manifestare in realtà un'energica carica i ntimidatoria, chiaramente percepita come tale dalla vittima stessa, alla luce dellasottoposizione del territorio in cui la richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie criminali».

Ha concluso precisando che: « Questa aporia argomentativa dovrà essere risolta, nella pienezza del merito cautelare, rivalutando l'intero quadro investigativo alla luce dei principi di dirittosopra riportati».

A conclusione analoga a quella relativ a alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è giunta l a sentenza n. 7234/2025 del 12/12/2024 della Seconda Sezione di questa Corte, relativa a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Posto quanto precede, i primi sette motivi di ricorso, concernenti i gravi indizi di colpevolezza e le circostanze aggravanti, possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.

Nella ordinanzaimpugnata, il Tribunale per il riesame ha dato correttamente seguito alle indicazioni espresse dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata.

Ha ricordatoche la presenza della associazione per delinquere ex art.416 - bis cod. pen. nella Valle delBelice è attesta ta da numerosi procedimenti giudiziari e che tale associazione ha nel tempo sovrinteso alla suddivisione dei terreni fra diversipastori «conculcando la libertà contrattuale dei proprietari » .

Ha considerato le convergenti dich iarazioni dei collaboranti con l’autorità giudiziariaCalogero Rizzuto e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], in questocontesto, nella completa gestione del settore dei pascoli (p. 7 - 8 .) , e i contenutidelle conversazioni intercettate (c oinvolgenti [OSCURATO:PERSONA] , genero di Campo) che mostra no come, dopo la scarcerazioni di [OSCURATO:PERSONA] , vi furono delle frizioni fra [OSCURATO:PERSONA] e i Campo per la gestionedel settore (p 10-11).

2.1. Per quanto specificamente riguarda il reato oggetto del capo 2) delle imputazioni provvisorie, il Tribunale h a valutato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]:questi ha confermato il sistema di gestione dei terreni prima espost o e ha affermatoche «per evitare discussioni» diede in affitto a [OSCURATO:PERSONA] nel 2019 un suo terrenodi 4 ettari a un canone di 500 euro , ma che [OSCURATO:PERSONA] gli corrispose solo 250 euro e, poi, nel 2021 portò le pecore nel terreno impedendoglimaterialmente di ararlo.

Ha aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] ha pascolato su suoi terreni senza averne i l consensoe che egli ha subito ritorsioni e ha afferm ato di avere pa ura di [OSCURATO:PERSONA] (p. 12-13).

Nell’ordinanza sono richiamatii contenuti delle co nver sazioni interce t tate che offrono riscontri alle dich iarazioni di Ciccione (p. 16) e le d ic hiarazioni d ei proprietari [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] che hanno ricordato i comport a m enti prev a ricatori di [OSCURATO:PERSONA] e confe r m a to i l s ist e ma di gestionedel settore da pa rte di [OSCURATO:PERSONA] e di Campo (p . 16 ).

Su queste basi, il Tribunale ─ sulla base di pertinenti massime di comune esperienzae senza incorrere in manifeste illogicità e in linea con le indicazioni fornitedalla Corte di cassazione nella sentenza prima richiamata ─ ha ravvisato le condizioni della cosiddetta “estorsione ambientale” che ─ in ambienti in cui è radicata una associazione per delinquere mafiosa può configurassi anche senza espliciterichieste, adducendo consuetudini locali, a favore di soggetti legati alal associazionee in danno dei proprietari dei fondi ( Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rv. 285669;Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018i, Rv. 272884).

2.2. Per q u a nto riguarda il re a to o ggetto del capo 8 ) de lle imputazion i provvisorie, il Tribunale ha precisato che sulla commissione del reato conil metodo mafiosoè intervenuto i l co siddetto giud i cato cautela r e e che i l ri nvio al Tribunale ha riguardato soltanto il r iscontr o d ella cir c osta nz a ag gr avant e anche so t to i l profilo della agevolazionenei confronti della as so ciazio ne di stampo mafioso.

Nella ordinanzasono puntualmente richiamati i cont en uti del le co n v ersazioni traCiaccio e [OSCURATO:PERSONA], le minacce del primo al secondo e il risol versi di questo (che ha poi dichiarato di essersi intimorito) a aderirealla pres sione di [OSCURATO:PERSONA] affinchéincontrasse il pastore [OSCURATO:PERSONA] e lo inducesse a rispettare idettati di [OSCURATO:PERSONA] descritti nel capo di imputazione.

Su questa base, il Tribunale per il riesame ha ravvisato a n che i l se c ondo profilo della aggravante,ritenendo non irragionevolmente che il rispetto dei co n fini concordati anchecon altri espone n ti maf i osi contribuis se a rafforzare i l contro ll o della associazione criminale sul settore della pastorizia.

2.3. Per quanto riguarda il capo 9) delleimputazioni pro vvisorie , strettamente connesso al capo 8), il Tribunale ha rilevato che dalle conversazioni inte rc et t ate emerge che Milazzo aderì senz’altroalla rich iesta di [OSCURATO:PERSONA], nonostante che questi non avesse alcun diritto sui suoi terreni, senza subire esplicite mi na cce ma risentendo del contesto ambientale.

Il Tribunale ha consideratoche Milazzo non è credibile quando nega di ess e re stato intim o rito, perchè, d i versam e nte, non si spiegherebbe la pressionedi [OSCURATO:PERSONA] su Verde (p. 23).

2.4. Per quanto riguarda l’aggravante ex art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. deve ribadirsi chel'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso ex art. 416 - bis.1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., perchéla prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose ( pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a una associazione di tipo mafioso), mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia, anche implicita, da persona appartenente auna associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuatecon l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Rv. 286426;Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, Rv. 286433).

3. Anche l’ottavomotivo di ricorso è infondato.

Con congrua motivazione, il Tribunale ha fondato le esigen ze cauteari non soltanto sullapresunzione cautelare p os ta dall’a r t. 275, com ma 3 cod. proc . pen. , ma anche sul ril ie vo che [OSCURATO:PERSONA] ha perseverato ne lle sue condotte c riminali nonostante la patita carcerazione e l’applicazione di una misura di sor veglianza e ha, inoltre, mantenuto i contatti con il gruppo mafioso.

4. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di Menfi, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste perl’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ─ decidendo all’esito della sentenza di annullamentoconrinvio n. 44728 del 14 novembre 2024 emessa dalla Seconda sezione della Corte di cassazione ─ ha rigettato la richiesta di riesameproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l’ ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 81, com m a secondo , 629, comma, 416-bis.1 cod. pen. (capo 2), 610, commasecondo, 339, comma primo, cod.pen. (capo 8) e 81, 629, comma secondo , cod. pen. (capo 9 ) , tutti aggravati exart. 416 bis .1 cod . pen., come descritti nelle imputazioni provvisorie , e ha conseguentementedisposto il ripristino della misura cautelare . 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ─ al quale si aggiungono i motivi nuovi con allegate informazioni rese in sede di indagini difensive exart. 391 bis, comma 2, cod. proc pen. ─si chiede l ‘annullamento della ordinanza . 2.1. Con il primo motivo di ricorsosi deducono violazione di legge e vizio della motivazionein relazione a tutti i reati oggetto del le incolpazioni provvisorie . Si osservache l’ordinanza contrasta con l i giudicato cautelare formatosi con la sentenza n. 44720 del 31 ottobre 2024 della Second a Sezione della Corte di cassazioneconcernente la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] . Si contesta che dalle dichiarazionidei collaboranti con l’Autorità giudiziaria Rizzuto e [OSCURATO:PERSONA], dai contenuti delle conv e rsazioni intercettate e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] possano desumersi estorsioni di contratti commesse con il metodo mafiosoo al fine di agevolare un’associazione p er delinquere di stampo mafioso. Si afferma che i dativalutati si riferiscono a u n contesto non attuale e che nessuno dei proprietari che hanno concesso terreni a pascolo all’azienda di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver ricevuto pressioni a tal fine. Si precisa che nell’episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impedito, interponendosicon il suo trattore, a Ciccione di arare il terreno non si configurano i connotati di u n metodo mafioso ma di una mera violenzaprivata. 2.2. Con il secondomotivo di ricorso si deduce vizi o della motiva zione circa la sussistenzadel reato ex artt. 629 e 461 bis . 1 cod. pe n. descritto nel c a po 2) delle imputazioni provvisorie nel non valutare che l’avere le presunte persone offese accettato un prezzo basso per l’affittodei terreni da destinare a pascolo e per il taglio della paglia non fu dovuto a minaccia ma alle leggi del mercato, nell’a m bito della qualiCiaccio persegui i propri interessi e non quel li di un gruppo criminale. 2.3. Con il terzo motivo di ric o rso, relativi ai c api 8) e 9) del le im pu tazioni provvisorie si deducono violazione di leg ge e vizio della motivazione , anche relativamente alle circo stanze aggrava nti contestate , peraltro essendosi trascurato i l giudicato cautelare r ela tivo. alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla esclusione dell’aggravante della agevolazione mafiosa . Si osserva che, nella conversazione telefonica con [OSCURATO:PERSONA], il riferirsi di [OSCURATO:PERSONA] ai suoi trascorsi giudiziari non va inteso in termini intimidatori ma, al contrario, comeprospettazion e dell’ intento odierno di mantenersi nei limiti della legalità, mentre, per altro verso, il Tri bunale ha fallacemente trascurato che CarmeloMilazzo ha dichiarato di no n avere ricevuto alcuna intimid azione . Inoltre, siassume che i l T ribunale ha trascurato che, comunque , [OSCURATO:PERSONA] agì per tutelare unasua pretesa sui pascoli che egli riteneva legittima, sicché sarebbe, semmai , contestabileun esercizio arbitrari o del pro prie ragioni. 2.4. Con il quarto motivodi ricorso si deduce violazione degli artt. 4 1 6 bis .1 e 628, comma terzo n.3 cod. pen. nel trascurare che, comunque, non risulta dimostrata la persistenza di unaassociazione per delinquere di stampo mafioso, né la riconducibilità della pastorizia al nucleo dei suoi interessi, emergendo soltantoun interesse personale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quintomotivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la prova dell’elementosoggettivo del re a to, evidenziando che dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con tale Spica e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ne e di [OSCURATO:PERSONA] si trae che ciò per cui [OSCURATO:PERSONA] insisteva non era in non recedere della controparte dai cont ratti di affitto ma il non richiedere una maggior azione del prezzocorrente di affitto dei terreni. 2.5. Con il sesto motivo di ric o rso si deduce violazione di legge nella simultanea contestazione delle aggravanti ex artt. 416 bis.1 e 628 - ter , com ma terzo nn. 1 e 3 cod. pen . , nonostante che no n emerga no elementi per ritenere che le presunte estorsioni sianostate attuate da più persone riunite . 2.6. Con il settimo motivo di ricorsosi deduce violazione de gli ar t t . 610, 339, commaprimo, e 629 cod. pen. in relazioneal capo 8) delle imputazioni provvisorie, poiché non emerge quale implicita minaccia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], al quale, anzi, il ricorrente si rivolse considerandoloun garante del regolare svolgimento dei pascoli sui terreni demaniali sui quali egli aveva avuto in precedenzail legittimo possesso sulla base di apposta concessione della Regione. 