Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44243/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NO2L2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20193/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei dedotti motivi, in quanto dagli atti processuali si evince che nel giudizio di secondo grado il difensore dell'imputato si era limitato a riportarsi ai motivi dell'appello, tra i quali non vi era la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NO2L2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20193/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei dedotti motivi, in quanto dagli atti processuali si evince che nel giudizio di secondo grado il difensore dell'imputato si era limitato a riportarsi ai motivi dell'appello, tra i quali non vi era la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 44243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris