CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12252/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Catanzaro il 19 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Lamezia il 12 gennaio 2022 ha condannato la stessa alla pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1067,00 euro di ammenda, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere circolato, di notte, alla guida dell'autovettura, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, fatto commesso il 21 settembre 2018. 2. La ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità dell'accertamento etilonnetrico effettuato e in relazione all'obbligo di dare preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; ed inoltre violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché relativi ad asseriti vizi di motivazione che non risultano dal provvedimento impugnato, oltre ad essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente e logicamente vagliate e disattese dai giudici di merito. 3.1 Nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n.285 del 1992, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). In applicazione di detto principio, il giudice del gravame (p. 2) ha rilevato che non è stato assolto alcun onere in tal senso da parte della difesa. 3.2.Per quanto riguarda l'omesso avviso di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., i giudici di merito hanno già chiarito che esso risulta dal verbale, presente in atti, redatto il 21 settembre 2018, attestandosi la volontà dell'interessata di prestare il consenso agli accertamenti e di non volersi far assistere dal proprio difensore (cfr. p. 2). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, la ricorrente si limita, in buona sostanza, ad invocare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma inammissibilmente, poiché, così agendo, si trasformerebbero la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto. 3.3. Quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., Corte territoriale e Tribunale hanno evidenziato che il superamento del tasso alcolemico, rientrante nella seconda soglia prevista dalla legge, e le modalità del fatto sono espressione della pericolosità della condotta della donna e, pertanto, elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità (p. 3 della sentenza impugnata). 3.4. Infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, è il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (ex plurimis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v., tra le numerose, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Si tratta, a ben vedere, di evenienza che non sussiste nel caso di specie, avendo i giudici di merito valorizzato l'atteggiamento collaborativo della ricorrente e concesso le circostanze attenuanti generiche, irrogando una sanzione vicina al minimo edittale e riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena (p. 3 della sentenza impugnata). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen