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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27727/2026

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GENIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto confutativo, privo di documentazione idonea a dimostrare l'asserito travisamento e la decisività delle circostanze che si assumono erroneamente considerate da parte della Corte territoriale che, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento delle circostanze in regime di equivalenza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto confutativo, privo di documentazione idonea a dimostrare l'asserito travisamento e la decisività delle circostanze che si assumono erroneamente considerate da parte della Corte territoriale che, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento delle circostanze in regime di equivalenza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27727/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris