CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n \Y\ n. 5840/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminati i Motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha - con puntuale, corretto e logico apparato argomentativo - dato conto dei criteri adottati al fine di escludere la causa di non punibilità (in particolare, le gravi modalità del fatto; cfr. sent. appello, pag. 5); rilevato che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dal giudice di merito alla luce delle violente modalità del fatto e dei precedenti penali a carico del ricorrente (cfr. sent. appello, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,