Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01380/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha accolto la subordinata richiesta di applicazione della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 17 novembre 2025, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione in temini di inidoneità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale sarebbe errata e manifestamente illogica anche in quanto fondata sul travisamento degli elementi indicati nell’istanza; Rilevato che dagli atti emerge che la pena è stata interamente espiata con decorso 24 maggio 2025 – 23 luglio 2025; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che la causa di inammissibilità consente di escludere profili di colpa e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha accolto la subordinata richiesta di applicazione della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 17 novembre 2025, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione in temini di inidoneità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale sarebbe errata e manifestamente illogica anche in quanto fondata sul travisamento degli elementi indicati nell’istanza; Rilevato che dagli atti emerge che la pena è stata interamente espiata con decorso 24 maggio 2025 – 23 luglio 2025; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che la causa di inammissibilità consente di escludere profili di colpa e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01380/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris