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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 34274/2026

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a sentenza del 20/05/2026 della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di GsseaiMoustapha per il reato di ricettazione.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente in data 25 giugno 2026.3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimatoai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.4.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 20/05/2026 della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di GsseaiMoustapha per il reato di ricettazione.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente in data 25 giugno 2026.3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimatoai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris