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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14103/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30164-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENTE della RISCOSSIONE per la PROVINCIA di CATANIA , in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di ASSISTENZA E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - Ric. 2019 n. 30164 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G. 30164/2019 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ha proposto opposizione davanti alla Corte d'Appello di Catania avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall'Inps a titolo di mancato versamento di contributi alla gestione separata per i redditi da attività libero professionale conseguiti nel periodo 1987-1997; nell'ambito del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza forense ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria per il danno asseritamente subito a causa della prescrizione del credito iscritto a ruolo, intervenuta per l'erronea notifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della cartella di pagamento; le domande, principale e riconvenzionale, sono state trattate unitariamente dalla Corte territoriale, la quale, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, nel ritenere fondata la pretesa risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato che il verificarsi della prescrizione era dipeso dell'errore di notifica commesso dall'ente della riscossione, ha accolto la domanda riconvenzionale; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di sei motivi di ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato altresì memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo parte ricorrente deduce l'intervenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti, per essere, nelle more del giudizio di secondo grado, intervenuta una norma che ha annullato ex lege i ruoli fino a 1.000,00 Euro; col secondo motivo denuncia violazione di legge, avendo la Corte d'appello fatto mal governo delle norme sulla prescrizione per aver rilevato acriticamente l'asserzione della [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato decorso dei termini al momento dell'iscrizione a ruolo, là dove in effetti i crediti contributivi richiesti dalla cassa Forense nel 2007 erano già prescritti e, conseguentemente, per essi l'Agenzia per la Riscossione era decaduta dal potere di iscriverli al ruolo; col terzo motivo censura la sentenza per avere ammesso l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo senza rilevare la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, con l'esito di rimettere in termini - illegittimamente - il debitore riconoscendogli la possibilità di impugnare il ruolo o la cartella a termini già decorsi; col quarto motivo, contesta l'accertamento dell'invalidità della notifica della cartella di pagamento consegnata al portiere dello stabile non seguita dall'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139, comma 4 cod. proc. civ.; afferma che nella notifica di atti di riscossione la procedura si perfezionerebbe anche senza tale ulteriore adempimento; col quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento all'erronea affermazione secondo cui l'inutile decorso della prescrizione sarebbe stato causato dall'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'intero periodo contributivo in contestazione, e non, invece, della stessa [OSCURATO:PERSONA], quanto meno in relazione a una parte del periodo contributivo (1987 - 2004); col sesto ed ultimo motivo, denuncia un errore di sussunzione, avendo la Corte territoriale errato laddove, sul falso presupposto che l'omessa contribuzione fosse parziale, ha riconosciuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 21, della

I. n. 576 del 1980, norma diversa dall'art. 22 invocato dall'appellante, il quale, diversamente dalla prima norma, prevede la rimborsabilità di tutti i contributi, non solo di quello soggettivo cui si riferisce l'art. 21; va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA]; l'eccezione merita accoglimento; la Corte d'appello ha trattato congiuntamente le domande principale e riconvenzionale secondo il rito speciale del lavoro, facendo corretta applicazione dell'art. 40, co.3 cod. proc. civ., il quale prevede, in via di eccezione rispetto alle regole processuali in materia di cause connesse, che se una delle cause riunite è soggetta al rito del lavoro tutte le cause riunite - nel caso di specie domanda riconvenzionale ex art. 36 cod. proc. civ. - saranno trattate con rito del lavoro; è fuor di dubbio, dunque, che nel caso in esame il giudizio appartenga all'ambito di cognizione del giudice del lavoro e soggiaccia, perciò, al rito speciale;per il principio di ultrattività, pacificamente affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 28519 del 2019; Cass. n. 4217 del 2014), il rito applicato nella fase originaria di trattazione ha da svolgersi anche nelle fasi successive; in altri termini, dovendo nel caso in esame applicarsi il rito del lavoro anche nella fase processuale di legittimità, trovano attuazione nella loro totalità le regole che vi presiedono, ivi compresa la deroga alla sospensione dei termini feriali sancita in generale dagli artt. 1 e 3 della

I. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941 (cfr. per tutte Cass. n. 14139 del 2020; Cass. n. 19079 del 2018); è alla luce di tali principi che l'eccezione proposta dal controricorrente merita accoglimento; nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata depositata il 25 febbraio 2019, pertanto l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione entro sei mesi da questa data, ossia entro il 25 agosto 2019, e non già il 25 settembre 2019, quando il termine era già ormai spirato giusta la decorrenza dello stesso nel periodo feriale per le esigenze di speditezza e concentrazione tipiche del processo del lavoro; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 da versare a ciascuno di essi a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, all'Adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30164-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENTE della RISCOSSIONE per la PROVINCIA di CATANIA , in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di ASSISTENZA E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - Ric. 2019 n. 30164 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G. 30164/2019 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ha proposto opposizione davanti alla Corte d'Appello di Catania avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall'Inps a titolo di mancato versamento di contributi alla gestione separata per i redditi da attività libero professionale conseguiti nel periodo 1987-1997; nell'ambito del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza forense ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria per il danno asseritamente subito a causa della prescrizione del credito iscritto a ruolo, intervenuta per l'erronea notifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della cartella di pagamento; le domande, principale e riconvenzionale, sono state trattate unitariamente dalla Corte territoriale, la quale, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, nel ritenere fondata la pretesa risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato che il verificarsi della prescrizione era dipeso dell'errore di notifica commesso dall'ente della riscossione, ha accolto la domanda riconvenzionale; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di sei motivi di ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato altresì memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo parte ricorrente deduce l'intervenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti, per essere, nelle more del giudizio di secondo grado, intervenuta una norma che ha annullato ex lege i ruoli fino a 1.000,00 Euro; col secondo motivo denuncia violazione di legge, avendo la Corte d'appello fatto mal governo delle norme sulla prescrizione per aver rilevato acriticamente l'asserzione della [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato decorso dei termini al momento dell'iscrizione a ruolo, là dove in effetti i crediti contributivi richiesti dalla cassa Forense nel 2007 erano già prescritti e, conseguentemente, per essi l'Agenzia per la Riscossione era decaduta dal potere di iscriverli al ruolo; col terzo motivo censura la sentenza per avere ammesso l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo senza rilevare la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, con l'esito di rimettere in termini - illegittimamente - il debitore riconoscendogli la possibilità di impugnare il ruolo o la cartella a termini già decorsi; col quarto motivo, contesta l'accertamento dell'invalidità della notifica della cartella di pagamento consegnata al portiere dello stabile non seguita dall'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139, comma 4 cod. proc. civ.; afferma che nella notifica di atti di riscossione la procedura si perfezionerebbe anche senza tale ulteriore adempimento; col quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento all'erronea affermazione secondo cui l'inutile decorso della prescrizione sarebbe stato causato dall'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'intero periodo contributivo in contestazione, e non, invece, della stessa [OSCURATO:PERSONA], quanto meno in relazione a una parte del periodo contributivo (1987 - 2004); col sesto ed ultimo motivo, denuncia un errore di sussunzione, avendo la Corte territoriale errato laddove, sul falso presupposto che l'omessa contribuzione fosse parziale, ha riconosciuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 21, della I. n. 576 del 1980, norma diversa dall'art. 22 invocato dall'appellante, il quale, diversamente dalla prima norma, prevede la rimborsabilità di tutti i contributi, non solo di quello soggettivo cui si riferisce l'art. 21; va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA]; l'eccezione merita accoglimento; la Corte d'appello ha trattato congiuntamente le domande principale e riconvenzionale secondo il rito speciale del lavoro, facendo corretta applicazione dell'art. 40, co.3 cod. proc. civ., il quale prevede, in via di eccezione rispetto alle regole processuali in materia di cause connesse, che se una delle cause riunite è soggetta al rito del lavoro tutte le cause riunite - nel caso di specie domanda riconvenzionale ex art. 36 cod. proc. civ. - saranno trattate con rito del lavoro; è fuor di dubbio, dunque, che nel caso in esame il giudizio appartenga all'ambito di cognizione del giudice del lavoro e soggiaccia, perciò, al rito speciale;per il principio di ultrattività, pacificamente affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 28519 del 2019; Cass. n. 4217 del 2014), il rito applicato nella fase originaria di trattazione ha da svolgersi anche nelle fasi successive; in altri termini, dovendo nel caso in esame applicarsi il rito del lavoro anche nella fase processuale di legittimità, trovano attuazione nella loro totalità le regole che vi presiedono, ivi compresa la deroga alla sospensione dei termini feriali sancita in generale dagli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941 (cfr. per tutte Cass. n. 14139 del 2020; Cass. n. 19079 del 2018); è alla luce di tali principi che l'eccezione proposta dal controricorrente merita accoglimento; nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata depositata il 25 febbraio 2019, pertanto l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione entro sei mesi da questa data, ossia entro il 25 agosto 2019, e non già il 25 settembre 2019, quando il termine era già ormai spirato giusta la decorrenza dello stesso nel periodo feriale per le esigenze di speditezza e concentrazione tipiche del processo del lavoro; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 da versare a ciascuno di essi a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, all'Adunanza camera
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