2.8. Con l’ottavo motivo di ric o rso si deduce vizio della motivazione sulle esigenze cautelari, delle qualinon è state illustrate la concretezza e l’attualità , e si assume che la presunzione legislativa relativa alle esigenze cautelari deve ritenersi superata per effetto del lasso di tempo trascorso rispetto all’adozione della misuracautelare e all’epoca dei fatti, tanto più che non sono stati comprovati collegamenti conla criminalità organizzata . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel presente procedimento, il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, aveva solo parzialmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 24 maggio 2024, che aveva disposto la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annullandotale provvedimento in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen. (capi 2 e9), escludendo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riferimento al delitto di cui all'art. 610 (capo 8) e sostituendo la misura intramuraria con l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diPalermo la Corte dicassazione, con la sentenza prima indicata, ha annullato l’ordinanza con rinvio perun nuovo giudizio. La Corte ha ravvisato, per quanto attiene al capo 2, u n « insanabile (…) contrasto tra la descrizione, ampia e rigorosa, del contesto generale in cui agiscono i vari soggetti, attivi e passivi, e la minimale valutazione delle singole condotte poste in essere in tale scenario». Ha osservato che:«Da un lato, il Tribunale concorda con quanto espresso nell'ordinanza geneticaquanto al potere esercitato, da epoche assai risalenti, dalle localiarticolazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla pastorizia e su ogni altro settore economico nella valle del Belice. L'organizzazione criminale avrebbe sovrinteso alla suddivisionedei terreni tra i diversi pastori, conculcando la libertà contrattuale dei proprietarie subordinando all'assenso del gruppo criminale dominante l'ingresso di nuovioperatori economici di settore. Le condotte intimidatrici si estendevano abitualmente anche ad altre forme di taglieggiamento, come la predazione della paglia e degli scarti dellamietitura. L'apparente libertà di non ottemperare alle richieste e comunque di rispettare lo status quo era radicalmente incisa dalle intuibili conseguenze negative per i disallineati (p. 11: “Ci può provare a rifiutarsi. [...] E che succede se si rifiuta? [...] E poi piange le conseguenze, no?”). Neppure è revocata in dubbio la fama criminale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua intraneità (quantomeno in precedenza) al sodalizio mafioso, perfettamente risaputa nella comunità del luogo.[OSCURATO:PERSONA], in virtù della militanza associativa, era, anzi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], il soggetto più influente nell'area di [OSCURATO:PERSONA] di Belice, per quel che riguardava tali questioni agropastorali.Dall'altro ( …), appaiono incoerenti i successivi passaggi motivazionali attinenti alla mancata individuazione di «specifiche condotte delCiaccio o del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che costituiscano manifestazione dellaforza di intimidazione del vincolo associativo» (cfr. pp. 11, 14-15, 25-26). Comecorrettamente già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari,appare -quanto meno in astratto, salva la disamina propria del giudice di merito -pienamente configurabile una estorsione cosiddetta ambientale.» Ha richiamatola consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale «costituisce una estorsione "ambientale" quella particolare azione estorsiva perpetrata dasoggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti dellazona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata conlinguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timoree a coartare la volontà della vittima (… ). Pertanto, in primo luogo, anche una richiesta estorsiva pur formalmente privadi contenuto minatorio -come nel caso di specie, anche a prescindere dai toni apparentemente rilassati - ben può manifestare in realtà un'energica carica i ntimidatoria, chiaramente percepita come tale dalla vittima stessa, alla luce dellasottoposizione del territorio in cui la richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie criminali». Ha concluso precisando che: « Questa aporia argomentativa dovrà essere risolta, nella pienezza del merito cautelare, rivalutando l'intero quadro investigativo alla luce dei principi di dirittosopra riportati». A conclusione analoga a quella relativ a alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è giunta l a sentenza n. 7234/2025 del 12/12/2024 della Seconda Sezione di questa Corte, relativa a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Posto quanto precede, i primi sette motivi di ricorso, concernenti i gravi indizi di colpevolezza e le circostanze aggravanti, possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Nella ordinanzaimpugnata, il Tribunale per il riesame ha dato correttamente seguito alle indicazioni espresse dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata. Ha ricordatoche la presenza della associazione per delinquere ex art.416 - bis cod. pen. nella Valle delBelice è attesta ta da numerosi procedimenti giudiziari e che tale associazione ha nel tempo sovrinteso alla suddivisione dei terreni fra diversipastori «conculcando la libertà contrattuale dei proprietari » . Ha considerato le convergenti dich iarazioni dei collaboranti con l’autorità giudiziariaCalogero Rizzuto e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], in questocontesto, nella completa gestione del settore dei pascoli (p. 7 - 8 .) , e i contenutidelle conversazioni intercettate (c oinvolgenti [OSCURATO:PERSONA] , genero di Campo) che mostra no come, dopo la scarcerazioni di [OSCURATO:PERSONA] , vi furono delle frizioni fra [OSCURATO:PERSONA] e i Campo per la gestionedel settore (p 10-11). 2.1. Per quanto specificamente riguarda il reato oggetto del capo 2) delle imputazioni provvisorie, il Tribunale h a valutato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]:questi ha confermato il sistema di gestione dei terreni prima espost o e ha affermatoche «per evitare discussioni» diede in affitto a [OSCURATO:PERSONA] nel 2019 un suo terrenodi 4 ettari a un canone di 500 euro , ma che [OSCURATO:PERSONA] gli corrispose solo 250 euro e, poi, nel 2021 portò le pecore nel terreno impedendoglimaterialmente di ararlo. Ha aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] ha pascolato su suoi terreni senza averne i l consensoe che egli ha subito ritorsioni e ha afferm ato di avere pa ura di [OSCURATO:PERSONA] (p. 12-13). Nell’ordinanza sono richiamatii contenuti delle co nver sazioni interce t tate che offrono riscontri alle dich iarazioni di Ciccione (p. 16) e le d ic hiarazioni d ei proprietari [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] che hanno ricordato i comport a m enti prev a ricatori di [OSCURATO:PERSONA] e confe r m a to i l s ist e ma di gestionedel settore da pa rte di [OSCURATO:PERSONA] e di Campo (p . 16 ). Su queste basi, il Tribunale ─ sulla base di pertinenti massime di comune esperienzae senza incorrere in manifeste illogicità e in linea con le indicazioni fornitedalla Corte di cassazione nella sentenza prima richiamata ─ ha ravvisato le condizioni della cosiddetta “estorsione ambientale” che ─ in ambienti in cui è radicata una associazione per delinquere mafiosa può configurassi anche senza espliciterichieste, adducendo consuetudini locali, a favore di soggetti legati alal associazionee in danno dei proprietari dei fondi ( Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rv. 285669;Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018i, Rv. 272884). 2.2. Per q u a nto riguarda il re a to o ggetto del capo 8 ) de lle imputazion i provvisorie, il Tribunale ha precisato che sulla commissione del reato conil metodo mafiosoè intervenuto i l co siddetto giud i cato cautela r e e che i l ri nvio al Tribunale ha riguardato soltanto il r iscontr o d ella cir c osta nz a ag gr avant e anche so t to i l profilo della agevolazionenei confronti della as so ciazio ne di stampo mafioso. Nella ordinanzasono puntualmente richiamati i cont en uti del le co n v ersazioni traCiaccio e [OSCURATO:PERSONA], le minacce del primo al secondo e il risol versi di questo (che ha poi dichiarato di essersi intimorito) a aderirealla pres sione di [OSCURATO:PERSONA] affinchéincontrasse il pastore [OSCURATO:PERSONA] e lo inducesse a rispettare idettati di [OSCURATO:PERSONA] descritti nel capo di imputazione. Su questa base, il Tribunale per il riesame ha ravvisato a n che i l se c ondo profilo della aggravante,ritenendo non irragionevolmente che il rispetto dei co n fini concordati anchecon altri espone n ti maf i osi contribuis se a rafforzare i l contro ll o della associazione criminale sul settore della pastorizia. 2.3. Per quanto riguarda il capo 9) delleimputazioni pro vvisorie , strettamente connesso al capo 8), il Tribunale ha rilevato che dalle conversazioni inte rc et t ate emerge che Milazzo aderì senz’altroalla rich iesta di [OSCURATO:PERSONA], nonostante che questi non avesse alcun diritto sui suoi terreni, senza subire esplicite mi na cce ma risentendo del contesto ambientale. Il Tribunale ha consideratoche Milazzo non è credibile quando nega di ess e re stato intim o rito, perchè, d i versam e nte, non si spiegherebbe la pressionedi [OSCURATO:PERSONA] su Verde (p. 23). 2.4. Per quanto riguarda l’aggravante ex art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. deve ribadirsi chel'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso ex art. 416 - bis.1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., perchéla prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose ( pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a una associazione di tipo mafioso), mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia, anche implicita, da persona appartenente auna associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuatecon l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Rv. 286426;Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, Rv. 286433). 3. Anche l’ottavomotivo di ricorso è infondato. Con congrua motivazione, il Tribunale ha fondato le esigen ze cauteari non soltanto sullapresunzione cautelare p os ta dall’a r t. 275, com ma 3 cod. proc . pen. , ma anche sul ril ie vo che [OSCURATO:PERSONA] ha perseverato ne lle sue condotte c riminali nonostante la patita carcerazione e l’applicazione di una misura di sor veglianza e ha, inoltre, mantenuto i contatti con il gruppo mafioso. 4. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art