CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 43643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 maggio 1981; avverso la sentenza del 13 gennaio 2022, dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado (riformata per la sola concessione della sospensione condizionale della pena), lo ha ritenuto responsabile dei reati, contestati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 386 del 15 dicembre 1990. Articola un unico motivo di ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge, lamentando l'omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorso è solo parzialmente fondato. Appare opportuno premettere che, nel caso in cui, con il ricorso per cassazione, è dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso deve ritenersi ammissibile (perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. E l'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non abbia eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi. L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale" (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819). In concreto, il termine massimo di prescrizione per i singoli reati è di anni sette e mesi sei; i fatti contestati sono stati commessi il 31 ottobre 2013, il 30 novembre 2013, il 31 dicembre 2013 ed il 31 gennaio 2014 e la sentenza di appello è stata pronunciata 13 gennaio 2022. Ciò considerato, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, anche considerando i 168 giorni di sospensione (per astensione), dal 3 maggio 2017 al 18 ottobre 2017, il termine massimo di prescrizione era ormai decorso per tutti i reati contestati, ad eccezione di quello consumato il 31 gennaio 2014 (per il quale il termine è decorso il 15 gennaio 2021, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado). La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai reati consumati il 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013 e 31 dicembre 2013 (estinti per prescrizione), con conseguente necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati consumati il 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013 e 31 dicembre 2013 sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di