CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 01623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 10 marzo 2021 che rigettava la sua richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Parma del 19 dicembre 2019 di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 deducendo, con unico motivo, che erroneamente la Corte ha ritenuto che fosse a conoscenza del procedimento non essendo, invece, stata acquisita alcuna certezza della sua conoscenza della chiamata in giudizio. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è fondato. La Corte di appello valorizza la circostanza che il ricorrente, nel corso di una conversazione del maggio 2019, dimostrò di essere a conoscenza del procedimento in corso: difatti, all'arrivo della polizia giudiziaria, allertata proprio dall'intercettazione, fuggì in modo rocambolesco per poi riparare all'estero. Ritiene, quindi, che ricorra la condizione di sottrazione alla conoscenza del procedimento che consente di procedere in assenza. Va, però, considerato che la Corte scrive «quindi, nel maggio 2019, addirittura prima dello spirare del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado, l'Ouaqit era in condizioni di informarsi ...». Il riferimento all'essere pendente il termine di impugnazione, non ancora spirato, dimostra che il provvedimento tiene conto dell'essere l'episodio indicativo della conoscenza collocato in un momento successivo alla sentenza di primo grado. Questa, però, è stata emessa successivamente, in data 19 dicembre 2019. La affermazione di conoscenza del procedimento, quindi, è basata su un presupposto erroneo. L'ordinanza va, in conseguenza, annullata dovendo la Corte di appello procedere a nuovo esame che tenga conto della effettiva collocazione temporale della citata circostanza rispetto alla pronuncia della sentenza di primo grado e alla decorrenza del termine per impugnare. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Roma, cos; deciso il 16 novembre 2021 re estensore il Presidente S efano na Pe