CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12235/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di sorveglianza del Tribunale di Lecce che ha rigettato l'istanza; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dalla regione di residenza e a recarsi periodicamente nelle provincie di L'Aquila e di Pescara, al fine di svolgere attività lavorativa connessa alle aziende di cui è titolare, operanti nei settori dell'edilizia, in esecuzione di contratti di subappalto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione a commesse, con funzione di direttore dei lavori, relative a cantieri siti nelle due indicate province. Il provvedimento impugnato, datato 12 dicembre 2024, nel rigettare l'istanza, ha semplicemente statuito che «Visto, si rigetta, in ragione di quanto già ripetutamente chiarito nei precedenti provvedimenti di questo ufficio, la cui copia si allega». Il menzionato allegato consiste nel provvedimento in data 30 settembre 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza medesimo, a fronte della richiesta del condannato di essere autorizzato ad allontanarsi dalla provincia di Lecce per recarsi periodicamente nelle province di L'Aquila e di Pescara, per non oltre quattro giorni dalla partenza, al fine di svolgere la funzione di direzione del cantiere in quelle province, aveva rigettato la domanda, sul rilievo della «residua pericolosità sociale che non consente autonomia di movimento anche fuori regione». 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge per motivazione insufficiente ed errata e conseguente violazione del diritto di difesa e il principio di trasparenza delle decisioni giudiziarie. Ad avviso del ricorrente, sarebbero stati omessi una serie di rilevanti profili relativi alla pericolosità sociale del condannato, non specificamente presa in considerazione: segnatamente, non erano stati delibati il percorso riabilitativo intrapreso, il buon andamento delle attività di impresa di cui il condannato è titolare, le soluzioni prospettate dal richiedente, al fine di contemperare le esigenze di tutela sociale e quelle volte alla conservazione e allo sviluppo dell'attività aziendale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha inoltre tenuto in considerazione che, con provvedimento 16 agosto 2024, Martusciello era invece stato autorizzato a recarsi fuori della regione, per ragioni lavorative ed aveva dato prova di perfetto rispetto delle prescrizioni. Proprio in virtù della precedente autorizzazione, aveva ottenuto contratti di sub-appalto nelle province di L'Aquila e Pescara, presentandosi l'attuale necessità di seguire l'andamento dei relativi lavori, diversamente rischiando di incorrere in responsabilità contrattuale. 2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge, in relazione alla errata interpretazione dell'art. 47, comma 2, Ord. pen., nonché dell'art. 57 Ord. pen., che prescrivono la valutazione, da parte del giudice, della compatibilità dell'allontanamento dal luogo di svolgimento della misura alternativa rispetto alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce del possibile coordinamento, al fine del suo controllo, tra varie autorità penitenziarie e giudiziarie. Conclude con richiesta di annullamento del provvedimento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in primo luogo, deve essere affrontato il profilo relativo alla ammissibilità del ricorso avverso provvedimento che non riguardi la concessione o il diniego della misura alternativa, bensì le modalità di attuazione della stessa, trattandosi, nel caso di specie, di questione afferente ad autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di svolgimento della misura alternativa, al fine di svolgere attività lavorativa. In proposito, con principio condiviso dal Collegio, è stato affermato che «È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte» (Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Dissegna, Rv. 286718-01). Tale statuizione si pone nel solco dell'affermazione giurisprudenziale per cui «Le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse. Conseguentemente, un provvedimento di affidamento in prova che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della formulazione del giudizio sull'opportunità della misura. Ne consegue che non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte» (Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029-01, conforme Sez. 1, n. 16238 di 30/01/2008, Sechi, Rv. 239544-01). In definitiva, va ribadito che le questioni afferenti alle modalità di esecuzione della misura alternativa sono riconducibili a posizioni di diritto soggettivo del condannato e pertanto suscettibili di tutela giurisdizionale in sede di legittimità, conseguentemente derivandone la necessità che le relative modalità di esecuzione della misura siano oggetto di motivazione da parte del giudice, nonché correlate al giudizio prognostico nei confronti della persona sottoposta alla misura, ai fini della previsione di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.2.1. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata, pur avendo operato rinvio per relationem alla precedente decisione del 30 settembre 2024, afferente ad analoga richiesta del condannato, non rappresenta le ragioni che hanno condotto il giudice a negare l'autorizzazione. Nel rinviare al precedente provvedimento - che fa mera indicazione della residua pericolosità del condannato - il provvedimento non chiarisce le ragioni per cui il periodico allontanamento dalla regione, dovuto all'esigenza di svolgere attività lavorativa, si palesi incompatibile con tale profilo, traducendosi in una sorta di clausola di stile, insufficiente ad esplicare le ragioni ostative al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto. 2.2. Sotto altro profilo, il provvedimento si rivela, come censurato dal ricorrente, viziato da contraddittorietà alla luce del pregresso, positivo rilascio, in accoglimento di analoga richiesta, dell'autorizzazione ottenuta in data 16 agosto 2024. Con essa, l'odierno ricorrente era stato ammesso a recarsi fuori della regione per motivi di lavoro, onde accedere ai cantieri della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed effettuare sopralluoghi prodromici all'affidamento di lavori in subappalto. Non essendo emersa, a seguito di tale provvedimento di positivo ampiamento delle facoltà connesse all'esecuzione della misura, alcuna criticità, appare contradditorioche sia stato rifiutato al condannato di allontanarsi periodicamente, per una sola volta al mese e per un monte-ore contenuto (non oltre venti ore), dal territorio della regione, allo scopo di svolgere attività lavorativa ed attendere ai cantieri della H.G. Geotecnologie, quale titolare e amministratore unico della società: ciò anche in considerazione del principio per cui «In tema di misure alternative alla detenzione, lo svolgimento del percorso rieducativo deve essere informato al principio della progressività trattamentale» (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento deve essere annullato, con rinvio per un nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Lecce che provvederà alla luce dei ricordati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con