CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso iscritto al n. 21114/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Pisanelli n.2; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.889/10/2016 depositata il 19 febbraio 2016 e non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 20868/26/2014 avente ad oggetto l'avviso di accertamento elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per IRPEF, IRAP, IVA e accessori relati- vamente all'anno di imposta 2005. 2. In particolare, l'accertamento disposto nel confronti del contri- buente, lavoratore autonomo, era fondato su indagini bancarie ai fini delle imposte dirette ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e, quanto all'IVA, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n.633 del 1972, su presunzioni applicate a versamenti e prelevamenti da conti correnti riconducibili al contribuente e ritenuti non giustificati. Il giudice di prime cure acco- glieva la prospettazione del ricorrente ritenendo non assolto l'onere della prova in capo all'Agenzia, decisione confermata dalla CTR sulla scorta della sentenza della Corte Cost. n.228/2014 come applicata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso. Considerato che: 4. Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione di inammis- sibilità articolata dal contribuente perché il ricorso rispetta pienamente il principio di specificità e autosufficienza, considerato anche che fa va- lere una violazione di legge e non una censura motrvazionale e che individua e riproduce i pertinenti passaggi della sentenza d'appello og- getto di impugnazione. 5. Con l'unico motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, si censura la sentenza d'appello perché sarebbe stata erroneamente esclusa l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ai contribuente, lavoratore auto- nomo titolare di partita IVA, con riferimento ai versamenti. 6. Il motivo è fondato. Con la sentenza della Consulta n.228 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui red- diti), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi». In particolare, la Corte Costituzionale con la citata pronuncia ha sta- tuito che la suddetta presunzione è lesiva del principio di ragionevo- lezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi (non anche i versamenti) ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un red- dito. 7. La Corte di cassazione ha già molte volte fatto applicazione del prin- cipio, statuendo da ultimo che, in tema di prelevarne-1U e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzio- nalità dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 - la quale ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di ca- pacità contributiva la presunzione secondo la quale i prelievi ingiustifi- cati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività pro- fessionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito - retroagi- scono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2240 del 02/02/2021, Rv. 660305 - 01). 8. Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specle da tale conso- lidato insegnamento. Alla luce di quanto precede, la sentenza della CTR oggetto di impugna- zione, avendo radicalmente escluso l'applicabilità della presunzione, anche quanto ai versamenti, non è conforme a legge. 9. Per l'effetto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in rela- zione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese