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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44034/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Ritenuto che il secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche e al generale trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello, in ragione dell'assenza di elementi positivi per l'imputato e dell'assenza di segni di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Ritenuto che il secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche e al generale trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello, in ragione dell'assenza di elementi positivi per l'imputato e dell'assenza di segni di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre
Sentenza Cassazione n. 44034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris