CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 13438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2367/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –Medici specializzandi – Tardivo recepimento direttive unionali – Risarcimento R.G.N. 2367/2019 Ud. 16/04/2024CC Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 2 di 5 –controricorrente – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Roma n. 6632/2018 depositata il 20/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6632/2018 del 20 ottobre 2011, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6775/2015 del 27 marzo 2015, la quale aveva invece respinto la domanda dello stesso [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il risarcimento del danno per ritardata attuazione delle direttive comunitarie in materia di equa remunerazione dei medici specializzandi. 2. La Corte territoriale, infatti, ha accolto il motivo di gravame col quale si censurava la decisione di prime cure per aver la stessa negato all’appellato il diritto al risarcimento in virtù del fatto che lo stesso aveva iniziato il corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, e quindi in epoca anteriore al momento in cui doveva ritenersi riconosciuto agli specializzandi il diritto ad un’adeguata remunerazione. La Corte d’appello ha richiamato le indicazioni della Corte di giustizia UE e da questa Corte, conseguentemente affermando che al ricorrente spettava comunque il risarcimento – nella misura stabilita dall’art. 11, Legge n. 370/1999 – per il periodo di spec ializzazione successivo alla data del 1° gennaio 1983. Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 3 di 5 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle direttiv e CEE 82/76, 93/16, 75/363, nonché degli artt. 2043 c.c.; 11, Legge n. 370/1999 e della “Sentenza Corte Giustizia Unione 24 gennaio 2018”. Argomenta, in particolare, la ricorrente che, essendosi il controricorrente immatricolato prima dell’anno 1982, risulterebbe esclusa la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria, dal momento che il diritto ad un’adeguata remunerazione è scaturito dalla disciplina eurounitaria solo per coloro che hanno iniziato un corso di specializzazione in data successiva al 29 gennaio 1982. 2. Il ricorso è infondato. La decisione impugnata, invero, si è conformata al consolidato principio enunciato da questa Corte, a mente del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 4 di 5 12677 del 10/05/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022; Cass. Sez. U -Sentenza n. 20278 del 23/06/2022; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021; Cass. Sez. U - Sentenza n. 20348 del 31/07/2018). Tale orientamento supera il precedente di questa Corte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 2018– richiamato nel ricorso – atteso che lo stesso risale ad epoca anteriore all’intervento della Corte di Giustizia UE, la quale, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20 – s u rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria del29 ottobre 2020, n. 23901 – ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 delladir. 75/363/CEE. Alla pronuncia della Corte di giustizia, quindi, hanno fatto seguito le decisioni di questa Corte – a partire dalla già citata Cass. Sez. U - Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 –che, adeguandosi alle indicazioni del giudice eurounitario, hanno enunciato e consolidato il principio poc’anzi richiamato. 3.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 5 di 5 4. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 pe