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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 10766/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19587/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 456/2016 depositata il 26/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Milano, aveva annullato parzialmente la cartella notificata a [OSCURATO:PERSONA] alla misura dell’aggio dovuto all’agente della riscossione che aveva determinato secondo quanto previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 nel testo vigente al momento della maturazione dell’imposta, ritenendo non applicabile in via retroattiva la norma come modificata con il d.l. n. 185 del 2008. 2.La società resisteva con controricorso. 3.Le parti hanno depositato memorie illustrative. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere attesa l’intervenuta transazione della pretesa; Equitalia ha aderito alla richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dalle concordi indicazioni delle parti contenute nelle rispettive memorie - nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con conseguente integrale sgravio degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento in giudizio – come pure attestato dall’ADER –da cui l’integrale azzeramento anche del credito per aggi. 2.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19587/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 456/2016 depositata il 26/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Milano, aveva annullato parzialmente la cartella notificata a [OSCURATO:PERSONA] alla misura dell’aggio dovuto all’agente della riscossione che aveva determinato secondo quanto previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 nel testo vigente al momento della maturazione dell’imposta, ritenendo non applicabile in via retroattiva la norma come modificata con il d.l. n. 185 del 2008. 2.La società resisteva con controricorso. 3.Le parti hanno depositato memorie illustrative. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere attesa l’intervenuta transazione della pretesa; Equitalia ha aderito alla richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dalle concordi indicazioni delle parti contenute nelle rispettive memorie - nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con conseguente integrale sgravio degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento in giudizio – come pure attestato dall’ADER –da cui l’integrale azzeramento anche del credito per aggi. 2.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
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